Cassazione Civile, Ordinanza n. 02942/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
L'ente previdenziale aveva agito per ottenere il riconoscimento della natura giornalistica dell'attività svolta da una collaboratrice della società editrice, con conseguente obbligo contributivo; in primo grado il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per alcune posizioni e aveva respinto la domanda relativa a una giornalista, ritenendo non provata l'esistenza di un rapporto di lavoro giornalistico. La corte d'appello aveva confermato, osservando che l'attività svolta non consisteva nella progettazione o realizzazione di pagine giornalistiche, né nella scelta della collocazione del pezzo o dei caratteri tipografici, e si limitava all'organizzazione di eventi e alla ricerca/produzione di materiale fotografico, senza apporto creativo o valutativo di contenuto giornalistico. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva: nullità del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere valorizzato deposizioni di testimoni de relato; nullità per violazione degli artt. 257, 421 e 437 c.p.c. per omessa ricerca della verità sostanziale e mancata escussione di testi indicati; violazione degli artt. 2734 e 2735 c.c. per avere attribuito valore confessorio a una dichiarazione della lavoratrice senza considerare le dichiarazioni aggiunte; violazione dell'art. 1 L. n. 69/1963 per avere escluso che i servizi fotografici di moda integrassero attività giornalistica.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili il primo, secondo e terzo motivo perché diretti contro l'accertamento di fatto già compiuto in primo e secondo grado e quindi preclusi dalla doppia conforme; inoltre tali censure miravano in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà contestava l'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla mancanza di natura giornalistica dell'attività svolta, qualificata come res facti e non come questione di diritto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Non può essere utilizzato in cassazione per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio quando la censura riguarda, in realtà, l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La sua deduzione, insieme agli artt. 421 e 437 c.p.c., non consente di trasformare in sede di legittimità una critica al mancato approfondimento istruttorio in una censura ammissibile sul fatto.
Nei giudizi di lavoro il potere istruttorio officioso non può essere invocato in cassazione per sollecitare una diversa ricostruzione fattuale.
Il mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio non integra di per sé un vizio di legittimità quando la censura mira a rimettere in discussione il merito dell'accertamento.
La censura sull'efficacia delle dichiarazioni aggiunte è stata trattata come contestazione del valore probatorio attribuito ai fatti, quindi non ammissibile in cassazione nei limiti del caso concreto.
La deduzione sulla presunta confessione è stata reputata, nella sostanza, una critica al giudizio di fatto dei giudici di merito.
La nozione di attività giornalistica non è stata qui violata in diritto; l'esclusione della natura giornalistica dei servizi fotografici di moda è stata ritenuta un accertamento di fatto insindacabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Non è ammissibile quando la doglianza, pur formalmente qualificata come violazione di legge, si risolve nella contestazione dell'accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità processuale non può essere prospettata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel regime novellato non è consentito censurare in cassazione la mera ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, se sorretta da motivazione.
Opera la preclusione alla censura in cassazione quando vi è doppia conforme e i motivi colpiscono gli stessi fatti posti a base delle decisioni di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
Il contributo unificato costituisce il parametro per il raddoppio dovuto in caso di soccombenza processuale nei casi previsti.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado sulla medesima ricostruzione dei fatti, il ricorso per cassazione che miri a rimettere in discussione tali fatti incontra la preclusione della doppia conforme.
- In cassazione non sono ammissibili censure che, pur formalmente qualificate come violazione di legge o nullità processuale, richiedano in realtà una nuova valutazione delle prove o un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
- La qualificazione come attività giornalistica richiede un apporto creativo e propriamente redazionale; la mera organizzazione di eventi o la raccolta/produzione di materiale fotografico, se non accompagnata da interventi sulla costruzione del contenuto e della pagina, può essere accertata dal giudice di merito come attività non giornalistica.
- La nozione di 'res facti' prevale sulla deduzione astratta di violazione di legge quando la censura investe il concreto accertamento delle mansioni svolte.
- Nel giudizio di legittimità la denunciata errata valutazione di dichiarazioni o testimonianze non consente, di regola, di ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di vizio motivazionale o di violazione delle norme sulla prova.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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