Cassazione Civile, Ordinanza n. 19133/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento notificato per l’anno d’imposta 2010, con cui veniva contestato alla società un maggior imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA. La commissione tributaria regionale aveva confermato il recupero, ritenendo legittimo l’accertamento induttivo fondato su anomalie tra dichiarazioni IVA e fatture emesse, su irregolarità contabili emerse da controlli incrociati e sulla mancata attendibilità delle scritture; aveva inoltre ritenuto dovuta l’IVA sulle fatture n. 151 e 177 e corretto il ricarico applicato, sia pure ridotto. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 39, secondo comma, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 10 l. 146/1998, sostenendo che non vi fosse contabilità complessivamente inattendibile né presupposti per l’accertamento induttivo; 2) violazione dell’art. 54 d.P.R. 917/1986, deducendo un diverso trattamento contabile-fiscale di alcuni importi e della plusvalenza; 3) violazione dell’art. 17 d.P.R. 633/1972 sul reverse charge, sostenendo che l’operazione dovesse essere assoggettata a inversione contabile. La Corte ha però rilevato che i motivi erano formulati in modo generico e non autosufficiente, senza specifica correlazione tra norme invocate e rationes della sentenza impugnata, né adeguata indicazione dei fatti e degli atti processuali posti a base delle doglianze.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi cumulativamente inammissibili per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. e per difetto di autosufficienza, poiché le censure si limitavano a richiamare norme, massime e dottrina senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata e senza indicare in modo verificabile le risultanze fattuali e documentali richiamate. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come norma sulla legittimità dell’accertamento induttivo; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché censura i motivi come inammissibili.
Richiamato dalla ricorrente per contestare i presupposti dell’accertamento; la Corte non esamina il merito della doglianza per difetto di specificità.
art. 54, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
Invocato per contestare la ricostruzione del reddito e il trattamento di taluni importi; la censura è dichiarata inammissibile per mancato confronto con la sentenza impugnata.
art. 17, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Invocato sul meccanismo del reverse charge; la Corte non ne valuta l’applicazione concreta per carenza di specificità del motivo.
art. 17, commi 2, 3, 5, 6 e 7, d.P.R. n. 633/1972
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l’inversione contabile in specifiche operazioni; doglianza non scrutinata nel merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte afferma che il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le norme violate, il loro contenuto precettivo e il raffronto con le rationes decidendi, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Per la denuncia di violazione di legge è necessario un motivo specifico e argomentato, non un mero richiamo astratto a norme e giurisprudenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci violazione di legge, il motivo deve essere formulato in modo specifico: occorre indicare la norma asseritamente violata, ricostruirne il precetto e confrontarlo puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, mostrando il contrasto tra le due.
- Non è sufficiente riprodurre in ricorso il testo di norme, massime giurisprudenziali o richiami dottrinali: la censura deve essere calata nella concreta ratio decidendi della decisione impugnata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente anche sul piano fattuale: quando si fonda su dati documentali, è necessario indicarne la provenienza, la collocazione negli atti e la loro già dedotta allegazione nei gradi di merito.
- La mancanza di specificità e di autosufficienza rende la censura inammissibile, poiché impedisce alla Corte di verificare l’astratta idoneità del motivo a scardinare il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata.
- In materia tributaria, la Corte non esamina il merito delle contestazioni sull’accertamento induttivo o sul reverse charge se il ricorso non supera il filtro preliminare di ammissibilità.
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