Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30505/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca per il saldo di un conto corrente acceso da una società e per importi collegati a mutui da questa contratti. La ricorrente, che aveva prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni del fideiussore principale, ha opposto il decreto sostenendo che la fideiussione fosse invalida o comunque inefficace per più ragioni: sarebbe stata sottoscritta senza adeguata lettura del testo, sulla base di rassicurazioni del funzionario bancario circa un contenuto limitato e temporaneo; la banca avrebbe tenuto un comportamento doloso o contrario a buona fede; la garante avrebbe dovuto beneficiare della disciplina consumeristica; la fideiussione sarebbe nulla per contrasto con la normativa antitrust; infine, vi sarebbero state irregolarità documentali tali da imporre una consulenza tecnica d'ufficio. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione, ritenendo non provato il dolo, valida la rinuncia alla sussidiarietà e agli obblighi informativi, non applicabile la tutela del consumatore, tardiva la deduzione della nullità antitrust e infondate le doglianze sulle prove e sulla consulenza tecnica. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione delle norme sul dolo contrattuale e sulle prove, per l'omessa ammissione della testimonianza e per avere escluso il vizio del consenso; 2) omesso esame e violazione delle norme consumeristiche, sostenendo che la fideiussore agisse come consumatrice; 3) omesso esame e violazione delle norme sulla nullità rilevabile d'ufficio e sulla disciplina antitrust; 4) omessa valutazione di una perizia bancaria e mancata CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso la prova di artifizi, raggiri o condotte mendaci idonee a determinare un dolo contrattuale: il semplice affidamento nella spiegazione del funzionario e la sottoscrizione senza lettura integrano, al più, negligenza della parte e non un vizio del consenso tutelabile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non ha spiegato in che modo il riconoscimento della qualità di consumatore del fideiussore avrebbe inciso sulla decisione di appello. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo: pur affermando che la nullità contrattuale può essere rilevata d'ufficio anche se dedotta tardivamente, ha precisato che ciò è possibile solo se la nullità emerga dagli atti; la ricorrente non ha indicato gli elementi emersi nel giudizio di merito che avrebbero imposto tale rilievo. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la perizia prodotta era stata esaminata e ritenuta non attendibile e che la scelta di disporre o meno una consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1427 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sul dolo per affermare che l'annullamento richiede un vizio del consenso effettivamente provato.

  • art. 1439 c.c.

    Il dolo contrattuale richiede artifizi, raggiri o menzogne causalmente determinanti; il semplice silenzio o la reticenza non bastano se non inseriti in un complesso comportamento ingannatorio.

  • art. 2721 c.c.

    Censurata la decisione di merito in relazione alla prova testimoniale, ma il motivo è stato ritenuto infondato/inidoneo a sovvertire l'accertamento di merito.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'ammissibilità e gestione della prova testimoniale e delle prove nel giudizio di merito.

  • art. 1469 bis c.c.

    Invocato dalla ricorrente per la tutela consumeristica, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1938 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate contro la decisione di merito in tema di fideiussione.

  • art. 1948 c.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto valida la rinuncia alla sussidiarietà prevista dalla norma.

  • art. 1956 c.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto valida la rinuncia agli obblighi informativi previsti dalla norma.

  • art. 119 t.u.b.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della dedotta tutela consumeristica e degli obblighi informativi bancari.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità è rilevabile d'ufficio, ma solo se emerge dagli atti di causa.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla tardività della deduzione di nullità; la Corte precisa che i termini delle attività assertive non impediscono il rilievo d'ufficio della nullità se emergente ex actis.

  • art. 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287

    La nullità per violazione della normativa antitrust può essere rilevata d'ufficio, ma occorre che il fatto costitutivo emerga dagli atti e sia specificamente indicato.

  • art. 64 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla consulenza tecnica e sulla valutazione della perizia prodotta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento in camera di consiglio richiamata nel preambolo dell'ordinanza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato in cassazione sugli accertamenti di merito è limitato al vizio motivazionale nei ristretti confini della norma.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    Applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Per l'annullamento del contratto per dolo non è sufficiente la mera mancata lettura dell'atto o un affidamento soggettivo nella controparte: occorre la prova di artifizi, raggiri o menzogne idonei, secondo le circostanze concrete, a ingannare una persona di normale diligenza.
  • Il silenzio della controparte integra dolo omissivo solo se inserito in un comportamento complessivamente malizioso o astuto, preordinato a ingannare; il semplice non dire o la reticenza, da soli, non bastano a viziare il consenso.
  • Chi deduce il vizio del consenso ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del dolo e la loro incidenza causale sulla decisione negoziale; l'accertamento di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • La tutela del consumatore nel contratto di fideiussione non può essere invocata in modo generico: la parte deve indicare in modo specifico in che termini la qualifica soggettiva rilevi sulla decisione impugnata e sulla disciplina applicabile.
  • La nullità contrattuale è rilevabile d'ufficio anche se la relativa eccezione sia stata proposta tardivamente, ma solo quando il vizio emerga dagli atti di causa; il giudice non può procedere a un autonomo accertamento fattuale per ricercarlo.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito probatorio: se il giudice di merito ha esaminato un documento o una perizia e ne ha escluso l'attendibilità, la censura deve colpire specificamente la motivazione nei limiti consentiti.
  • La decisione di disporre una consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per specifici vizi motivazionali.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProveClausole vessatorie
RamiContrattiProcesso civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDanno non patrimonialeOnere della provaNullitàAnnullabilitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.