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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28522/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (operatore scommesse)

La controversia

L'ufficio aveva disposto la cancellazione della società dall'elenco pubblico degli operatori del comparto apparecchi e intrattenimento (c.d. elenco RIES), in relazione all'attività svolta anche per conto di un operatore estero nel settore delle scommesse, ritenendo rilevante la mancata adesione al regime di regolarizzazione previsto dalla normativa richiamata dal provvedimento e il mancato possesso della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. La società aveva impugnato l'atto: il TAR aveva respinto il ricorso, mentre il Consiglio di Stato aveva riformato la decisione e annullato la cancellazione, valorizzando la peculiare posizione dell'operatore estero cui la società faceva riferimento e ritenendo non legittimo negare la licenza per il solo difetto di concessione di tale operatore. L'amministrazione ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c., deducendo unico motivo di eccesso di potere giurisdizionale: secondo la ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe sostanzialmente disapplicato la normativa nazionale sulla regolarizzazione e sull'autorizzazione di polizia, estendendo indebitamente effetti generali a tutti i centri di trasmissione dati riferibili all'operatore estero, senza attivare rinvio pregiudiziale alla CGUE o questione di legittimità costituzionale, e avrebbe deciso in assenza di prova concreta della discriminazione subita dall'operatore estero, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. La ricorrente lamentava inoltre i riflessi pratici della decisione in altri contenziosi e sosteneva che il giudice amministrativo si fosse spinto oltre i limiti esterni della propria giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le censure fossero dirette non contro un vero difetto di giurisdizione, ma contro il merito dell'interpretazione e dell'applicazione delle norme compiuta dal Consiglio di Stato. Il collegio ha richiamato il principio per cui il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile solo nei casi di invasione della sfera del legislatore o di altro potere, oppure di difetto assoluto o relativo di giurisdizione; invece, la denuncia di una interpretazione ritenuta errata, ancorché eventualmente anomala o abnorme, integra un error in iudicando non sindacabile in questa sede. Analogamente, non è deducibile come vizio di giurisdizione il mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE o il mancato promovimento della questione di legittimità costituzionale. La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale ambito di efficacia della decisione impugnata e gli eventuali vantaggi per terzi estranei al giudizio non incidono sull'ammissibilità del ricorso. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione, con distrazione in favore del difensore della controricorrente; esclusa la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e non applicato il contributo unificato aggiuntivo per le amministrazioni statali.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    consente il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per contestare errori di interpretazione o applicazione della legge.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    delimita il controllo della Corte di cassazione alle sole questioni attinenti ai limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 93 c.p.c.

    consente la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia dichiarato l'anticipo.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte ha escluso i presupposti per la condanna aggravata dell'amministrazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo alle amministrazioni dello Stato e agli enti equiparati.

  • art. 158 D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'esonero delle Agenzie fiscali dal materiale versamento del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 23 quater, commi 1 e 2, D.L. n. 95 del 2012 conv. in L. n. 135 del 2012

    indicato quale base del subentro ex lege dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

  • art. 1, comma 553, L. n. 266 del 2005

    norma istitutiva dell'elenco pubblico (RIES) da cui la società era stata cancellata.

  • art. 1, comma 644, lett. f), L. n. 190 del 2014

    richiamato dalla ricorrente come norma che disciplina il divieto/il regime di regolarizzazione relativo agli apparecchi da intrattenimento e agli operatori non regolari.

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190 del 2014

    richiamato in relazione alle modalità di accertamento dell'imposta nel settore degli apparecchi da intrattenimento.

  • art. 1, comma 945, L. n. 208 del 2015

    richiamato dalla ricorrente in tema di calcolo dell'imposta sul c.d. margine.

  • art. 24, comma 10, primo periodo, D.L. n. 98 del 2011

    richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento e calcolo dell'imposta nel settore degli apparecchi da intrattenimento.

  • art. 88 T.U.L.P.S.

    licenza di pubblica sicurezza il cui diniego/carenza era posto a base del provvedimento di cancellazione.

  • art. 267 TFUE

    richiamato come norma relativa al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, la cui omissione non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale.

  • artt. 52, par. 1 e 47, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamati per escludere un contrasto del principio di insindacabilità, in sede di controllo di giurisdizione, delle decisioni del Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. e dell'art. 362 c.p.c., è ammissibile solo per denunciare un vero difetto di giurisdizione, assoluto o relativo, e non per censurare l'interpretazione delle norme o la loro applicazione al caso concreto.
  • L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa ricorre soltanto quando il giudice speciale applichi una norma da lui creata, sostituendosi al legislatore; non basta che la decisione sia ritenuta abnorme, anomala o gravemente errata sul piano dell'interpretazione.
  • Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, così come il mancato promovimento di una questione di legittimità costituzionale, non integra di per sé un motivo inerente alla giurisdizione.
  • Le doglianze che contestano la mancata dimostrazione di fatti costitutivi della pretesa o la corretta lettura della giurisprudenza europea e nazionale attengono al merito della decisione, quindi restano fuori dal sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, non assumono rilievo gli eventuali effetti indiretti o riflessi della sentenza su terzi estranei al giudizio, né l'ampiezza soggettiva che una parte pretenda di attribuirle.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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