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Sentenza

Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento n. 82/19 di prot. del 26.11.2024, del 13° REGGIMENTO CARABINIERI FRIULI VENEZIA GIULIA-BATTAGLIONE, notificato in data 27.11.2024, nonché ed in ogni caso di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento anche se non conosciuti; del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico nota 324/28-2024 di prot. del 21.2.2025.

Giustizia amministrativa202500215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di sei giorni di consegna di rigore e diniego del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di corpo irrogata dal Comandante del Battaglione del 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia e il successivo rigetto del ricorso gerarchico. La contestazione riguardava l'accesso non autorizzato, durante una missione estera presso una sede diplomatica, di due persone estranee a un'autovettura blindata del MAECI e alla residenza diplomatica, con intrattenimento per oltre un'ora e conseguente compromissione della sicurezza del dispositivo di protezione. Il primo motivo deduceva l'incompetenza dell'autorità disciplinare, sostenendo che la potestà spettasse a un'autorità del MAECI in base alla pubblicazione C-9. Il secondo denunciava la violazione dell'art. 1393 d.lgs. 66/2010 e il difetto di istruttoria, assumendo che il procedimento disciplinare dovesse essere sospeso fino alla definizione dei procedimenti penali pendenti. Il terzo deduceva travisamento dei fatti e carenza istruttoria, contestando l'attendibilità della relazione di servizio, sostenendo che il militare estero presente non avesse segnalato anomalie e affermando che i comportamenti fossero stati autorizzati dall'Ambasciatore e dalla moglie. Il quarto motivo denunciava la violazione degli artt. 1397 e 1398 d.lgs. 66/2010, assumendo che l'autore della relazione non fosse competente a contestare direttamente l'infrazione e dovesse limitarsi a riferire per via gerarchica. Il quinto motivo deduceva il difetto di motivazione ex art. 3 l. 241/1990, per omesso adeguato esame delle giustificazioni difensive.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla competenza, ha ritenuto che, dopo il rientro in Italia e la riassunzione del militare presso il 13° Reggimento, la potestà disciplinare spettasse al Comandante del Corpo presso cui il militare prestava servizio al momento della decisione, ai sensi dell'art. 1396 d.lgs. 66/2010 e del principio di sequela. La pubblicazione C-9 è stata ritenuta applicabile soltanto ai reparti dipendenti dal Comando Carabinieri presso il MAECI e non al militare ormai riassunto nel Reggimento di appartenenza. Il motivo sulla sospensione del procedimento penale è stato respinto perché l'art. 1393 d.lgs. 66/2010 prevede, come regola, che il procedimento disciplinare sia avviato, proseguito e concluso anche durante quello penale. L'obbligo di sospensione per fatti commessi nello svolgimento delle funzioni riguarda gli atti direttamente esecutivi dei compiti d'ufficio, non le condotte illecite poste in essere in occasione del servizio ma in violazione dei relativi doveri. Inoltre, la scelta di procedere immediatamente, nei casi di maggiore gravità, è sindacabile solo per manifesta illogicità o palese irragionevolezza, non ravvisate nel caso concreto. Il giudice ha altresì rilevato l'autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale, ferma l'immutabilità dell'accertamento penale sulla materialità dei fatti. Il terzo motivo è stato respinto perché la relazione di servizio era fondata su accertamenti in loco, registro degli ingressi, audizioni del personale di vigilanza e visione delle immagini di videosorveglianza, effettuati su incarico dell'Ambasciatore. Il ricorrente non ha fornito elementi oggettivi idonei a smentire tale ricostruzione e la dedotta autorizzazione dell'Ambasciatore e della moglie è rimasta indimostrata. Il mancato esercizio della querela è stato ritenuto irrilevante. Anche la censura relativa agli artt. 1397 e 1398 è stata respinta, poiché l'autore della relazione aveva agito su specifico incarico e, in ogni caso, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ne impediva la contestazione diretta nella fase coperta da segreto istruttorio. Infine, il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione della sanzione, collegata ai fatti contestati e non superati dalle difese del militare. L'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, non sostituibile dal giudice salvo manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento, non riscontrati. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1396 d.lgs. 66/2010

    La consegna di rigore può essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio; i militari comandati o aggregati dipendono disciplinarmente dal reparto, corpo o ente e ogni decisione è devoluta all'autorità competente dalla quale il militare dipende al momento della decisione.

    La competenza a irrogare la consegna di rigore si determina in relazione al Corpo o ente presso cui il militare presta servizio al momento della decisione, secondo il principio di sequela.

  • art. 1393 d.lgs. 66/2010

    Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.

    La trattazione parallela dei procedimenti disciplinare e penale costituisce la regola. La sospensione obbligatoria riguarda i fatti commessi nello svolgimento delle funzioni e in adempimento di obblighi e doveri di servizio; per le infrazioni più gravi la sospensione può essere scelta in caso di particolare complessità dell'accertamento o insufficienza degli elementi conoscitivi.

  • artt. 1397 e 1398 d.lgs. 66/2010

    Le regole sulla contestazione e sulla segnalazione delle mancanze non impediscono la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria; nella fase coperta da segreto istruttorio non è esigibile la contestazione diretta al militare da parte del soggetto che ha effettuato gli accertamenti.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione della sanzione disciplinare è sufficiente quando individua con precisione i fatti contestati, li pone in relazione con le violazioni disciplinari e dà conto della valutazione delle difese, senza necessità di recepire la diversa ricostruzione del destinatario.

  • art. 1362 d.lgs. 66/2010

    La consegna di rigore rientra tra le sanzioni disciplinari di maggiore gravità rilevanti ai fini della disciplina dei rapporti tra procedimento penale e disciplinare.

  • art. 1357 d.lgs. 66/2010

    Le sanzioni disciplinari di stato costituiscono, insieme alla consegna di rigore, il riferimento per la disciplina speciale delle infrazioni di maggiore gravità.

Massime di principio

  • La competenza a infliggere la consegna di rigore spetta al comandante del Corpo o dell'ente presso cui il militare presta servizio al momento della decisione; il principio di sequela fa dipendere la competenza disciplinare dall'attuale appartenenza di servizio, anche quando i fatti siano stati commessi durante una precedente assegnazione o missione.
  • Nel rapporto tra procedimento disciplinare militare e procedimento penale, la regola è la prosecuzione autonoma del procedimento disciplinare anche durante quello penale. La sospensione obbligatoria opera per fatti commessi nello svolgimento delle funzioni in diretta esecuzione dei compiti d'ufficio, non per condotte tenute in occasione del servizio ma in violazione dei doveri di servizio.
  • Per le infrazioni di maggiore gravità, l'autorità disciplinare può rinviare l'avvio del procedimento alla conclusione del procedimento penale quando l'accertamento dei fatti sia particolarmente complesso o gli elementi conoscitivi disponibili siano insufficienti; tale scelta discrezionale è sindacabile solo per manifesta illogicità o palese irragionevolezza.
  • Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale: l'Amministrazione può valutare disciplinarmente gli stessi fatti oggetto dell'imputazione penale, anche con esiti diversi, restando vincolata all'accertamento penale irrevocabile quanto alla materialità dei fatti.
  • La valutazione della gravità della condotta e la graduazione della sanzione disciplinare nei confronti del personale militare appartengono alla discrezionalità dell'Amministrazione e non possono essere sostituite dal giudice, salvo manifesta illogicità o irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneIncompetenza

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