L.R. Toscana 30/2024
Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla l.r. 31/2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 30/2024 aggiorna la l.r. 31/2016 sulle concessioni demaniali marittime: richiama i principi di concorrenza e trasparenza, introduce criteri per l’indennizzo al concessionario uscente e demanda alla Giunta l’adeguamento delle linee guida. L’atto è però oggi sostanzialmente superato: la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 con sentenza n. 89/2025.
Modifiche alla disciplina toscana sulle concessioni demaniali marittime e sui criteri di indennizzo
Disposizioni toscane sulle concessioni demaniali marittime
La legge regionale Toscana 29 luglio 2024, n. 30 interviene sulla l.r. 31/2016 in materia di concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative. L’obiettivo dichiarato è uniformare sul territorio regionale i criteri per le procedure selettive e per la determinazione dell’indennizzo al concessionario uscente, in attesa del riordino statale della materia.
Quadro di fondo e principi richiamati
La modifica del preambolo della l.r. 31/2016 inserisce ulteriori considerazioni che valorizzano:
- l’evoluzione giurisprudenziale sulle procedure comparative per l’assegnazione delle concessioni;
- i principi introdotti dalla legge n. 118/2022 in tema di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità;
- l’esigenza di riconoscere un indennizzo al concessionario uscente, a carico del subentrante, per tutelare gli investimenti effettuati e l’affidamento del gestore uscente.
Viene inoltre evidenziato che, nelle more del riordino statale, la Regione intende coordinare i comuni nell’esercizio delle funzioni amministrative trasferite, così da assicurare una disciplina uniforme regionale.
Criteri per il rilascio delle concessioni ultrasessennali
La disciplina regionale delle concessioni di durata superiore a sei anni viene allineata ai principi di concorrenza e trasparenza. In particolare, la norma prevede che il rilascio avvenga nel rispetto dei principi di:
- imparzialità;
- non discriminazione;
- parità di trattamento;
- massima partecipazione;
- trasparenza;
- adeguata pubblicità.
Nella valutazione delle domande concorrenti è inoltre previsto un elemento di premialità per le micro, piccole o medie imprese turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo.
Indennizzo al concessionario uscente
La legge disciplina anche, in via transitoria fino al riordino statale, il criterio di determinazione dell’indennizzo dovuto dal concessionario subentrante al concessionario uscente. Le linee guida regionali devono stabilire le modalità di calcolo dell’indennizzo, tenendo conto del valore aziendale dell’impresa e di una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, a cura e spese del concessionario uscente.
Nella stima devono essere considerati:
- il residuo ammortamento degli investimenti realizzati nel rapporto concessorio, se autorizzati quando necessario dall’ente concedente;
- il valore reddituale dell’impresa turistico-balneare.
Linee guida regionali e attuazione amministrativa
Le linee guida di cui all’articolo 3 della l.r. 31/2016 vengono ampliate per includere anche la disciplina dell’indennizzo. La Giunta regionale è chiamata ad approvare le modifiche alle linee guida entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, così da adeguarle alle nuove disposizioni regionali.
Le linee guida hanno natura di direttive generali per i comuni nell’esercizio delle funzioni amministrative loro attribuite dalla Regione.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Decorrenza e efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Le disposizioni transitorie prevedono un termine di 45 giorni per l’adeguamento delle linee guida da parte della Giunta.
Obsolescenza dell’atto
L’atto va considerato oggi deprecato/obsoleto, poiché la Corte costituzionale, con sentenza n. 89/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4. Restano privi di utilità pratica, nel contesto attuale, i contenuti sostanziali di modifica introdotti dalla legge.
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