Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento della nota prot. n. 354950/T9-9 del 2.12.2024 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di trasferimento di autorità; della proposta di trasferimento formulata dal Battaglione del 13° Reggimento Carabinieri “Friuli-Venezia Giulia” del 28.5.2024 n. 29/15, ove occorra; nonché di ogni suo atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ai predetti anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: trasferimento d'autorità dal 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia a una Stazione Carabinieri, nonché proposta di trasferimento per incompatibilità ambientale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il trasferimento d'autorità disposto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 238, comma 1, d.P.R. 90/2010, dell'art. 97 Cost. e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. Ha sostenuto che il rientro anticipato dalla missione estera avesse già determinato un primo trasferimento e che il successivo trasferimento dalla sede italiana fosse privo di giustificazione; ha inoltre contestato la qualificazione del capo missione come Ambasciatore, rilevando che egli avrebbe rivestito soltanto il grado di Consigliere di ambasciata, e ha affermato che l'incompatibilità sarebbe cessata con il rientro in Italia e con il successivo mutamento della posizione del diplomatico. In secondo luogo, ha censurato la tempistica del provvedimento, adottato nel dicembre 2024, diversi mesi dopo il rientro dalla missione, ritenendo che ciò dimostrasse il superamento delle cause di incompatibilità. In terzo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 1353 d.lgs. 66/2010, sostenendo che il trasferimento costituisse una sanzione disciplinare sostanziale, duplicativa del rientro anticipato dalla missione e adottata in violazione del principio di tassatività delle sanzioni disciplinari.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando anzitutto criticità di ammissibilità per la mancata specifica prospettazione di una lesione concreta e attuale e dell'utilità derivante dall'eventuale annullamento del trasferimento. Nel merito, ha comunque ritenuto infondate tutte le censure. I trasferimenti d'autorità dei militari sono ordini connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione; l'interesse del militare alla sede di servizio ha normalmente rilievo di mero fatto e non sono necessarie particolari garanzie partecipative né una motivazione analitica. Il sindacato giurisdizionale sulle esigenze di servizio è limitato, salvo che siano dedotti elementi idonei a dimostrarne l'assoluta arbitrarietà o abnormità. Il Collegio ha ritenuto adeguatamente giustificato il trasferimento dalla documentazione relativa ai fatti verificatisi durante la missione diplomatica: il militare avrebbe utilizzato il veicolo blindato del capo missione per trasportare persone non autorizzate, consentito loro l'accesso alla residenza diplomatica senza registrazione e consumato alcolici appartenenti alla riserva personale del capo missione. Tali condotte avevano determinato il venir meno del rapporto fiduciario e il rientro anticipato dalla missione. Il rientro anticipato non costituiva un precedente trasferimento d'autorità, ma una distinta misura prevista dalla disciplina dell'impiego all'estero per situazioni di incompatibilità o per il venir meno dei requisiti richiesti. Il successivo trasferimento dalla sede italiana era invece l'unico trasferimento d'autorità, adottato per rimuovere la situazione di incompatibilità ambientale presso il reparto di appartenenza. È stata ritenuta infondata anche la contestazione relativa alla qualifica del capo missione: il grado di Consigliere di ambasciata è distinto dalla funzione di Ambasciatore, che può essere esercitata da un diplomatico privo del corrispondente grado. Il trasferimento non ha natura disciplinare, ma organizzativa e preventiva, essendo diretto a tutelare il corretto funzionamento del reparto, il prestigio dell'Istituzione e il rapporto fiduciario, senza richiedere un giudizio di rimproverabilità. Nella scelta della nuova sede l'Amministrazione ha inoltre contemperato le esigenze di servizio con quelle personali del militare, assegnandolo fuori dall'area di incompatibilità, nella medesima provincia e presso la sede più vicina al reparto, ove vi era una posizione vacante. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 238, comma 1, d.P.R. 90/2010
Il militare dell'Arma dei Carabinieri non può: a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione.
La disposizione consente di rimuovere il militare dalla sede in presenza di una situazione oggettiva di incompatibilità ambientale riferibile alla sua presenza e suscettibile di essere eliminata mediante l'assegnazione ad altra sede.
art. 1349 d.lgs. 66/2010
I provvedimenti di trasferimento d'autorità sono sottratti all'applicazione della legge generale sul procedimento amministrativo e, in quanto ordini connessi all'organizzazione del servizio, non richiedono particolari garanzie di partecipazione preventiva né una motivazione analitica.
art. 1353 d.lgs. 66/2010
Il principio di tassatività delle sanzioni disciplinari non è violato quando il trasferimento d'autorità è adottato per finalità organizzative e di rimozione dell'incompatibilità ambientale, anziché quale sanzione punitiva.
art. 3, lett. i), Pubblicazione C-9
per insorte situazioni di incompatibilità, per gravi motivi o al venir meno dei requisiti richiesti per l'impiego all'estero
La disposizione disciplina il rientro anticipato dalla missione estera, istituto distinto dal successivo trasferimento d'autorità dalla sede italiana.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non consente di sindacare nel merito le scelte organizzative dell'Amministrazione militare, salvo l'emersione di arbitrarietà o abnormità.
Massime di principio
- Il trasferimento d'autorità di un militare costituisce un ordine organizzativo connesso alle esigenze di servizio; l'interesse del militare a permanere in una determinata sede ha, di regola, natura di mero fatto e non impone una motivazione analitica né garanzie di partecipazione preventiva, nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
- Il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare quando è diretto a rimuovere una situazione oggettiva lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell'Amministrazione, riferibile alla presenza del militare in una determinata sede e rimovibile mediante l'assegnazione a una sede diversa; non è quindi necessario un giudizio di rimproverabilità della condotta.
- Il sindacato giurisdizionale sulle esigenze di servizio poste a fondamento del trasferimento d'autorità è limitato; un controllo più approfondito è giustificato soltanto dalla deduzione di elementi concreti idonei a dimostrare che tali esigenze siano integralmente insussistenti e che il provvedimento sia arbitrario o abnorme.
- Il rientro anticipato da una missione estera, disposto per il venir meno del rapporto fiduciario o dei requisiti richiesti per l'impiego all'estero, è distinto dal successivo trasferimento d'autorità dalla sede di appartenenza, che può essere adottato per eliminare una persistente incompatibilità ambientale presso il reparto.
- Nella scelta della nuova sede, l'Amministrazione deve contemperare le esigenze organizzative con quelle personali del militare, che restano recessive rispetto all'interesse pubblico, applicando criteri di adeguatezza, proporzionalità e minimo mezzo.
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