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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22565/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014, con cui l'ente locale ha richiesto il pagamento dell'imposta per omessa dichiarazione e omesso versamento in relazione a un immobile di proprietà dell'ente ecclesiastico, indicato come destinato a casa per ferie ma asseritamente utilizzato come casa di culto. In appello la pretesa era stata confermata sul rilievo che il contribuente non aveva fornito prova documentale dei presupposti dell'esenzione. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la norma, introdotta nel 2022, avrebbe natura processuale e imporrebbe all'amministrazione l'onere di provare in giudizio la pretesa, con applicazione ai processi pendenti; dall'altro la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, lamentando che l'accertamento sarebbe stato emesso sulla base di un'istruttoria non dimostrata e priva di adeguata esplicitazione circa origine e acquisizione dei dati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, secondo la giurisprudenza richiamata, non introduce un onere probatorio diverso da quello già vigente e, soprattutto, ha natura sostanziale, con conseguente applicazione ai soli giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022, non ai processi pendenti. Ha inoltre ribadito che, in tema di esenzione IMU per immobili destinati ad attività di religione o culto, il contribuente deve provare in concreto i presupposti dell'agevolazione e la specifica destinazione dell'immobile. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato perché l'eventuale difetto di istruttoria non comporta nullità formale dell'avviso, ma semmai incide sulla fondatezza della pretesa; inoltre l'avviso, per quanto riportato nel controricorso, esponeva le fonti informative utilizzate e le ragioni dell'accertamento. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato"

    La disposizione è stata letta come norma sostanziale di regola di giudizio, non retroattiva e applicabile ai soli giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022; non muta l'assetto dell'onere probatorio già vigente in materia tributaria.

  • art. 6, l. 16 giugno 2022, n. 130

    È la disposizione che ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 7 d.lgs. 546/1992.

  • art. 8, l. 16 giugno 2022, n. 130

    È richiamato per affermare che non prevede una diversa decorrenza della nuova disciplina probatoria.

  • art. 16, lett. a), l. 20 maggio 1985, n. 222

    "attività di religione o di culto"

    Serve a definire le attività religiose o di culto rilevanti ai fini dell'esenzione; la Corte ribadisce che conta la specifica destinazione dell'immobile a tali attività.

  • art. 1, comma 161, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    Per i tributi locali l'ente procede all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o dei versamenti omessi mediante avviso motivato.

  • art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241

    È ritenuto non pertinente come parametro per dedurre la nullità formale dell'accertamento per asserito difetto di istruttoria.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte osserva che il riferimento è improprio nel caso di specie.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    "il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio"

    Conferma il ruolo centrale dell'istruttoria dibattimentale ma non introduce un criterio del tutto nuovo rispetto ai principi previgenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento dell'obbligo di versare un importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, in caso di rigetto.

  • art. 53 Cost.

    L'esenzione è vista come fatto impeditivo della pretesa tributaria e deroga al generale obbligo di contribuzione.

Massime di principio

  • In materia di esenzioni tributarie, il contribuente che le invoca deve provare in concreto i presupposti dell'agevolazione, compresa la specifica destinazione del bene al fine esente; non basta una mera allegazione.
  • La norma dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 ha natura sostanziale di regola di giudizio e non si applica retroattivamente ai processi già pendenti alla data della sua entrata in vigore.
  • L'avviso di accertamento può essere censurato per infondatezza se l'istruttoria è carente, ma il difetto di istruttoria non determina automaticamente la nullità formale dell'atto quando esso contenga una motivazione idonea a esplicitare le ragioni della pretesa.
  • Quando il contribuente contesta l'assetto probatorio o il contenuto dell'atto impositivo, la censura deve essere veicolata con un corretto canone processuale e su dati di fatto specificamente dedotti, non potendo in cassazione risolversi in una rivalutazione del merito.
  • Per gli immobili destinati ad attività di religione o di culto, ai fini dell'esenzione rileva la destinazione funzionale del bene a tale attività; l'analisi delle modalità commerciali è recessiva se la fattispecie è propriamente quella cultuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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