Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento M_D A0582CC REG2025 0066440 del 10 ottobre 2025 nelle sole parti in cui è stata disposta, a seguito del provvedimento che ha decretato il transito del ricorrente nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, l’assegnazione presso la sede di servizio “Circolo Unificato di -OMISSIS-”; - di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione e per quanto necessario: a) il contratto di lavoro firmato in data 20 ottobre 2025 dal ricorrente, nella sola parte relativa all’assegnazione presso il “Circolo Unificato di -OMISSIS-”; b) la determina assunta a seguito della riunione della “competente Commissione sui transiti” - e il relativo verbale -, cui fa riferimento il provvedimento impugnato, tra i “rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”, nelle sole parti in cui in cui si individua quale nuova sede di servizio del ricorrente il “Circolo Unificato di -OMISSIS-”; c) l’atto di concerto tra il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile e il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, richiamato dal decreto che ha disposto il transito nei ruoli civili; e per la condanna dell’Amministrazione a disporre il trasferimento presso una sede di servizio situata nelle zone indicate dal ricorrente nella propria memoria/istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del dipendente transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa presso una sede di servizio distante oltre 50 km dalla residenza e dalla precedente sede di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di assegnazione presso il Circolo Unificato di -OMISSIS-, nonché gli atti connessi, chiedendo anche il trasferimento presso una delle sedi indicate nella propria istanza. Ha dedotto violazione della l. n. 241/1990, del d.lgs. n. 66/2010, del d.P.R. n. 90/2010, dell'art. 2087 cod. civ. e delle circolari ministeriali sui transiti, nonché eccesso di potere per violazione delle circolari, carenza di istruttoria e motivazione e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato l'assegnazione a una sede incompatibile con le proprie condizioni psicofisiche, risultanti dal verbale della C.M.O., che aveva escluso mansioni o attività comportanti esposizione a situazioni stressanti dal punto di vista psico-fisico. Ha inoltre dedotto l'omessa considerazione della continuità con la precedente sede di servizio, della maggiore prossimità alla residenza, della compatibilità sia con mansioni amministrative sia con mansioni tecniche e della propria situazione familiare, caratterizzata dalla necessità di assistere un figlio autistico di quattro anni, riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per il difetto, assorbente, di istruttoria e motivazione. La scelta di assegnare il ricorrente a una sede distante oltre 50 km dalla residenza e dalla precedente sede di servizio, con un pendolarismo quotidiano di circa due ore, è stata ritenuta non giustificata e contraddittoria rispetto agli accertamenti sanitari, che avevano escluso attività stressanti sotto il profilo psicofisico. Il giudice ha inoltre affermato che il transito nei ruoli civili costituisce modificazione, senza cesura, del precedente rapporto giuridico e impone all'amministrazione di considerare prioritariamente il mantenimento presso l'ultima sede di servizio militare. Il trasferimento ad altra sede può essere disposto solo in presenza di superiori esigenze organizzative e di copertura dell'organico, adeguatamente istruite e motivate, e deve comunque seguire un criterio preferenziale di maggiore prossimità alla residenza. Nel caso concreto l'amministrazione non ha svolto tale valutazione e non ha adeguatamente motivato il mero richiamo all'assenza di posizioni vacanti nella sede richiesta, anche perché erano compatibili sia mansioni amministrative sia mansioni tecniche. È stata altresì rilevata l'omessa ponderazione della necessità di assistere il figlio con handicap grave: il generico richiamo ai permessi ex l. n. 104/1992 non è stato ritenuto sufficiente. Il provvedimento è stato annullato nella parte impugnata. La domanda di condanna dell'amministrazione a disporre direttamente il trasferimento è stata esclusa, poiché resta impregiudicata la riedizione del potere amministrativo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
l. 241/1990
Richiamata quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa e dell'obbligo di adeguata istruttoria e motivazione.
d.lgs. n. 66/2010
Richiamato dal ricorrente tra i parametri legislativi asseritamente violati.
d.P.R. n. 90/2010
Richiamato dal ricorrente tra i parametri legislativi asseritamente violati.
art. 2087 cod. civ.
Richiamato quale parametro di tutela delle condizioni di salute e sicurezza del lavoratore.
art. 3, comma 3, l. n. 104/1992
Rilevante per la condizione di handicap grave del figlio del ricorrente, elemento che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare nella scelta della sede.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Base normativa per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nel transito di un dipendente militare nei ruoli civili della medesima amministrazione, il rapporto di lavoro prosegue senza cesura, con conseguente necessità di considerare prioritariamente il mantenimento presso l'ultima sede di servizio, salvo che superiori esigenze organizzative e di copertura dell'organico, adeguatamente istruite e motivate, impongano il trasferimento ad altra sede.
- Quando gli accertamenti sanitari escludono mansioni o attività comportanti stress psicofisico, l'amministrazione deve valutare specificamente la compatibilità della sede assegnata e del pendolarismo richiesto con le condizioni di salute dell'interessato; l'assegnazione a una sede significativamente distante dalla residenza richiede una motivazione rafforzata e una concreta ponderazione degli interessi coinvolti.
- In assenza di comprovate esigenze organizzative prevalenti, la scelta della nuova sede di servizio del dipendente transitato deve orientarsi secondo un criterio preferenziale di maggiore prossimità alla residenza, soprattutto quando il trasferimento incide su condizioni psicofisiche meritevoli di tutela.
- La situazione familiare rappresentata dall'interessato, inclusa la necessità di assistere un familiare con handicap grave, costituisce un elemento rilevante nella scelta della sede e deve essere oggetto di istruttoria e di specifica ponderazione; il mero richiamo generico alla fruizione di permessi assistenziali non sostituisce tale valutazione.
- L'annullamento dell'assegnazione per difetto di istruttoria e motivazione non attribuisce automaticamente il diritto a una specifica sede: spetta all'amministrazione rieditare il potere nel rispetto dei criteri conformativi stabiliti dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →