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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30504/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal crollo, avvenuto nella notte del 7 febbraio 1985, di una palazzina a Castellaneta, con morte di 34 persone. In sede penale furono condannati il sindaco, il vicesindaco-assessore ai lavori pubblici, un ingegnere ispettore/collaudatore e il titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori di rifacimento dei marciapiedi antistanti l'edificio; il Comune fu condannato quale responsabile civile in solido con gli imputati. I danneggiati e gli eredi convennero poi il Comune in sede civile per il risarcimento; il Comune tentò di chiamare in causa il Ministero dell'Interno, sostenendo che le omissioni del sindaco e del vicesindaco dovessero imputarsi allo Stato come ufficiali del Governo. Dopo alterne vicende processuali, il Tribunale di Lecce accolse le domande contro il Comune e rigettò quelle contro il Ministero. La Corte d'appello ha poi dichiarato cessata la materia del contendere per la maggior parte degli attori per intervenuta transazione, confermando però la responsabilità del Comune verso gli otto danneggiati rimasti in causa e rigettando l'appello incidentale del Ministero e le censure del Comune. In cassazione il Comune ha dedotto: 1) omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non avesse valorizzato l'accertamento penale circa la natura di ufficiali del Governo delle omissioni sindacali; 2) violazione degli artt. 2056 e 2059 c.c. e dell'art. 342 c.p.c., per avere la Corte reputato generica l'eccezione sulla legittimazione al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e per aver ritenuto corretta la liquidazione del danno patrimoniale sulla base della CTU; 3) violazione degli artt. 1227 e 2055 c.c., per avere escluso il concorso colposo dei danneggiati/occupanti dell'edificio e per non avere applicato, secondo il ricorrente, una presunzione di corresponsabilità collettiva in mancanza di individuazione del singolo autore delle condotte asseritamente colpose. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso incidentale condizionato, insistendo sull'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione e sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Comune. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, sia per difetto di specifica indicazione dei documenti richiamati, sia perché mirava a una rivalutazione del merito preclusa in cassazione e comunque ostacolata dal divieto di cui all'art. 348-ter c.p.c. Ha reputato manifestamente infondato il secondo motivo, confermando la declaratoria di inammissibilità per genericità della doglianza sull'art. 342 c.p.c. e la correttezza della liquidazione del danno patrimoniale sulla base della consulenza tecnica d'ufficio. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo, chiarendo che il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. richiede la prospettazione di specifici elementi di fatto e non può essere affermato in modo collettivo e indifferenziato contro una pluralità di soggetti, se non sono individuate le condotte causalmente rilevanti. Il ricorso incidentale condizionato del Ministero è stato dichiarato assorbito. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di legittimità e, in favore dei controricorrenti vittoriosi, al pagamento di una somma equitativa ai sensi dell'art. 385, comma 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile anche per mancata indicazione della sede processuale dei documenti e delle sentenze richiamate.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Preclude il sindacato sul vizio di omesso esame del fatto quando la decisione di merito è conforme alla doppia conforme nei limiti rilevanti ratione temporis.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura di appello deve essere specifica; la contestazione generica del danno o della sua prova è inammissibile.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato in relazione ai criteri di liquidazione del danno risarcibile.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato per il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

  • art. 1227 c.c.

    Il concorso colposo del danneggiato rileva solo se sono allegati elementi di fatto specifici; la riduzione del risarcimento dipende dalla gravità della colpa e dall'entità delle conseguenze.

  • art. 2055 c.c.

    Il criterio di pari responsabilità residuale non si applica quando non sia individuabile un preciso soggetto autore del fatto colposo concorrente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale per la ripartizione dell'onere della prova, ma le censure restano assorbite.

  • art. 385 c.p.c.

    Applicabile ai giudizi di legittimità relativi a sentenze pubblicate dopo il 4 luglio 2009, nei giudizi di primo grado iniziati prima di tale data; consente la condanna equitativa della parte che abbia abusato del processo.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato solo dalle parti; la Corte precisa di fondare la condanna equitativa sull'art. 385, comma 4, c.p.c. non su questa norma.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 332 c.p.c.

    La mancata notifica ad alcuni soggetti è irrilevante, essendo la loro posizione riconducibile a quella della notificazione facoltativa o non più utile per sopravvenuta preclusione dell'impugnazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma di riferimento per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 153 R.D. n. 148 del 1915

    Cito dal ricorrente quale fondamento del potere del sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti; la Corte esclude che, nel caso concreto, ricorressero i presupposti di attuale pericolo che lo giustificavano.

  • art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato come norma attualmente corrispondente al potere extra ordinem del sindaco in materia di sicurezza e incolumità pubblica.

  • art. 700 c.p.c.

    È menzionato solo come ricorso d'urgenza notificato dagli occupanti dopo il crollo, elemento valorizzato nel merito.

Massime di principio

  • Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. non può essere affermato in modo astratto o collettivo: il fatto colposo concorrente deve essere allegato con specifici elementi fattuali, idonei a individuare la condotta causalmente rilevante.
  • La riduzione del risarcimento per concorso del danneggiato presuppone una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge, non potendosi chiedere una nuova valutazione delle prove.
  • La doglianza di appello è inammissibile se si limita a contestare in modo generico la prova del danno senza confrontarsi con i fatti costitutivi specifici del diritto azionato.
  • Una consulenza tecnica d'ufficio può essere legittimamente utilizzata per quantificare un danno già provato nell'an, quando sia funzionale alla stima dell'entità del pregiudizio secondo parametri di mercato o tecnici.
  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di omesso esame di un fatto in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e di ricostruzione alternativa dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La condanna equitativa per abuso del processo può essere pronunciata quando l'impugnazione sia proposta ignorando orientamenti consolidati o formulando censure in larga parte inammissibili o manifestamente infondate.
  • L'accertamento sulla sussistenza dei presupposti per esercitare poteri sindacali contingibili e urgenti richiede un concreto e attuale pericolo per l'incolumità pubblica; in difetto, l'omissione può essere ricondotta a doveri inerenti alla funzione amministrativa ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteDanno non patrimonialeInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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