Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento della nota prot. n. 354950/T9-11 del 2.12.2024 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di trasferimento di autorità; della proposta di trasferimento formulata dal Battaglione del 13° Reggimento Carabinieri “Friuli- Venezia Giulia” del 28.05.2024 n. 29/16, ove occorra; nonché di ogni suo atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ai predetti anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: trasferimento d'autorità dal 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia a una Stazione dell'Arma, disposto per incompatibilità ambientale, nonché la presupposta proposta di trasferimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il trasferimento d'autorità sostenendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 238, comma 1, d.P.R. 90/2010, dell'art. 97 Cost. e i vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Ha dedotto che il rientro anticipato dalla missione presso una sede diplomatica avrebbe già esaurito il potere dell'Amministrazione di disporre il trasferimento e che il Capo Missione sarebbe stato qualificato erroneamente come Ambasciatore, essendo soltanto Consigliere di Ambasciata; ha inoltre sostenuto che l'incompatibilità sarebbe cessata con il rientro in Italia e con il successivo mutamento delle funzioni del diplomatico. In secondo luogo, ha censurato le tempistiche del provvedimento, adottato nel dicembre 2024, diversi mesi dopo il rientro in Italia dell'aprile 2024, traendone l'insussistenza attuale delle ragioni di incompatibilità. In terzo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 1353 d.lgs. 66/2010, sostenendo che il trasferimento costituisse una sanzione disciplinare di fatto, duplicativa del rientro anticipato dalla missione e adottata in violazione del principio di tassatività delle sanzioni disciplinari. Il Ministero ha chiesto il rigetto, producendo documentazione relativa ai fatti posti a fondamento del provvedimento. Il ricorso è stato inoltre ritenuto criticabile quanto all'interesse a ricorrere, non essendo stata prospettata una lesione concreta e attuale né l'utilità derivante dall'eventuale annullamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando preliminarmente che il ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato un interesse concreto e attuale all'annullamento del trasferimento né si era confrontato compiutamente con il contesto fattuale. Nel merito, ha affermato che il trasferimento d'autorità del militare costituisce un ordine connesso alle esigenze organizzative dell'Amministrazione, normalmente non soggetto a particolari garanzie partecipative e non richiedente una motivazione analitica. Il giudice ha ritenuto adeguatamente giustificato il provvedimento dal venir meno del rapporto fiduciario, conseguente a fatti avvenuti durante la missione all'estero: il militare avrebbe utilizzato un veicolo blindato del Capo Missione per trasportare persone non autorizzate, consentito loro l'accesso non controllato alla residenza diplomatica e utilizzato beni appartenenti alla riserva personale del Capo Missione. Tali condotte, considerate anche il particolare contesto di sicurezza della sede diplomatica, avevano determinato il rientro anticipato dalla missione e, successivamente, la proposta di trasferimento dal reparto di appartenenza. Il TAR ha escluso che il rientro anticipato dalla missione e il successivo trasferimento costituissero due trasferimenti d'autorità duplicativi: il primo era stato disposto nell'ambito della disciplina dell'impiego temporaneo all'estero per il venir meno dei requisiti richiesti, mentre il secondo era l'unico trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale dal reparto di appartenenza a una diversa sede. È stata ritenuta irrilevante e comunque infondata la contestazione sulla qualifica del Capo Missione, poiché grado diplomatico e funzione di Ambasciatore possono non coincidere. Il trasferimento è stato qualificato come misura organizzativa e non disciplinare, essendo diretto a rimuovere una situazione oggettiva lesiva del prestigio e della funzionalità dell'Amministrazione, indipendentemente da un giudizio di rimproverabilità. Il Ministero aveva inoltre individuato una sede al di fuori dell'area di incompatibilità, nella medesima provincia e prossima al reparto di provenienza, contemperando le esigenze personali del militare con quelle di servizio secondo adeguatezza, proporzionalità e minimo mezzo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 238, comma 1, d.P.R. 90/2010
Il militare dell'Arma dei Carabinieri non può: a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione.
La disposizione consente di disporre il trasferimento quando sussista una situazione oggettiva di incompatibilità ambientale riferibile alla presenza del militare nella sede e rimovibile mediante assegnazione ad altra sede.
art. 1349 d.lgs. 66/2010
I trasferimenti d'autorità sono sottratti all'applicazione della legge generale sul procedimento amministrativo e non richiedono, di norma, particolari garanzie di partecipazione preventiva.
art. 1353 d.lgs. 66/2010
Il principio di tassatività delle sanzioni disciplinari non è violato quando il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale abbia natura organizzativa e non punitiva.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non conduce all'annullamento del trasferimento quando l'Amministrazione abbia esercitato la propria discrezionalità organizzativa sulla base di una situazione oggettiva e adeguatamente riferita alle esigenze di servizio.
Massime di principio
- Il trasferimento d'autorità di un militare per incompatibilità ambientale è una misura organizzativa, non una sanzione disciplinare, quando è diretto a rimuovere una situazione oggettiva lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell'Amministrazione e non presuppone un autonomo giudizio di rimproverabilità disciplinare.
- I trasferimenti d'autorità dei militari, in quanto ordini connessi alle esigenze organizzative e auto-organizzative dell'Amministrazione, non richiedono di regola una motivazione analitica né particolari garanzie di partecipazione preventiva; il sindacato giurisdizionale sulle esigenze di servizio è limitato, salvo la deduzione di elementi idonei a dimostrarne in modo assoluto l'arbitrarietà o l'abnormità.
- La situazione di incompatibilità ambientale legittima il trasferimento quando sia riferibile alla presenza del militare in una determinata sede e sia concretamente rimovibile mediante l'assegnazione a una sede diversa.
- Il rientro anticipato da una missione temporanea all'estero, disposto per il venir meno dei requisiti o del rapporto fiduciario necessari allo specifico impiego, non impedisce all'Amministrazione di adottare successivamente un autonomo trasferimento d'autorità dal reparto di appartenenza, qualora permanga una situazione di incompatibilità ambientale riferibile a quel reparto.
- Nella scelta della nuova sede l'Amministrazione deve contemperare, secondo adeguatezza, proporzionalità e minimo mezzo, le esigenze organizzative con le necessità personali del militare, che restano recessive rispetto alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio istituzionale.
- L'impugnazione di un trasferimento richiede la prospettazione di una lesione concreta e attuale e dell'utilità effettiva conseguibile mediante l'annullamento; la mera contestazione dell'atto senza indicazione del pregiudizio non soddisfa l'interesse a ricorrere.
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