Cassazione Civile, Ordinanza n. 02943/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale per il recupero di contributi assicurativi asseritamente omessi da una società di agenzia stampa con riferimento al rapporto di lavoro di alcuni giornalisti e ad alcune erogazioni in favore di corrispondenti dall'estero. Il tribunale aveva ritenuto non provata la subordinazione dei giornalisti nel periodo contestato, respingendo la pretesa contributiva, mentre la corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'impugnazione dell'ente e accolto solo in parte l'opposizione della società sui contributi e sanzioni relativi a rimborsi per spese scolastiche e assicurazione sanitaria. In cassazione l'ente previdenziale ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 2 del contratto collettivo giornalistico, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la subordinazione dei corrispondenti locali facendo leva sull'inserimento organico nella redazione e sulla asserita necessaria permanente messa a disposizione della testata, concetti che, secondo il ricorrente, non sarebbero pertinenti al corrispondente locale; la società ha proposto ricorso incidentale sulla natura retributiva delle somme corrisposte ai giornalisti all'estero, ma poi vi ha rinunciato per sopravvenuto difetto di interesse dopo adesione a una sanatoria contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché diretto sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e degli indici della subordinazione, accertamenti riservati al giudice di merito e adeguatamente motivati dalla corte d'appello in modo conforme ai giudici di primo grado. Ha inoltre dichiarato estinto per rinuncia il giudizio incidentale tra le parti, preso atto della rinuncia della società a coltivare il motivo relativo ai contributi sulle erogazioni ai corrispondenti esteri. Le spese sono state compensate per l'esito complessivo della lite, e la Corte ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
Richiamato come parametro per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo nel rapporto giornalistico; la Corte ribadisce che la valutazione degli indici della subordinazione appartiene al giudice di merito e non può essere rivisitata in cassazione se adeguatamente motivata.
artt. 1, 2 e 12 del CNLG (DPR 153/61)
Invocati dal ricorrente per sostenere la corretta qualificazione del rapporto dei corrispondenti locali; la Corte non li interpreta nel merito, ma rileva che la censura mira in realtà a una rivalutazione del fatto.
art. 2 CNLG
Richiamato per contestare l'affermazione secondo cui la subordinazione presupporrebbe una permanente messa a disposizione della testata; la Corte non accoglie la censura perché inammissibile.
art. 2697 c.c.
Dedotto nel ricorso incidentale per contestare la qualificazione delle somme erogate come retributive; il motivo non è esaminato nel merito per rinuncia al ricorso incidentale.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel ricorso incidentale a sostegno della censura sulla valutazione delle prove e sulla natura delle erogazioni; il giudizio incidentale si estingue per rinuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come norma di accesso al motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte osserva che, anche alla luce del testo novellato, la valutazione degli indici di subordinazione rimane incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
art. 335 c.p.c.
Richiamato per la riunione degli appelli proposti avverso la medesima sentenza di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro giornalistico, la distinzione tra subordinazione e collaborazione autonoma va compiuta sulla base degli accertamenti di fatto relativi agli indici concreti del vincolo, riservati al giudice di merito.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o degli indici di subordinazione quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non meramente apparente.
- Per il corrispondente locale la continuità della prestazione non equivale di per sé a subordinazione: la collaborazione può essere stabile e continuativa anche in regime autonomo, se finalizzata alla copertura di specifici settori informativi.
- La quotidianità della prestazione è indice più significativo della subordinazione rispetto alla mera continuità dei contatti o della collaborazione con la testata.
- La rinuncia al ricorso incidentale comporta l'estinzione del relativo giudizio e preclude ogni pronuncia sul merito del motivo rinunciato.
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