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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20892/2024 del 26/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da due avvisi di accertamento emessi per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2008 e 2009, con cui l'Amministrazione aveva recuperato maggiori ricavi sulla base di indagini bancarie e, per il solo 2009, di incongruenze tra costi dichiarati ai fini delle imposte dirette e acquisti dichiarati ai fini IVA. Il contribuente aveva impugnato gli atti, ma i giudici di merito avevano respinto il ricorso ritenendo, tra l'altro, che il contraddittorio fosse stato rispettato, che i versamenti bancari non giustificati fossero presuntivamente imponibili e che la documentazione contabile non prodotta non potesse essere considerata tardivamente. In cassazione il contribuente ha proposto otto motivi: ha denunciato la violazione delle norme sugli accertamenti bancari e sul termine dilatorio a difesa, sostenendo che l'avviso fosse stato emesso prima della scadenza del termine concesso per rispondere ai questionari; ha contestato l'inversione dell'onere probatorio e la presunzione di imponibilità dei versamenti, invocando anche i parametri costituzionali; ha dedotto la violazione del termine di sessanta giorni di cui allo Statuto del contribuente e la nullità per motivazione apparente; ha sostenuto che il contraddittorio andasse svolto in modo compiuto prima della formalizzazione della pretesa; ha affermato che il processo verbale di constatazione dovesse essere redatto in ogni caso; ha censurato il mancato deposito dell'autorizzazione alle indagini bancarie; ha contestato la legittimità della rettifica fondata solo sui versamenti senza riscontro con le scritture contabili; infine ha lamentato l'insufficienza motivazionale nella valutazione delle giustificazioni addotte sui singoli movimenti bancari.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza e, comunque, infondato perché il contribuente aveva già avuto un congruo tempo per produrre la documentazione richiesta. Ha dichiarato infondati gli altri motivi relativi agli accertamenti bancari, affermando che l'onere della prova gravava sul contribuente, che per superare la presunzione derivante dai versamenti occorre una prova analitica per ciascun movimento e che il regime di contabilità semplificata non incide sulla presunzione. Ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, precisando che il termine dell'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 opera solo per accessi, ispezioni e verifiche presso il contribuente e non per gli accertamenti "a tavolino"; ha ritenuto sufficiente il contraddittorio comunque instaurato mediante inviti e questionari; ha escluso l'obbligo di allegare o motivare l'autorizzazione alle indagini bancarie, trattandosi di atto interno. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    In tema di accertamenti bancari, i dati dei conti correnti soddisfano l'onere probatorio dell'Ufficio e determinano un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova analitica per ciascun versamento non imponibile.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    Le risultanze dei conti bancari sono utilizzabili anche ai fini IVA e la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nei movimenti bancari può essere superata solo con prova specifica del contribuente.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    Il termine dilatorio di sessanta giorni opera solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente e non si applica agli accertamenti c.d. a tavolino.

  • art. 2697 c.c.

    La distribuzione dell'onere probatorio è stata applicata nel senso che, una volta emersi movimenti bancari non giustificati, spetta al contribuente provarne l'irrilevanza fiscale.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte richiama la logica presuntiva delle risultanze bancarie quale presunzione legale relativa di maggior reddito.

  • art. 3 Cost.

    Le censure di incostituzionalità sono state respinte perché la disciplina degli accertamenti bancari è ritenuta compatibile con il parametro costituzionale.

  • art. 53 Cost.

    La presunzione relativa sui versamenti bancari è stata ritenuta non contrastante con il principio di capacità contributiva.

  • art. 132 c.p.c.

    Le doglianze di nullità per motivazione sono state escluse perché la sentenza di merito è stata ritenuta logicamente e sufficientemente motivata sui punti rilevanti.

  • art. 111 Cost.

    È stato escluso il vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata sufficiente.

  • art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE

    Il contraddittorio è stato ritenuto adeguatamente assicurato attraverso gli inviti e i questionari, senza necessità di una forma vincolata ulteriore.

  • art. 24 L. n. 4 del 1929

    La redazione del processo verbale di constatazione è stata esclusa come necessaria nei casi di accertamento non preceduti da verifica presso il contribuente.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    L'autorizzazione alle indagini bancarie è stata considerata atto interno e non deve essere allegata all'avviso di accertamento.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Non è richiesta una motivazione dell'autorizzazione all'accesso ai dati bancari, essendo sufficiente la sua esistenza e non essendo l'atto da allegare al contribuente.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    La rettifica IVA può essere fondata sulle risultanze bancarie anche senza esame delle scritture contabili quando queste non siano state prodotte e la verifica sia già sufficientemente supportata dagli elementi acquisiti.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    La presunzione di maggior reddito desumibile dai conti bancari si estende alla generalità dei contribuenti persone fisiche, non solo agli imprenditori.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati su movimentazioni bancarie, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio producendo i dati dei conti; spetta poi al contribuente fornire una prova analitica e specifica per ciascun versamento, dimostrandone l'irrilevanza fiscale o l'inclusione in redditi già tassati.
  • La presunzione relativa di imponibilità dei versamenti bancari opera anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei contribuenti in contabilità semplificata; il regime contabile adottato non elide la presunzione né attenua l'onere di giustificazione puntuale.
  • Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente si applica agli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente, non agli accertamenti c.d. a tavolino basati su dati acquisiti negli uffici o tramite questionari.
  • Il contraddittorio procedimentale, quando dovuto, non richiede forme sacramentali: è sufficiente un'interlocuzione effettiva con il contribuente, realizzata anche mediante inviti a esibire documenti, questionari o altre forme di collaborazione procedimentale.
  • L'autorizzazione alle indagini bancarie è un atto interno finalizzato al controllo delle dichiarazioni fiscali; la sua mancata allegazione all'avviso non comporta di per sé invalidità, salvo la prova di un concreto pregiudizio derivante dall'illegittima acquisizione dei dati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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