Cassazione Civile, Ordinanza n. 02987/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istituto previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di un ingegnere alla Gestione separata INPS per l'anno 2008 e dalla conseguente richiesta di contributi e sanzioni. Il giudice di merito aveva ritenuto legittima l'iscrizione, ma aveva escluso la debenza delle somme per intervenuta prescrizione quinquennale, assumendo che il termine fosse decorso prima del primo atto interruttivo. In cassazione l'INPS ha dedotto, con un unico motivo, violazione delle norme sulla prescrizione e della disciplina emergenziale conseguente al sisma abruzzese del 6 aprile 2009, sostenendo che la sospensione dei versamenti contributivi disposta dalle ordinanze e poi confermata dal legislatore avesse impedito il maturare della prescrizione. Il resistente ha proposto ricorso incidentale articolato in tre motivi: ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso principale per mancata deduzione tempestiva della sospensione; ha denunciato la nullità della sentenza e del procedimento per preteso difetto di legittimazione all'appello della società di cartolarizzazione; ha contestato nel merito l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, sostenendo che il versamento del contributo integrativo alla cassa professionale fosse sufficiente a escluderlo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale e accolto il ricorso principale dell'INPS. Ha confermato che per gli ingegneri iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, ma non alla cassa professionale per il versamento del contributo soggettivo, sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata; ha però ritenuto fondata la censura dell'INPS sulla prescrizione, affermando che il termine era sospeso dalla disciplina emergenziale per il sisma aquilano e che tale sospensione incideva sul decorso della prescrizione della pretesa contributiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
istituisce l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo quando non abbiano una copertura previdenziale di categoria idonea a costituire una posizione previdenziale correlata
art. 3, comma 9, L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato dall'INPS a sostegno delle censure sulla prescrizione della contribuzione dovuta
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
è letto in chiave interpretativa dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, confermando l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata quando il professionista non effettui versamenti contributivi idonei alla propria cassa professionale
art. 21, L. 3 gennaio 1981, n. 6
richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere che il contributo integrativo alla cassa professionale esonererebbe dall'iscrizione alla Gestione separata
art. 1, D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103
richiamato dal ricorrente incidentale nel quadro della disciplina delle casse professionali
la prescrizione estintiva matura solo con il decorso del tempo determinato dalla legge in presenza di inerzia del titolare del diritto
la prescrizione è eccepibile dalla parte interessata, cui incombe l'allegazione dell'inerzia e della volontà di avvalersi dell'effetto estintivo
richiamato in relazione alla dedotta sospensione per occultamento doloso del debito, esclusa dalla Corte di merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
individua il vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso principale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base delle censure di nullità formulate nel ricorso incidentale
richiamato per sostenere che la sospensione della prescrizione dovesse essere specificamente dedotta in giudizio
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, pena l'inammissibilità
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti rilevanti ai fini del ricorso per cassazione
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma sul rito camerale richiamata nell'incipit processuale
norma sul procedimento camerale di cassazione richiamata nell'incipit processuale
art. 39, comma 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122
proroga fino al 15 dicembre 2010 la sospensione dei contributi per le persone fisiche colpite dal sisma e titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo
art. 33, comma 28, L. 12 novembre 2011, n. 183
sancisce la graduale ripresa dell'attività di riscossione dei contributi dopo la sospensione emergenziale
art. 2, comma 1, O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754
concede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma fino al 30 novembre 2009
art. 1, comma 1, O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837
proroga la sospensione contributiva fino al 30 giugno 2010
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione dei crediti contributivi, il giudice deve considerare d'ufficio anche la normativa speciale che sospende o proroga i termini di adempimento e di riscossione, perché incide sulla determinazione del tempo utile al maturare dell'estinzione.
- La prescrizione è una fattispecie estintiva unitaria: non è configurabile un giudicato interno limitato a singoli segmenti autonomi della fattispecie quando la questione devoluta investe l'intero decorso del termine, comprese sospensioni e interruzioni.
- Nel giudizio di cassazione per error in procedendo è comunque necessario che la censura indichi in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti, con puntuale osservanza degli oneri di autosufficienza; in difetto il motivo è inammissibile.
- Per ingegneri e architetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste quando la cassa professionale non assicuri una copertura previdenziale effettiva tramite versamenti soggettivi; il solo contributo integrativo ha natura solidaristica e non esclude tale obbligo.
- La Gestione separata opera come istituto di chiusura del sistema previdenziale obbligatorio, in funzione complementare e non meramente alternativa, per assicurare universalità della copertura ai lavoratori autonomi privi di altra tutela contributiva idonea.
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