Cassazione Civile, Ordinanza n. 28526/2025 del 28/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La società acquirente aveva già ottenuto in un precedente giudizio la risoluzione della compravendita immobiliare per grave inadempimento del venditore, con condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno quantificato, tra l'altro, sugli interessi passivi del mutuo e sulle spese condominiali documentati fino al 2012. In quel giudizio erano stati prodotti anche ulteriori esborsi maturati dopo le preclusioni istruttorie, ma il Tribunale li aveva ritenuti tardivi e non li aveva considerati nella liquidazione; tale statuizione non era stata impugnata. In seguito, la società ha promosso un nuovo giudizio chiedendo il risarcimento degli interessi passivi del mutuo e delle spese condominiali maturati dopo il 2012, sostenendo che si trattasse di danni ulteriori e successivi, non coperti dalla precedente decisione. La Corte d'appello ha però ritenuto la domanda coperta da giudicato, osservando che quei danni erano deducibili nel precedente processo e avrebbero dovuto essere fatti valere tramite rimessione in termini, impugnazione incidentale o appello ex art. 345 c.p.c. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 2908 e 2909 c.c. e degli artt. 153, 324, 325, 345 e 346 c.p.c., sostenendo che non vi fosse giudicato sui danni successivi, perché la precedente pronuncia di primo grado era una decisione in rito e i danni ulteriori erano sorti dopo le preclusioni istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo osservando che, in materia di risarcimento del danno, il principio di immodificabilità della domanda originaria è derogabile, tra l'altro, per i danni incrementali e per i fatti sopravvenuti; tuttavia, nel caso concreto, le voci richieste in nuovo giudizio erano conseguenza dello stesso fatto generatore già dedotto nel precedente processo, ossia l'inadempimento del venditore, e rappresentavano un mero incremento temporale di danni già riconosciuti. Perciò tali voci avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio originario, essendo deducibili anche in appello, e non potevano essere richieste con un autonomo giudizio successivo, perché coperte dal giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. La Corte ha precisato che non si è formato giudicato sulla precedente pronuncia di inammissibilità in rito, ma sulla mancata coltivazione tempestiva della pretesa risarcitoria nella sede deputata. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente alle spese di legittimità e disposto l'ulteriore contributo unificato; in successivo procedimento di correzione di errore materiale è stata inoltre disposta la distrazione delle spese a favore del difensore del controricorrente ex art. 93 c.p.c.
Norme richiamate
art. 2908 c.c.
richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 2909 c.c. per contestare l'estensione del giudicato; la Corte non ne fonda espressamente la decisione, ma valorizza il giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.
art. 2909 c.c.
il giudicato copre le domande risarcitorie che, pur non coltivate, erano deducibili nel precedente giudizio e fondate sul medesimo fatto generatore.
art. 153 c.p.c.
la Corte osserva che la parte avrebbe potuto chiedere la rimessione in termini nel precedente giudizio per coltivare le richieste risarcitorie.
art. 324 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulla formazione del giudicato.
art. 325 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulle impugnazioni tempestive.
art. 345 c.p.c.
la Corte afferma che la parte avrebbe potuto e dovuto far valere in appello la pretesa risarcitoria relativa ai danni ulteriori deducibili nel precedente giudizio.
art. 346 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sulle domande ed eccezioni non riproposte.
art. 111 Cost.
la lettura dell'art. 2909 c.c. è ritenuta coerente con il principio di economia processuale desumibile dall'art. 111 Cost.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 93 c.p.c.
nel successivo procedimento di correzione è stata disposta la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario del controricorrente.
art. 287 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 288 c.p.c. come base del procedimento di correzione dell'errore materiale.
art. 288 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. come base del procedimento di correzione dell'errore materiale.
art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.
richiamato nel dispositivo del provvedimento di correzione per gli adempimenti di cancelleria.
Massime di principio
- In tema di risarcimento del danno, il principio di immodificabilità della domanda può essere derogato quando si chiede una mera riduzione del petitum, quando il danno originariamente dedotto si incrementa nel corso del processo a parità di fatto generatore, oppure quando sopravvengono ulteriori danni dopo il maturare delle preclusioni.
- Se i danni ulteriormente richiesti derivano dallo stesso fatto generatore già dedotto e rappresentano soltanto un incremento temporale di voci di danno già azionate, essi devono essere fatti valere nel giudizio originario e non possono essere domandati con una successiva azione autonoma.
- Il giudicato sostanziale può coprire non solo quanto è stato espressamente deciso, ma anche le domande che erano deducibili e coltivabili nel precedente giudizio e che non siano state tempestivamente fatte valere nelle forme processuali disponibili.
- Una pronuncia di rito che dichiara inammissibile una domanda non determina, di per sé, il giudicato sul merito; tuttavia, la parte che non impugni o non coltivi tempestivamente la propria pretesa nel processo in cui essa era deducibile può poi incontrare il preclusivo effetto del giudicato sul medesimo rapporto sostanziale.
- La domanda risarcitoria relativa a danni che maturano nel tempo va valutata in relazione al medesimo fatto generatore: se si tratta di meri incrementi di poste già riconosciute, il danno è deducibile nel processo pendente e deve essere ivi introdotto anche in appello, ove ammissibile.
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