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Legge

L.R. Toscana 31/2016

Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell’articolo 32 della l.r. 82/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 31/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge toscana disciplina, in via urgente, i criteri per il rilascio e la valutazione delle concessioni demaniali marittime ultraseiennali, con linee guida regionali e regole su impegno alla gestione diretta, premialità per PMI e indennizzo al concessionario uscente. Esclude porti e approdi turistici. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione; alcune parti richiamate nel testo sono state poi dichiarate costituzionalmente illegittime.

Concessioni demaniali marittime e criteri per il rilascio

Concessioni demaniali marittime: disciplina regionale e finalità

La legge regionale della Toscana detta disposizioni urgenti per l’applicazione dell’articolo 3, comma 4-bis, del d.l. 400/1993, convertito dalla l. 494/1993, in materia di concessioni demaniali marittime. L’obiettivo è garantire nel territorio regionale la valorizzazione del paesaggio costiero e condizioni omogenee di sviluppo per le micro, piccole e medie imprese turistico-ricreative operanti sul demanio marittimo.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le procedure comparative per il rilascio di concessioni di durata superiore a sei anni e fino a venti anni. Si applica solo nel territorio della Regione Toscana.

Restano esclusi:

  • i porti e gli approdi turistici;
  • i porti di competenza dell’Autorità portuale regionale.

Per tali ambiti continuano ad applicarsi i documenti “Indirizzi e direttive” approvati dai comitati portuali ai sensi della disciplina regionale richiamata.

Criteri per il rilascio delle concessioni ultrasessennali

Nelle procedure comparative devono essere rispettati i principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità.

Tra i criteri e le condizioni previsti per il rilascio del titolo concessorio:

  • è richiesto l’impegno dell’assegnatario a non affidare a terzi le attività oggetto della concessione;
  • resta salva la possibilità di affidamento in gestione delle attività secondarie ai sensi dell’articolo 45-bis del codice della navigazione;
  • resta salva la sopravvenienza di gravi e comprovati motivi che impediscano la conduzione diretta da parte dell’assegnatario.

Tra gli elementi di preferenza per la valutazione delle domande concorrenti:

  • la presentazione di un progetto di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero, coerente con il PIT con valenza di piano paesaggistico regionale, con particolare riferimento alle schede dei sistemi costieri e d’ambito e agli strumenti urbanistici comunali;
  • la qualifica di micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa operante in ambito demaniale marittimo, come elemento di premialità aggiuntivo.

Indennizzo e valore aziendale dell’impresa

La disciplina prevede che, in caso di area già oggetto di concessione, il valore aziendale dell’impresa insistente sull’area sia attestato da perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato e acquisita a cura e spese del concessionario richiedente.

Il concessionario uscente ha diritto a un indennizzo da parte del concessionario subentrante pari al 90% del valore aziendale dell’impresa, da corrispondere prima dell’eventuale subentro.

Il testo successivamente modificato prevedeva che, fino al riordino della disciplina statale, le linee guida regionali definissero anche le modalità di determinazione dell’indennizzo, tenendo conto del residuo ammortamento degli investimenti e del valore reddituale dell’impresa turistico-balneare; tale previsione è stata poi oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale.

Linee guida regionali e istruttoria

La Giunta regionale approva linee guida per:

  • l’istruttoria delle istanze;
  • la valutazione delle domande di concessione;
  • la determinazione dell’indennizzo, nei limiti della disciplina vigente.

Le linee guida costituiscono direttive generali per l’esercizio delle funzioni amministrative trasferite agli enti locali in materia.

Disciplina delle pubblicazioni già effettuate

Sono considerate valide ed efficaci, ai fini della legge, le pubblicazioni effettuate alla data di entrata in vigore della legge sul Bollettino ufficiale regionale e sull’albo pretorio online comunale, relative al rilascio di nuove concessioni ex articolo 18 del regolamento del codice della navigazione, secondo le linee guida ANCI, purché non siano pervenute opposizioni né domande concorrenti.

Abrogazione e decorrenza

È abrogato l’articolo 32 della l.r. 82/2015.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Elementi di obsolescenza e criticità successive

La normativa presenta un rilievo applicativo limitato nel tempo per effetto del successivo intervento della Corte costituzionale su alcune disposizioni regionali richiamate nel testo consolidato. Inoltre, il quadro delle concessioni demaniali marittime è stato oggetto di successivi interventi statali e regionali, con conseguente riduzione dell’utilità pratica di varie previsioni originarie e modificate.

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