Cassazione Civile, Ordinanza n. 22112/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato una cartella esattoriale relativa a IRES e IVA, oltre a sanzioni e interessi, per l’anno d’imposta 2004, per un importo complessivo di euro 446.306,24. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di primo grado favorevole alla società. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Nel corso del giudizio la ricorrente ha poi depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 convertito con modificazioni dalla l. n. 225 del 2016, di aver presentato domanda il 18 aprile 2017 e di aver versato cinque rate per complessivi euro 29.720,56.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l’adesione alla definizione agevolata, accompagnata dall’integrale pagamento del debito rateizzato, determinasse la cessazione della materia del contendere e quindi l’estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto che le spese dell’intero giudizio restassero a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, e ha escluso i presupposti per la condanna al raddoppio del contributo unificato. Non è stata dunque esaminata nel merito la doglianza sulla legittimità della cartella.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in relazione al controllo automatizzato delle imposte dirette.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in relazione al controllo automatizzato IVA.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016
La Corte lo considera fonte della definizione agevolata che, se integralmente perfezionata con il pagamento, comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, quale base normativa della definizione agevolata.
art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992
Le spese dell’intero giudizio vengono poste a carico della parte che le ha anticipate secondo tale previsione.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
L’adesione alla definizione agevolata esclude la condanna al doppio contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e di pagamento integrale del debito rateizzato, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata perfezionata in corso di giudizio impedisce l’esame nel merito dei motivi di ricorso contro l’atto impositivo o riscossivo oggetto di lite.
- Quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere in seguito a definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale prevista dal processo tributario e non opera il raddoppio del contributo unificato.
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