Cassazione Civile, Ordinanza n. 28527/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (factor)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di factoring con cui una società fornitrice di energia elettrica aveva ceduto a una società di factoring i crediti maturati verso una cliente per forniture rese tra febbraio 2010 e dicembre 2011. La cliente aveva versato al factor, quale cessionario, anche gli importi relativi all'addizionale provinciale sull'energia elettrica. Successivamente essa agiva per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti del factor, sostenendo che l'art. 6 del d.l. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale, fosse incompatibile con la direttiva 2008/118/CE perché privo di una specifica finalità richiesta dal diritto unionale. Il Tribunale accoglieva la domanda verso il factor e, a seguito della chiamata in garanzia, poneva l'obbligo restitutorio finale a carico della cedente. In appello la cedente deduceva: l'impossibilità di una disapplicazione orizzontale della direttiva nei rapporti tra privati; la natura accessoria dell'addizionale rispetto all'accisa; il carattere non self-executing della direttiva; l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione. La Corte d'appello, pur correggendo la motivazione sul punto unionale, confermava in parte la ripetizione dell'indebito ma accoglieva parzialmente l'eccezione di prescrizione, riducendo l'importo dovuto. Con il ricorso per cassazione la cedente riproponeva tre censure di violazione di norme costituzionali, del TFUE e della disciplina unionale, contestando sia il potere di attribuire efficacia vincolante all'interpretazione della Corte di giustizia, sia l'asserita efficacia diretta orizzontale della direttiva, sia la riconduzione dell'addizionale alle imposte indirette rilevanti ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i tre motivi perché connessi. Ha ritenuto che, in una vicenda sovrapponibile, fossero già intervenute recenti pronunce della Corte dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interna, alle cui motivazioni ha fatto integrale rinvio ai sensi dell'art. 118, comma 1, ult. inciso, disp. att. c.p.c. Ha quindi confermato il dispositivo di rigetto del gravame, correggendo la motivazione della sentenza impugnata nei limiti indicati. Conseguentemente ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal soggetto che aveva effettuato il pagamento dell'addizionale
norma interna istitutiva dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, oggetto di contestazione per contrasto con il diritto unionale
Direttiva 2008/118/CE
la controversia verte sulla compatibilità dell'addizionale con la disciplina unionale; la Corte richiama la necessità di seguire l'interpretazione già fornita in sede di legittimità alla luce della giurisprudenza unionale
artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
invocati dal ricorrente per contestare la disapplicazione della norma interna e l'attribuzione di efficacia vincolante all'interpretazione della Corte di giustizia
artt. 267 e 288 TFUE
richiamati per censurare l'efficacia attribuita alla pronuncia interpretativa della Corte di giustizia e il tema dell'efficacia delle direttive
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 118, comma 1, ult. inciso, disp. att. c.p.c.
utilizzato dalla Corte di cassazione per richiamare integralmente la motivazione di precedenti conformi
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
menzionato nel capo di condanna alle restituzioni per gli interessi dalla domanda al saldo
Massime di principio
- Quando una controversia presenti un profilo sovrapponibile a questioni già decise da precedenti recenti della Corte di cassazione, il giudice di legittimità può richiamarne integralmente la motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., confermando il dispositivo impugnato e correggendone, se necessario, la sola motivazione.
- In materia di ripetizione di somme corrisposte per un prelievo fiscale ritenuto incompatibile con il diritto unionale, la verifica della legittimità della decisione di merito deve essere coerente con l'interpretazione vincolante già resa dalla giurisprudenza unionale e recepita dalla giurisprudenza di legittimità.
- La censura che invochi l'illegittimità della disapplicazione della norma interna o l'erronea attribuzione di efficacia alla disciplina unionale non può essere accolta quando la soluzione adottata dal giudice di merito risulti ormai allineata all'orientamento consolidato della Cassazione formatosi sulla medesima questione.
- Nel giudizio di cassazione, il rigetto del ricorso comporta la compensazione delle spese solo se sussistono motivi sufficienti espressamente indicati dal giudice, mentre resta ferma la declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
- La domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. può essere proposta nei confronti del soggetto che abbia ricevuto il pagamento quale accipiens effettivo, con possibile riparto interno dell'obbligazione restitutoria secondo i rapporti contrattuali tra cedente e cessionario del credito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28522/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_civile · 28 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28524/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_civile · 28 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28525/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_civile · 28 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28526/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_civile · 28 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28528/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_civile · 28 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28530/2025 del 28/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →