Cassazione Civile, Ordinanza n. 03079/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall'introduzione, da parte di una cassa professionale privatizzata, di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati tramite modifiche regolamentari e successive delibere. Un pensionato ha ottenuto in primo e in secondo grado la declaratoria di illegittimità del prelievo e la condanna della cassa a restituire le somme trattenute, nei limiti della prescrizione decennale. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina che regola le casse privatizzate e della normativa costituzionale, sostenendo la legittimità del contributo e delle proprie delibere; con il secondo ha contestato la ritenuta irrilevanza della disposizione legislativa sopravvenuta invocata a sostegno della legittimazione del prelievo; con il terzo ha censurato la qualificazione del termine di prescrizione applicabile all'azione di ripetizione, sostenendo che dovesse essere quinquennale e non decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o deliberativi, prelievi patrimoniali su pensioni già determinate secondo i criteri vigenti, neppure in nome dell'equilibrio di bilancio, perché tali prelievi non attengono ai criteri di calcolo della pensione e rientrano nelle prestazioni patrimoniali riservate alla legge dall'art. 23 Cost. Ha inoltre respinto il terzo motivo, ribadendo che il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di contributo di solidarietà è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dai singoli pagamenti, e non alla prescrizione quinquennale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non attribuisce agli enti previdenziali privatizzati il potere di imporre contributi di solidarietà su pensioni già liquidate in assenza di base legislativa
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui introduceva il contributo di solidarietà a carico dei pensionati
delibera CNPADC 28.10.2008
non può legittimare un prelievo patrimoniale su trattamenti pensionistici già determinati
delibera CNPADC 27.6.2013
non può legittimare un prelievo patrimoniale su trattamenti pensionistici già determinati
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo, ma non ritenuto idoneo a superare l'illegittimità del contributo
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare la legittimità del contributo, senza esito
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
non attribuisce alla cassa un potere di introdurre il contributo di solidarietà sui pensionati
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. con l. n. 214/2011
richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a giustificare il prelievo impugnato
artt. 3, 23 e 38 Cost.
il prelievo è incompatibile con il principio del pro-rata e, per la sua natura di prestazione patrimoniale imposta, richiede riserva di legge ex art. 23 Cost.
termine ordinario di prescrizione applicabile alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute
non si applica alla ripetizione delle somme indebitamente pagate periodicamente, perché il diritto alla restituzione non ha natura periodica
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
richiamato dalla ricorrente a sostegno della prescrizione quinquennale, ma non accolto
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
richiamato dalla ricorrente a sostegno della prescrizione quinquennale, ma non accolto
richiamato in relazione alla memoria depositata in cassazione, senza apportare elementi nuovi decisivi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o deliberativi, prelievi patrimoniali su trattamenti pensionistici già determinati secondo la disciplina applicabile, perché tali prelievi non rientrano nella mera modulazione tecnica del trattamento ma costituiscono prestazioni patrimoniali imposte riservate alla legge.
- La salvaguardia dell'equilibrio di bilancio o della stabilità gestionale dell'ente non basta, da sola, a fondare un contributo di solidarietà sui pensionati in assenza di una base legislativa espressa.
- La ripetizione di somme indebitamente trattenute o pagate periodicamente non è un diritto periodico: il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, che decorre dai singoli pagamenti, non il termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.
- Quando una norma sopravvenuta è invocata per legittimare un prelievo già introdotto dall'ente, essa deve essere letta restrittivamente: non può essere interpretata come conferimento implicito di un potere impositivo o para-impositivo non chiaramente previsto.
- Nel giudizio di legittimità, la reiterazione di argomenti già esaminati nei precedenti gradi o già scrutinati dalla giurisprudenza consolidata non è sufficiente a scalfire il principio di diritto ormai consolidato.
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