Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di aggiudicazione e comunicazioni con cui la stazione appaltante aveva limitato l'accesso alle offerte e disposto l'oscuramento di parti della documentazione di gara
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata in una procedura aperta per la stipulazione di un accordo quadro relativo alla fornitura di contatori smart, ha impugnato l'aggiudicazione del lotto n. 2 e gli atti connessi, nella parte in cui la stazione appaltante aveva accolto le richieste di oscuramento formulate da alcuni concorrenti e aveva consentito soltanto un accesso parziale alla documentazione. Ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 3, 22 e 24 della l. n. 241/1990, sostenendo che l'amministrazione avesse recepito acriticamente le dichiarazioni dei concorrenti sulla riservatezza tecnico-commerciale, senza svolgere un'autonoma istruttoria e senza adeguatamente bilanciare trasparenza, riservatezza e diritto di difesa. La ricorrente ha inoltre contestato il mancato accesso alle offerte dei concorrenti classificati dal terzo al quinto posto, rivendicando l'interesse a verificarne la valutazione e i punteggi ai fini dell'eventuale contestazione della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 impone la disponibilità, tramite la piattaforma digitale, dell'offerta dell'aggiudicatario, dei verbali e degli atti presupposti all'aggiudicazione a favore dei candidati e offerenti non definitivamente esclusi; il comma 2 riconosce ai primi cinque classificati un più ampio diritto di conoscibilità reciproca delle rispettive offerte. L'oscuramento richiede una richiesta dell'offerente motivata e comprovata e una decisione autonoma della stazione appaltante. Nel caso concreto, l'amministrazione aveva trasmesso versioni parzialmente oscurate delle relazioni tecniche senza specificare adeguatamente la sussistenza di effettivi segreti tecnici o commerciali e senza dare conto dell'autonomo bilanciamento tra trasparenza e riservatezza. Il giudice ha precisato che i limiti all'accesso in materia di gare sono eccezionali e di stretta interpretazione; l'oscuramento è consentito solo per informazioni riconducibili a effettivi segreti tecnici o commerciali, valutati anche alla luce dell'art. 98 del codice della proprietà industriale. La mera dichiarazione dell'offerente non vincola l'amministrazione, che deve verificare concretamente la segretezza e la protezione delle informazioni. È stato inoltre riconosciuto l'interesse diretto, concreto e attuale della seconda classificata ad accedere anche alle offerte dei concorrenti dal terzo al quinto posto, in quanto tale conoscenza può consentire di verificare la correttezza della comparazione e dei punteggi e l'eventuale incidenza di vizi sulla graduatoria. Gli atti impugnati sono stati annullati nella parte in cui non assicuravano l'ostensione integrale della documentazione richiesta. La stazione appaltante è stata obbligata a riesaminare l'istanza e a procedere all'ostensione integrale entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 36/2023
L'accesso alle parti oscurate è comunque consentito quando sia indispensabile ai fini della difesa in giudizio.
Le limitazioni all'accesso per segreti tecnici o commerciali devono essere motivate e comprovate; l'accesso alle parti oscurate deve comunque essere consentito quando la conoscenza sia indispensabile, intesa in senso non eccessivamente gravoso, per la difesa in giudizio.
art. 36 d.lgs. 36/2023
La norma impone la disponibilità digitale degli atti e delle offerte nei confronti dei soggetti legittimati e attribuisce ai primi cinque classificati un diritto di conoscibilità reciproca delle rispettive offerte. Le decisioni sugli oscuramenti sono autonomamente impugnabili con il rito di cui all'art. 116 c.p.a.
art. 90 d.lgs. 36/2023
La comunicazione digitale dell'aggiudicazione costituisce il momento nel quale devono essere rese disponibili le informazioni e gli atti previsti dall'art. 36 del codice dei contratti pubblici.
art. 98 d.lgs. 30/2005
La nozione di segreto tecnico o commerciale richiede informazioni dotate di valore economico in quanto segrete e protette mediante misure ragionevolmente adeguate; l'oscuramento è legittimo soltanto se tali requisiti risultano concretamente dimostrati.
art. 116 c.p.a.
Le decisioni della stazione appaltante sugli oscuramenti delle offerte sono contestabili mediante il rito speciale in materia di accesso.
artt. 3, 22 e 24 l. 241/1990
La disciplina generale dell'accesso e i principi di trasparenza impongono un bilanciamento effettivo con la riservatezza, senza consentire limitazioni non specificamente giustificate.
Massime di principio
- In materia di accesso agli atti di gara, l'oscuramento di parti dell'offerta per segreti tecnici o commerciali è legittimo solo se l'offerente formula una richiesta motivata e comprovata e la stazione appaltante svolge un'autonoma valutazione, verificando concretamente la sussistenza dei requisiti del segreto commerciale e motivando il bilanciamento con le esigenze di trasparenza e difesa.
- La mera dichiarazione dell'operatore economico circa la natura riservata delle informazioni non vincola la stazione appaltante: l'amministrazione deve accertare l'effettiva segretezza, il valore economico delle informazioni e l'adozione di misure ragionevolmente adeguate a proteggerle.
- I limiti all'accesso alle offerte nelle procedure di evidenza pubblica sono eccezionali e di stretta interpretazione; l'oscuramento deve essere circoscritto alle sole parti che integrino effettivi segreti tecnici o commerciali e non può estendersi agli elementi essenziali, funzionali e prestazionali dell'offerta oggetto di valutazione.
- Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, ciascuno dei primi cinque classificati ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alle rispettive offerte, comprese quelle dei concorrenti collocati dal terzo al quinto posto, per verificare la correttezza delle valutazioni, dei punteggi e della graduatoria.
- Nel giudizio di accesso difensivo, l'indispensabilità della documentazione non può essere interpretata come richiesta di una prova certa e preventiva della fondatezza dell'azione principale; è sufficiente che l'accesso sia funzionale e potenzialmente rilevante, secondo l'id quod plerumque accidit, per l'accertamento giudiziale.
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