Cassazione Civile, Ordinanza n. 30510/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore del debitore nei confronti di una serie di atti dispositivi: donazioni di immobili compiute dal debitore in favore delle figlie e successiva vendita di uno degli immobili da parte di una delle donatarie alla società ricorrente. Il giudice di merito ha dichiarato inefficaci gli atti nei limiti accolti, ma ha ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale della società acquirente, diretta ad accertare l'incremento di valore del bene acquistato per effetto di lavori di ristrutturazione, per difetto di interesse concreto e attuale. In cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 100 c.p.c., 2901 e 2902 c.c., sostenendo che il terzo acquirente assoggettato a revocatoria è già titolare di un interesse attuale a far accertare il maggior valore del bene, perché l'effetto della revocatoria esporrebbe il bene all'azione esecutiva e sorgerebbero in suo favore ragioni di credito verso l'alienante; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 100, 512, 615 e 617 c.p.c., contestando che l'interesse potesse dirsi solo futuro ed eventuale e sostenendo che il processo esecutivo non consentirebbe comunque di far valere o delimitare tali questioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'azione di mero accertamento dell'incremento di valore di un bene non può essere proposta in assenza di un diritto già sorto e di un pregiudizio attuale, mentre nel caso dedotto la pretesa della ricorrente era solo potenziale ed eventuale; ha quindi confermato la valutazione dei giudici di merito sulla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, osservando che le norme invocate attengono al processo esecutivo e non risultavano pertinenti alla decisione impugnata, e che la censura non confrontava adeguatamente il contenuto precettivo delle norme con la motivazione della sentenza. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'azione revocatoria ordinaria è richiamata come strumento per rendere inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli verso il creditore; la Corte non ne attribuisce effetti restitutori in capo al bene, ai fini dell'interesse alla domanda riconvenzionale
il terzo acquirente revocato può vantare ragioni di credito verso l'alienante nei limiti previsti dalla norma, ma ciò non basta a fondare un'azione di mero accertamento dell'incremento di valore in assenza di un diritto già sorto e di un pregiudizio attuale
l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; non è sufficiente un interesse futuro o eventuale, specie quando si chieda un mero accertamento di una situazione di fatto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge richiede un effettivo contrasto tra la norma e la decisione impugnata, da specificare con adeguato confronto
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi; in mancanza la censura è inammissibile
richiamato solo per distinguere l'azione risarcitoria o di manleva dall'azione di mero accertamento
richiamato solo per evidenziare la differenza tra tutela del diritto a essere tenuti indenni e mero accertamento
norma sul processo esecutivo ritenuta non pertinente al caso deciso
norma sul processo esecutivo ritenuta non pertinente al caso deciso
norma sul processo esecutivo ritenuta non pertinente al caso deciso
norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. richiede un'utilità concreta e attuale: non è sufficiente la prospettazione di un possibile pregiudizio futuro né la mera aspettativa di un diritto che potrebbe sorgere solo all'esito di eventi ulteriori.
- L'azione di mero accertamento non può essere utilizzata per far dichiarare una semplice situazione di fatto, come un incremento di valore del bene, se non è già sorto un diritto autonomo e attuale da tutelare.
- La tutela del terzo acquirente esposto a revocatoria va distinta dall'azione risarcitoria o di manleva: la possibile esistenza di ragioni di credito verso l'alienante non trasforma automaticamente in attuale l'interesse a un autonomo accertamento giudiziale.
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge è necessario un confronto puntuale tra la norma invocata e la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera elencazione di disposizioni non pertinenti o il rinvio generico a questioni del processo esecutivo non soddisfano l'onere di specificità.
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