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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10722/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di una pretesa complessiva derivante da numerose cartelle di pagamento emesse dal Comune per TARSU e dalla Regione per tassa automobilistica, che egli diceva di aver conosciuto solo consultando gli estratti di ruolo. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario, ritenendo provata in appello la notifica delle cartelle e, quindi, tardiva l'impugnazione; aveva inoltre affermato che, mancando l'impugnazione di uno degli atti tipici, non fosse esperibile un accertamento negativo del debito per far valere la prescrizione maturata dopo le notifiche. In cassazione il contribuente ha dedotto tre censure: 1) violazione degli artt. 134 c.p.c. e 11 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la costituzione in giudizio del funzionario dell'agente della riscossione non potesse sanare retroattivamente l'inammissibilità dell'appello proposto da avvocato del libero foro; 2) violazione dell'art. 134 c.p.c. per avere la CTR ritenuto provata in appello la notifica delle cartelle prodotte dall'agente della riscossione; 3) contraddittorietà della motivazione perché la CTR aveva escluso ogni esame di merito, inclusa la prescrizione, per effetto della dichiarata inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in via preliminare e officiosa, senza esaminare i motivi, perché non era stato allegato uno specifico interesse ad agire e ad impugnare nel senso richiesto dal sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973. Ha preso atto inoltre dell'annullamento ex lege di alcune cartelle ai sensi del d.l. 119/2018, con conseguente difetto di interesse per quelle pretese. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate; è stata esclusa anche l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di sopravvenuta inammissibilità non riconducibile ai casi tipici di rigetto o inammissibilità originaria.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    consente la produzione in appello della documentazione comprovante le notifiche delle cartelle

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per la tardività dell'impugnazione rispetto alle cartelle notificate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    individua gli atti tipici impugnabili; in mancanza di uno di essi è preclusa l'azione di accertamento negativo del debito tributario

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    parametro formale richiamato per le censure di nullità e di motivazione apparente/contraddittoria

  • art. 134, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione della sentenza

  • art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente in tema di rappresentanza/processo tributario

  • art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    ha determinato l'annullamento ex lege di alcune cartelle, facendo venire meno l'interesse alla prosecuzione del ricorso per quelle pretese

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    ha introdotto la disciplina che rende non impugnabile l'estratto di ruolo, ammettendo la diretta impugnazione di ruolo/cartella solo nei casi di specifico pregiudizio indicati dalla norma

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la nuova disposizione specifica e concretizza l'interesse ad agire in materia di riscossione a mezzo ruolo

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    indicato come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato quale ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può incidere sulla riscossione di somme da soggetti pubblici

  • art. 363 c.p.c.

    usato dalle Sezioni Unite per enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge

  • art. 372 c.p.c.

    consente in cassazione il deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non applicabile nel caso di sopravvenuta inammissibilità del ricorso, per il carattere eccezionale della misura

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina sull'estratto di ruolo

  • art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina sull'estratto di ruolo

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina

  • art. 101 Cost.

    richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina

  • art. 104 Cost.

    richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina

  • art. 113 Cost.

    richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina

  • art. 117 Cost.

    richiamato con riferimento ai parametri convenzionali

Massime di principio

  • In materia di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella presuppone che il debitore alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio attuale tra quelli tipizzati dalla legge.
  • La verifica dell'interesse ad agire è officiosa, preliminare e va compiuta al momento della decisione: se tale interesse specifico non è allegato nel processo, il ricorso è inammissibile anche in cassazione, senza esame dei motivi.
  • La disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti perché concretizza l'interesse alla tutela immediata; la Corte di legittimità deve quindi adeguarsi allo ius superveniens.
  • La produzione in appello della documentazione relativa alle notifiche può essere rilevante ai fini dell'ammissibilità o tardività dell'impugnazione, ma resta assorbita quando difetti a monte lo specifico interesse ad agire richiesto dalla normativa sopravvenuta.
  • L'annullamento ex lege di alcune cartelle elimina l'interesse alla prosecuzione del giudizio limitatamente a quelle pretese.
  • La sopravvenuta inammissibilità del ricorso non determina automaticamente l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, quando la causa dell'inammissibilità non rientri nei casi tipici previsti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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