Cassazione Civile, Ordinanza n. 30509/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista aveva agito contro la banca chiedendo l'accertamento e la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate su un rapporto di conto corrente aperto nel 2005 e su rapporti collegati di apertura di credito. Deduceva l'illegittimità di interessi, remunerazioni e commissioni non pattuite o pattuite invalidamente, il superamento del tasso soglia, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la presenza di commissioni di massimo scoperto non convenute per iscritto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva respinto il gravame ritenendo che l'appello non fosse delibabile per mancato deposito del fascicolo di primo grado della parte appellante, necessario anche per la richiesta di consulenza tecnica. Nel ricorso per cassazione la società lamentava violazione delle norme sul fascicolo di parte e sul processo telematico, sostenendo che i documenti erano stati regolarmente prodotti, che il fascicolo era stato allegato e riallegato telematicamente, che parte della documentazione era presente anche in cartaceo e che comunque i documenti erano accessibili al giudice d'appello nel fascicolo d'ufficio/telematico. Con un secondo motivo denunciava omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., dei documenti da cui risultava il credito azionato.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi di ricorso perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato d'ufficio la mancanza del deposito, insieme al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; tale documento non risultava prodotto nemmeno dalla controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., né acquisito tramite trasmissione del fascicolo d'ufficio. Ha inoltre osservato che il ricorso non avrebbe comunque superato la prova di resistenza, perché la notificazione della sentenza era avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione di appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere le regole sul fascicolo di parte e sulla trasmissione degli atti nei gradi successivi.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla trasmissione del fascicolo nei giudizi di impugnazione.
Richiamato dalla ricorrente in tema di fascicoli processuali e processo telematico.
art. 123-bis disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del fascicolo telematico.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sul processo telematico.
La Corte afferma che le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso sono rilevabili d'ufficio senza necessità di contraddittorio preventivo su tale questione.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
È la norma decisiva: impone il deposito, con il ricorso per cassazione, della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, pena improcedibilità.
Richiamato per escludere che il vizio potesse essere sanato dal controricorrente nel termine previsto.
Norma invocata nel secondo motivo per denunciare l'omesso esame di documenti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'omesso deposito della copia autentica della decisione impugnata munita della relazione di notificazione determina improcedibilità del ricorso, se tale documento non è prodotto secondo le forme e i tempi richiesti dall'art. 369 c.p.c.
- Le cause di improcedibilità e inammissibilità del ricorso per cassazione sono rilevabili d'ufficio dalla Corte anche senza previa sollecitazione del contraddittorio, trattandosi di questioni che la parte diligente deve considerare prevedibili sin dall'inizio.
- La notifica della sentenza impugnata rileva anche ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione; se essa è avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione, il ricorso non supera la prova di resistenza.
- L'eventuale contestazione sull'erronea valutazione del fascicolo processuale non consente di superare l'improcedibilità derivante da un difetto documentale autonomamente rilevante nel giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, è dovuto l'ulteriore contributo unificato.
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