Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. 83/14 di prot. del 26.11.2024, DEL 13° REGGIMENTO CARABINIERI FRIULI VENEZIA GIULIA-BATTAGLIONE, notificato in data 26.11.2024, nonché ed in ogni caso di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento anche se non conosciuti; del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico nota prot. N. 325/28-2024 del 21.02.2025, notificato al ricorrente il 24.02.205
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di tre giorni di consegna di rigore e rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di corpo irrogata dal 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e il successivo rigetto del ricorso gerarchico. Gli era stato contestato, durante una missione estera presso una sede diplomatica, di avere consentito senza autorizzazione a due persone estranee l'accesso a un'autovettura blindata del MAECI e alla residenza diplomatica, intrattenendosi con esse per oltre un'ora e compromettendo la sicurezza del dispositivo di protezione. Il ricorrente ha dedotto: l'incompetenza dell'autorità disciplinare, sostenendo che la potestà spettasse a un'autorità del MAECI in base alla pubblicazione C-9; la violazione dell'art. 1393 del d.lgs. 66/2010, poiché il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere sospeso fino alla definizione dei procedimenti penali; il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, contestando l'attendibilità e la competenza dell'autore della relazione di servizio e sostenendo che i comportamenti fossero stati autorizzati dall'Ambasciatore e dalla moglie; la violazione degli artt. 1397 e 1398 del d.lgs. 66/2010, per mancata contestazione immediata da parte dell'autore della relazione; il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 della l. 241/1990, anche per omesso adeguato esame delle giustificazioni difensive.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto competente il Comandante del Battaglione, poiché, al momento dell'attivazione del procedimento e della decisione, il militare era rientrato in Italia ed era nuovamente in servizio presso il 13° Reggimento. L'art. 1396 del d.lgs. 66/2010 attribuisce la competenza a infliggere la consegna di rigore al comandante del corpo o dell'ente presso cui il militare presta servizio e applica il principio di sequela all'autorità da cui il militare dipende al momento della decisione; la pubblicazione C-9 riguarda invece l'organizzazione interna dei reparti dipendenti dal Comando Carabinieri MAECI e non era applicabile dopo il rientro. Ha escluso l'obbligo di sospendere il procedimento disciplinare: l'art. 1393 del d.lgs. 66/2010 prevede, come regola, che il procedimento disciplinare proceda autonomamente rispetto a quello penale. La sospensione obbligatoria riguarda gli atti e comportamenti compiuti nello svolgimento delle funzioni in adempimento di obblighi e doveri di servizio, mentre la condotta contestata, pur tenuta in occasione del servizio, era in violazione dei relativi doveri. La sospensione facoltativa per infrazioni gravi presuppone particolare complessità dell'accertamento o insufficienza degli elementi conoscitivi, condizioni non ravvisate dal TAR; la scelta amministrativa è sindacabile solo per manifesta illogicità o palese irragionevolezza. Il giudice ha inoltre rilevato l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, salvo l'immutabilità dell'accertamento penale sulla materialità dei fatti. Le contestazioni fattuali sono state respinte perché la relazione di servizio era fondata su verifiche in loco, registro degli ingressi, audizioni del personale di vigilanza e filmati autorizzati dall'Ambasciatore. Il ricorrente non ha fornito elementi oggettivi a sostegno della diversa ricostruzione né ha dimostrato l'asserita autorizzazione dell'Ambasciatore e della moglie; la mancata proposizione di querela non è stata ritenuta decisiva. Quanto alla contestazione sulla mancata contestazione immediata, l'autore della relazione aveva agito su specifico incarico e gli atti erano coperti dal segreto istruttorio, sicché non poteva procedere alla contestazione diretta. È stata ritenuta adeguata anche la motivazione della sanzione, collegata ai fatti contestati e non superata dalle difese del militare. Il TAR ha ribadito l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, non sostituibile dal giudice in assenza di manifesta illogicità, evidente sproporzionalità o travisamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1396 d.lgs. 66/2010
La consegna di rigore può essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio.
La competenza disciplinare spetta al comandante del corpo o dell'ente presso cui il militare presta servizio al momento della decisione; il principio di sequela opera con riferimento all'autorità da cui il militare dipende in quel momento.
art. 1393 d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
La pendenza del procedimento penale non determina di regola la sospensione del procedimento disciplinare. La sospensione obbligatoria riguarda condotte compiute nello svolgimento delle funzioni in adempimento di obblighi e doveri di servizio; quella facoltativa per infrazioni gravi presuppone particolare complessità dell'accertamento o insufficienza degli elementi conoscitivi.
art. 1362 d.lgs. 66/2010
È richiamato dall'art. 1393 quale disposizione relativa alle infrazioni punibili con la consegna di rigore.
art. 1357 d.lgs. 66/2010
È richiamato dall'art. 1393 quale disposizione relativa alle sanzioni disciplinari di stato.
artt. 1397 e 1398 d.lgs. 66/2010
Le censure fondate su tali disposizioni sono state respinte perché l'autore della relazione agiva su incarico, mentre gli accertamenti erano coperti dal segreto istruttorio e non consentivano la contestazione immediata.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione della sanzione è adeguata quando individua con precisione i fatti contestati, le violazioni ritenute sussistenti e le ragioni per cui le difese non li hanno superati.
artt. 717, 732 e 751 d.P.R. 90/2010
Le disposizioni sono state poste a fondamento della contestazione disciplinare relativa alla violazione del senso di responsabilità, del contegno e dei doveri attinenti al grado e al prestigio dell'Arma.
art. 5 e art. 14, comma 3, d.m. 1679/2014
Le disposizioni sono state richiamate nell'atto sanzionatorio con riferimento alla condotta extralavorativa, alla tutela dell'immagine dell'Amministrazione e ai principi di trasparenza, integrità e legalità.
Massime di principio
- La competenza a infliggere la consegna di rigore spetta al comandante del corpo o dell'ente presso cui il militare presta servizio al momento della decisione; il principio di sequela attribuisce la competenza all'autorità da cui il militare dipende in tale momento, anche se i fatti sono stati commessi durante una precedente assegnazione o missione.
- Nel sistema disciplinare militare, il procedimento disciplinare procede di regola autonomamente rispetto al procedimento penale. La sospensione obbligatoria opera per fatti commessi nello svolgimento delle funzioni in adempimento di obblighi e doveri di servizio; non opera invece per condotte tenute in occasione del servizio ma in violazione dei relativi doveri.
- Per le infrazioni punibili con la consegna di rigore o con sanzioni disciplinari di stato, la decisione di attendere la definizione del procedimento penale è rimessa alla discrezionalità dell'autorità competente quando l'accertamento sia particolarmente complesso o gli elementi conoscitivi preliminari siano insufficienti; tale scelta è sindacabile solo per manifesta illogicità o palese irragionevolezza.
- Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale e l'Amministrazione può valutare autonomamente i medesimi fatti ai fini disciplinari, fermo il vincolo derivante dall'accertamento penale irrevocabile sulla materialità dei fatti.
- Nelle sanzioni disciplinari relative a militari e appartenenti alle forze di polizia, la valutazione della gravità della condotta e la graduazione della sanzione rientrano nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti.
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