Cassazione Civile, Ordinanza n. 02989/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il recupero di somme restituite a una società a titolo di sgravi contributivi INPS e premi INAIL connessi ai danni subiti per l'alluvione del 1994. Dopo una prima fase di giudizi rescindenti, la Corte d'appello di Torino, in sede di rinvio, ha quantificato il danno effettivo subito dall'impresa, ha sottratto gli aiuti e le agevolazioni già percepiti, ha ritenuto superata la soglia de minimis e ha concluso per una sovracompensazione, condannando la società alla restituzione delle somme all'INPS e all'INAIL con interessi. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina UE sugli aiuti di Stato per non avere devalutato al momento originario le somme restituite in esecuzione di sentenze, sostenendo che il raffronto fosse tra grandezze eterogenee; 2) violazione della disciplina UE per avere incluso tra i vantaggi anche i minori interessi sui mutui agevolati, che sarebbero pur sempre un costo; 3) violazione delle norme europee e nazionali per avere ritenuto recuperabili, nonostante il tempo trascorso, gli aiuti correlati a calamità risalenti a oltre dieci anni prima.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo nella parte in cui mirava a rimettere in discussione questioni già decise nella fase rescindente e nella parte relativa alla dedotta illegittimità costituzionale, e ha respinto gli altri due motivi, reputando corretto il metodo seguito dal giudice di rinvio. Ha affermato che si trattava di "pagamenti di aiuti in essere", non di aiuti già concessi in via definitiva, e che la Corte territoriale aveva legittimamente effettuato il raffronto tra danno effettivo e complesso degli aiuti ricevuti, usando criteri omogenei e computando anche i vantaggi derivanti da finanziamenti agevolati. È stata quindi confermata la condanna della società alla restituzione delle somme stabilite dalla Corte d'appello. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014
richiamato dalla ricorrente come parametro europeo sugli aiuti di Stato, ma la Corte ha ritenuto infondato il vizio denunciato rispetto alla metodologia di quantificazione adottata dal giudice di merito
art. 3 della decisione (UE) 2016/195 della Commissione
considerata dalla Corte come ius superveniens che consente la concessione/valutazione degli aiuti entro i limiti e le deroghe previste, con accertamento in fatto dei requisiti della singola impresa
art. 107 TFUE
base normativa per la verifica della compatibilità degli aiuti con il mercato interno; la Corte ha ribadito che il nesso tra danno e aiuto va verificato per evitare sovracompensazioni e che vanno sottratti tutti i benefici già ottenuti
art. 108 TFUE
richiamato insieme all'art. 107 TFUE nella censura sulla disciplina degli aiuti di Stato e sul recupero
art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
consente la deroga per gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, purché vi sia nesso diretto con il danno e si eviti la sovracompensazione
art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato dalla ricorrente nella censura sul divieto di recupero degli aiuti, ma non ritenuto idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso
art. 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
costituisce la base delle agevolazioni contributive di cui si discute; la Corte ne ha valorizzato l'applicazione alla luce della decisione UE e del necessario accertamento del danno effettivo
art. 3-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito nella legge 26 febbraio 2007, n. 17
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme interne sulle agevolazioni e sul recupero
richiamato nel motivo sulla pretesa non recuperabilità degli aiuti, senza effetto decisivo nel giudizio
art. 3 Cost.
invocato come parametro di uguaglianza contro l'interpretazione che distingueva tra aiuti concessi e pagamenti eseguiti in forza di sentenza; la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei tre motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
richiamato per il termine lungo di impugnazione, applicabile nella versione anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 69 del 2009
art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69
ha modificato il termine lungo per ricorrere in cassazione, ma la Corte ha ritenuto applicabile il regime precedente perché il giudizio era stato instaurato prima della sua entrata in vigore
ha sospeso il decorso dei termini processuali, inclusi quelli per l'impugnazione, per l'emergenza epidemiologica
ha prorogato il periodo di sospensione dei termini processuali
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il procedimento camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di aiuti di Stato connessi a calamità naturali, il giudice deve verificare in concreto il nesso tra danno effettivamente subito dalla singola impresa e benefici pubblici ricevuti, sottraendo tutti gli aiuti e le compensazioni già ottenuti per evitare sovracompensazioni.
- Quando gli importi oggetto di confronto sono riferiti a epoche diverse, il giudice può e deve adottare un criterio omogeneo di quantificazione, devalutando o rivalutando le grandezze al medesimo momento storico se ciò è necessario per un raffronto corretto.
- Non sono equiparabili agli aiuti già concessi in via definitiva i pagamenti eseguiti da enti pubblici in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva, quando tali enti abbiano sempre contestato il diritto al beneficio: in tal caso la situazione resta sub iudice.
- La deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE opera solo entro il limite del danno effettivo subito e non consente cumuli o vantaggi eccedenti rispetto al pregiudizio subito dalla singola impresa.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito, se sorrette da motivazione congrua e coerente con i principi di diritto applicabili, sono inammissibili o infondate in sede di legittimità.
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