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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30633/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dato atto che, in data 30 agosto 2023, era intervenuta una dichiarazione di rinuncia al ricorso per bonario componimento della lite, sottoscritta dall'Avvocatura dello Stato e dalla controparte per adesione ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c. In conseguenza di tale rinuncia, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha disposto la compensazione delle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (altro)

La controversia

La controversia riguarda un'istanza di rimborso presentata per imposte versate in relazione all'anno d'imposta 1998, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, con riferimento a IRES ed IRAP e, nei motivi di ricorso, anche a ritenute IRPEG operate da sostituti d'imposta. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, la contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda di rimborso; l'appello dell'Ufficio era stato accolto dalla CTR, ma la sentenza era stata poi cassata con rinvio. Dopo la riassunzione, la CTR aveva nuovamente respinto l'appello dell'Ufficio confermando il diritto al rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 88 d.P.R. n. 917/1986 e 39 l. n. 342/2000, per avere la CTR riconosciuto il diritto alla restituzione di ritenute IRPEG, aderendo alla tesi della non soggezione dell'ente a IRPEG; 2) in subordine, violazione dell'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la questione fosse stata introdotta per la prima volta in appello dall'Ufficio e quindi fosse una nuova eccezione; 3) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che le ritenute alla fonte operate nei confronti di un soggetto asseritamente esente avessero natura d'imposta e non fossero comunque ripetibili.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando interviene una rinuncia al ricorso per bonario componimento della lite accettata dalla controparte, il giudizio di cassazione si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito dei motivi di ricorso e può disporre la compensazione delle spese.
  • Le questioni sostanziali sollevate con i motivi di ricorso restano assorbite se il processo si estingue per rinuncia intervenuta in corso di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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