Cassazione Civile, Ordinanza n. 02988/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ente previdenziale aveva intimato alla società la restituzione di sgravi contributivi fruiti per contratti di formazione e lavoro relativi a due sedi aziendali, ritenendo che gli aiuti non fossero legittimi e che fosse stato superato il limite degli aiuti di importanza minore ('de minimis'). I giudici di merito avevano invece accolto le opposizioni della società, annullando la cartella, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio e di un'autodichiarazione della società circa il mancato superamento della soglia, valorizzando anche la ritenuta mancata specifica contestazione dell'ente. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione e falsa applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato, della disciplina nazionale sugli sgravi per contratti di formazione e lavoro e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di provare la percezione di ulteriori aiuti di Stato e, quindi, il superamento della soglia de minimis, nonché avesse attribuito valore a un'autodichiarazione irrituale e a una CTU priva di adeguati riscontri documentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha ritenuto fondate le censure sulla violazione delle regole di riparto dell'onere della prova: spettava alla società che pretendeva di beneficiare degli sgravi dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti di legittimità e, in particolare, il rispetto del regime 'de minimis' considerando tutti gli aiuti pubblici percepiti nel triennio rilevante. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
è il parametro del vizio dedotto in cassazione dal ricorrente
l'onere di provare i presupposti degli sgravi grava sul soggetto che invoca il beneficio, trattandosi di eccezione rispetto all'obbligo contributivo
il principio di non contestazione riguarda fatti storici allegati e non può essere esteso a valutazioni o conclusioni ricostruttive tratte dai documenti
quanto ai documenti, l'eventuale contestazione passa attraverso il disconoscimento nei modi di legge
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio
artt. 87 e 88 Trattato CE
norme del trattato richiamate in tema di aiuti di Stato
regolamento (CE) n. 994/98
richiamato come base della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato
art. 2 regolamento (CE) n. 69/2001
richiamato per la disciplina degli aiuti di importanza minore ('de minimis')
decisione Commissione 2000/128/CE
individua gli sgravi per contratti di formazione e lavoro come aiuti di Stato non conformi al trattato, salvo i presupposti di compatibilità indicati dalla stessa decisione
L. 19 luglio 1994, n. 451, art. 16
norma nazionale sugli sgravi per contratti di formazione e lavoro
L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 15
norma nazionale sugli sgravi per contratti di formazione e lavoro
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, art. 16
richiamato insieme alla legge di conversione nella disciplina degli sgravi
sentenza CGCE 7 marzo 2002, causa C-310/99
conferma la disciplina comunitaria richiamata sulla compatibilità degli aiuti
sentenza CGUE 1 aprile 2004, causa C-99/02
richiamata nel principio di diritto finale come ulteriore conferma della disciplina
Massime di principio
- Nelle azioni promosse dall'ente previdenziale per il recupero di sgravi contributivi qualificati come aiuti di Stato, l'impresa che invochi il beneficio deve provare tutti i fatti costitutivi della propria pretesa, compresa la sussistenza dei requisiti di compatibilità con la disciplina europea.
- Il regime 'de minimis' non si verifica isolando il singolo aiuto oggetto di recupero, ma considerando l'insieme di tutti gli aiuti pubblici percepiti dall'impresa nel periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto.
- L'ente che agisce per il recupero non ha l'onere di dimostrare la percezione di altri aiuti pubblici da parte dell'impresa, poiché tale circostanza attiene alla prova del diritto al beneficio invocato dal beneficiario.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici specificamente allegati e non su valutazioni inferenziali o conclusioni tratte da documenti; rispetto ai documenti, la contestazione segue le regole del disconoscimento o della querela di falso.
- Una consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alla mancanza di prova sui presupposti sostanziali del beneficio quando la disciplina applicabile richiede la dimostrazione rigorosa dei requisiti da parte del beneficiario.
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