Cassazione Civile, Ordinanza n. 28524/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso. Non ha provveduto sulle spese, poiché l'intimata non si è difesa. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché la pronuncia di estinzione non rientra tra quelle di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1543/2023, emessa in una controversia avente ad oggetto una domanda di ripetizione dell'addizionale sull'accisa dell'energia elettrica. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal procuratore speciale della società. La Corte ha ritenuto la rinuncia rituale perché conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c.; la parte intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
consente la riserva di deposito dell'ordinanza successivamente all'adunanza camerale
la rinuncia al ricorso è rituale solo se rispetta le condizioni previste dalla norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio, e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal procuratore speciale e conforme ai requisiti di legge, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la controparte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi in cui il giudizio di cassazione si estingua per rinuncia, poiché tale esito è distinto dal rigetto, dall'inammissibilità e dall'improcedibilità.
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