Cassazione Civile, Ordinanza n. 02941/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento di contributi previdenziali, per complessivi euro 148.226, relativi a giornalisti impiegati come addetti stampa presso un ente territoriale nel periodo ottobre 2004 - novembre 2009. L'ente territoriale aveva proposto opposizione al decreto, sostenendo che i lavoratori fossero stati formalmente inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi e contestando la qualificazione del rapporto come subordinato. In appello, la decisione di primo grado fu confermata; il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con diciotto motivi, deducendo: vizi istruttori sulla valutazione delle prove testimoniali e del verbale ispettivo; nullità o inutilizzabilità di alcune testimonianze; errata qualificazione del rapporto di lavoro, negando che il numero indefinito delle prestazioni fosse indice di subordinazione; omesso esame di fatti decisivi relativi all'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare; violazione delle norme sull'iscrizione all'INPGI e sull'applicazione del contratto giornalistico; erronea esclusione dell'efficacia liberatoria del pagamento fatto all'INPS invece che all'INPGI; errata applicazione delle sanzioni. L'ente previdenziale ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili la maggior parte dei motivi perché diretti a contestare valutazioni di merito, scelte istruttorie e apprezzamenti probatori riservati al giudice di merito, oltre che preclusi dalla doppia conforme per i motivi centrati sugli stessi fatti già esaminati nei due gradi di merito. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'iscrizione all'INPGI, affermando che l'attività svolta nell'ufficio stampa ha natura giornalistica e comporta l'iscrizione all'ente previdenziale dei giornalisti, a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicato. Ha ritenuto infondato anche il motivo sul pagamento al creditore apparente, escludendo i presupposti dell'art. 1189 c.c. e la buona fede del solvens, poiché l'ente era in grado di rappresentarsi correttamente la natura giornalistica delle prestazioni e i conseguenti obblighi previdenziali. Quanto alle sanzioni, la Corte ha ritenuto corretto il criterio applicato dall'ente previdenziale e ha escluso che potesse operare automaticamente la disciplina generale invocata dal ricorrente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta contro apprezzamenti di merito.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito.
art. 203 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli al ricorrente.
art. 246 c.p.c.
Invocato per dedurre l'inammissibilità di alcune testimonianze; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile e comunque non decisiva.
art. 421 c.p.c.
Richiamato a sostegno delle censure istruttorie; la Corte ha ritenuto non sindacabili le scelte del giudice di merito.
art. 157 c.p.c.
Invocato per dedurre una pretesa tardività delle eccezioni; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 257 c.p.c.
Richiamato per contestare la prova testimoniale e il verbale ispettivo; la censura è stata ricondotta a una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 2094 c.c.
Usato per contestare la qualificazione del rapporto come subordinato; la Corte ha ribadito che tale qualificazione dipende dall'accertamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile se motivato.
art. 61 d.lgs. n. 276/2003
Richiamato per confrontare il lavoro subordinato con il contratto a progetto; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché diretta al merito.
art. 2222 c.c.
Richiamato per il confronto con il lavoro autonomo; la Corte non ha accolto la tesi del ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro per le doglianze di violazione di legge; molte censure sono state qualificate come inammissibili perché in realtà miravano al merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso l'ammissibilità delle censure anche per il limite della doppia conforme e perché rivolte al merito.
art. 17, comma 3, l. n. 503 del 1992
Invocato per sostenere che l'iscrizione all'INPGI richiedesse l'applicazione del contratto collettivo giornalistico; la Corte ha smentito tale lettura.
art. 76 l. n. 388 del 2000
Interpretato nel senso che l'obbligo di iscrizione all'INPGI per attività giornalistica ha portata generale e prescinde dal tipo di datore di lavoro e dal contratto collettivo.
art. 1189 c.c.
La Corte ha escluso la sua applicabilità perché mancavano i presupposti del creditore apparente e dell'errore scusabile; l'onere della prova della buona fede gravava su chi invocava l'effetto liberatorio.
art. 116, comma 20, l. n. 388/2000
Richiamato in relazione al pagamento dei contributi e al sistema sanzionatorio; la Corte non ha accolto la tesi del ricorrente.
art. 9 l. n. 150 del 2000
Richiamato nel motivo sull'iscrizione previdenziale dei giornalisti addetti stampa; la Corte lo ha letto in coerenza con la natura giornalistica dell'attività svolta.
art. 116 l. n. 388 del 2000
Richiamato in tema di sanzioni contributive; la Corte ha ritenuto che il regime sanzionatorio dell'ente previdenziale non operi automaticamente in modo incompatibile con la disciplina speciale e con i periodi anteriori al recepimento.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per disporre il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze processuali; la Corte non ha accolto la censura.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità del procedimento; la Corte ha respinto le doglianze.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono censurabili, se adeguatamente motivate, le valutazioni del giudice di merito sull'ammissibilità e sulla rilevanza delle prove, né la ricostruzione del fatto compiuta sulla base del materiale istruttorio.
- La qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo dipende dall'accertamento in concreto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'eventuale assoggettamento ai poteri direttivo, organizzativo e disciplinare; tale accertamento è riservato al giudice di merito e non può essere trasformato in un riesame del fatto in cassazione.
- L'attività svolta nell'ufficio stampa da soggetti in possesso di qualifica giornalistica ha natura giornalistica e comporta l'obbligo di iscrizione all'ente previdenziale dei giornalisti, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo concretamente applicato.
- Il pagamento dei contributi a un ente diverso da quello effettivamente titolare del credito non è liberatorio se non ricorrono i presupposti del pagamento al creditore apparente; chi invoca l'effetto liberatorio deve provare l'errore scusabile e la propria buona fede.
- Le censure sulle sanzioni contributive non possono essere accolte quando siano fondate su una ricostruzione fattuale o documentale non verificabile in cassazione e quando la disciplina speciale dell'ente previdenziale consenta una autonoma determinazione delle sanzioni nei limiti previsti dall'ordinamento.
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