Cassazione Civile, Ordinanza n. 30507/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia origina da un’azione revocatoria ordinaria proposta dalla curatela fallimentare per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei confronti del fallimento, di un contratto di vendita del 3 aprile 1997 avente ad oggetto 4.300 quote di una società, pari al 50% del capitale sociale. Secondo l’attrice, il prezzo indicato nel rogito era notevolmente inferiore a quello reale e l’atto pregiudicava la massa. Il convenuto ha resistito sostenendo che il prezzo effettivo era quello indicato in una precedente scrittura privata del 18 gennaio 1997 e che l’operazione era stata conclusa per persona da nominare, con designazione del medesimo convenuto come terzo beneficiario. La curatela ha contestato la copia della scrittura privata solo sotto il profilo della conformità all’originale e della leggibilità della firma, senza negare espressamente il prezzo effettivo né la designazione del terzo. In appello, la curatela ha censurato la valutazione probatoria del primo giudice e l’opponibilità della scrittura al fallimento; il ricorrente ha poi dedotto, con sei motivi, violazioni di norme processuali e sostanziali, lamentando in particolare che la Corte territoriale avesse deciso la causa su questioni diverse da quelle devolute, facendo indebito uso della "ragione più liquida", oltre a contestare la legittimazione dell’assuntrice del fallimento, la qualificazione dei contratti e la prova dei presupposti dell’azione revocatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di appello avesse deciso su questioni estranee ai motivi di gravame, violando il carattere devolutivo dell’impugnazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo esame del merito e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato come base dell’azione revocatoria ordinaria proposta dalla curatela per far dichiarare l’inefficacia dell’atto verso il fallimento; la Corte non decide sul merito della sua applicazione, perché arresta la decisione per vizio del giudizio di appello.
richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione dell’assuntrice del fallimento; il motivo resta assorbito.
richiamato dal ricorrente nella contestazione della legittimazione dell’assuntrice; motivo assorbito.
la Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice d’appello non può decidere su questioni non devolute dai motivi di gravame.
richiamato nei motivi di ricorso come norma violata; non è oggetto di autonoma ratio decidendi.
richiamato nei motivi di ricorso come norma violata; la decisione si concentra però sul rispetto del devolutum in appello.
richiamato nei motivi di ricorso come norma violata; non assume autonoma centralità nella decisione.
la Corte afferma che la "ragione più liquida" è solo una deroga all’ordine di trattazione delle questioni di merito, ma non può elidere la priorità delle questioni di rito né snaturare il carattere devolutivo dell’appello.
richiamato per affermare che i motivi di appello delimitano il thema decidendum del giudizio di secondo grado.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla dedotta tardività della prova della legittimazione processuale; motivo assorbito.
richiamato in relazione al disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica della scrittura privata prodotta in giudizio.
richiamati per la disciplina del contratto per persona da nominare; il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia escluso tale figura contrattuale oltre i limiti dei motivi di appello.
artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 c.c.
richiamati dai motivi di ricorso per sostenere una diversa interpretazione coordinata degli atti negoziali; restano assorbiti.
citato nel quarto motivo, ma non incide sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il principio della "ragione più liquida" può guidare la scelta della questione di merito da esaminare per prima, ma non consente al giudice di pronunciarsi su temi non devoluti dalle specifiche censure dell’appellante.
- L’ordine di esame delle questioni non è libero al punto da elidere il carattere devolutivo dell’impugnazione: il thema decidendum del secondo grado è delimitato dai motivi di appello e il giudice non può sostituirli con una diversa impostazione della causa.
- La regola della "ragione più liquida" non può essere invocata per bypassare questioni che, nel giudizio di appello, eccedono l’oggetto del gravame o alterano il rapporto tra chiesto e pronunciato.
- Quando la sentenza di appello si fonda su una ragione autonoma e non devoluta, la decisione è viziata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e va cassata con rinvio.
- Se il primo motivo di ricorso evidenzia un vizio assorbente della decisione impugnata, gli altri motivi restano assorbiti senza esame nel merito.
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