Cassazione Civile, Ordinanza n. 30511/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che, confermando la decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso del contribuente contro il diniego di annullamento in autotutela delle sanzioni iscritte in due cartelle di pagamento relative a contributo sanitario nazionale per il 1997 e IRPEF per il 2001. Il contribuente aveva chiesto lo sgravio delle sanzioni sostenendo che l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi dipendesse dalla grave colpa del proprio commercialista. L'Ufficio, con un unico motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il diniego di autotutela non fosse impugnabile nei termini ritenuti dalla CTR, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla non impugnabilità del mero rigetto di istanze di autotutela dirette a rimuovere atti impositivi ormai definitivi. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per asserita violazione del principio di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del controricorrente, ritenendo il ricorso sufficientemente autosufficiente, e ha accolto il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che il sindacato sul diniego di autotutela tributaria è ammissibile solo se si denunciano profili di illegittimità del rifiuto per ragioni di interesse generale alla rimozione dell'atto, non per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa impositiva ormai definitiva. La CTR, invece, aveva ritenuto illegittimo il diniego senza verificare alcun interesse generale e valorizzando solo la dedotta infedeltà del professionista, che attiene a un pregiudizio individuale del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese di merito sono state compensate integralmente; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'elencazione degli atti impugnabili può essere interpretata estensivamente, ma il diniego di autotutela è sindacabile solo nei limiti in cui si deducano profili di illegittimità del rifiuto e un interesse generale alla rimozione dell'atto, non per contestare la pretesa tributaria definitiva.
Attribuisce al giudice tributario tutte le controversie in materia di tributi, incluse quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, in quanto incidenti sul rapporto obbligatorio tributario.
Esprime il principio della perpetuatio dell'ufficio di difensore, per cui la rinuncia al mandato comunicata nel giudizio di cassazione non produce effetti.
Consente alla Corte, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
art. 53 Cost.
L'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi è collegato al principio di effettività della capacità contributiva.
Massime di principio
- Il diniego di autotutela tributaria è impugnabile solo nei limiti del sindacato sulla legittimità del rifiuto, e non per rimettere in discussione atti impositivi ormai definitivi.
- Per giustificare l'impugnazione del rifiuto di autotutela il contribuente deve allegare un interesse generale e specifico alla rimozione dell'atto, diverso dal mero interesse individuale a evitare il pregiudizio economico subito.
- L'annullamento d'ufficio in materia tributaria resta un potere pienamente discrezionale dell'amministrazione, che richiede una valutazione comparativa tra l'interesse fiscale, la stabilità dei rapporti giuridici e gli altri interessi coinvolti.
- In cassazione la sopravvenuta rinuncia al mandato del difensore non spiega effetti per la regola della perpetuatio dell'ufficio di difensore.
- Quando la decisione di merito è viziata solo perché ha applicato un principio di diritto errato e non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte può cassare e decidere direttamente nel merito.
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