Cassazione Civile, Ordinanza n. 28525/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una società utilizzatrice di energia elettrica aveva versato, negli anni 2010 e 2011, somme addebitate in fattura dal fornitore a titolo di rivalsa per addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica, poi ritenute indebite per contrasto della normativa interna con il diritto dell’Unione. La società pagante ha agito ex art. 2033 c.c. per ottenere la restituzione delle somme. Il fornitore si è difeso eccependo il difetto di legittimazione passiva perché i crediti verso la cliente sarebbero stati ceduti a una società di factoring, che sarebbe quindi l’unica destinataria dei pagamenti e l’unica legittimata a subire l’azione di ripetizione. In appello la decisione di primo grado è stata riformata e la domanda rigettata per ritenuta carenza di legittimazione passiva del fornitore. In cassazione la società pagante ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 2033 c.c. per avere escluso la legittimazione passiva del fornitore, sostenendo che le somme erano state incassate dal fornitore e solo successivamente riversate all’Erario; 2) omesso esame di un fatto decisivo, costituito da una comunicazione del 11.3.2020 con cui il fornitore avrebbe riconosciuto di avere incassato le somme e versate all’Erario; 3) violazione degli artt. 1260 c.c. e 14 d.lgs. n. 504/1995, sostenendo l’incedibilità del credito di rivalsa relativo all’addizionale provinciale e quindi la permanenza della legittimazione passiva in capo al fornitore. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibili i primi due motivi e infondato il terzo, affermando che, nel caso di cessione del credito nell’ambito di factoring, il soggetto passivamente legittimato all’azione di ripetizione è il cessionario quale effettivo destinatario giuridico del pagamento; inoltre, il credito di rivalsa ha natura privatistica/commerciale ed è pienamente cedibile ex art. 1260 c.c., restando distinto dal rapporto pubblicistico tra fornitore ed Erario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la qualificazione dell’operazione come cessione di credito nell’ambito di factoring, con conseguente individuazione della società di factoring quale effettiva destinataria giuridica dei pagamenti e unica legittimata passiva nell’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, miravano in realtà a contestare l’interpretazione e qualificazione del contratto e la valutazione delle risultanze istruttorie, attività riservate al giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché il credito di rivalsa dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica è stato qualificato come credito commerciale di diritto privato, liberamente cedibile anche in factoring; il distinto obbligo del fornitore verso l’Erario non incide sulla trasferibilità del credito verso il cliente. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
L’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo va proposta nei confronti del soggetto che abbia ricevuto il pagamento indebito, cioè del destinatario giuridico della somma, non essendo sufficiente il solo profilo del percettore materiale se il credito è stato ceduto.
art. 1260 c.c.
Il credito di rivalsa per addizionali all’accisa ha natura privatistica/commerciale ed è quindi liberamente cedibile, anche nell’ambito di un’operazione di factoring.
art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995
La disciplina del rimborso verso l’Erario attiene al distinto rapporto pubblicistico tra fornitore e Amministrazione finanziaria e non esclude la cedibilità del credito di rivalsa verso il cliente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura deve investire correttamente l’errore di diritto; non è ammissibile usarla per contestare l’interpretazione del contratto o la qualificazione del rapporto, che implicano profili diversi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o argomentazioni difensive.
art. 702-bis c.p.c.
Indica il rito sommario con cui era stata introdotta la domanda di ripetizione in primo grado.
art. 702-ter c.p.c.
È richiamato con riferimento all’ordinanza del Tribunale e alla decisione resa nel rito sommario.
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
È evocato dalla ricorrente, ma la Corte ritiene che non incida sulla soluzione della questione di cedibilità del credito di rivalsa.
Massime di principio
- Nell’azione di ripetizione dell’indebito, il soggetto passivamente legittimato è il destinatario giuridico del pagamento; se il credito è stato ceduto, la legittimazione spetta al cessionario e non al cedente, anche quando quest’ultimo abbia materialmente riversato somme a terzi o all’Erario.
- La qualificazione di un rapporto come mandato all’incasso o cessione del credito è questione di interpretazione contrattuale e accertamento di merito: in cassazione non può essere correttamente censurata come mera violazione di legge se il ricorso non indica specificamente i criteri ermeneutici violati e il contenuto del contratto mal interpretato.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omessa considerazione di un fatto storico, preciso e decisivo, non la mancata valutazione di documenti, argomenti difensivi o complessi materiali istruttori.
- Il credito di rivalsa addebitato dal fornitore al cliente finale per oneri fiscali trasferiti in fattura ha natura di credito privatistico/commerciale, distinto dal rapporto tributario con l’Erario, e può essere ceduto a terzi ex art. 1260 c.c.; la permanenza del solo obbligo fiscale del fornitore non ne impedisce la circolazione.
- Nel factoring, il debitore ceduto conserva le eccezioni opponibili al cedente relative all’esistenza e validità del credito, ma non può fondare l’opposizione su una pretesa incedibilità del credito se questo, per sua natura, è liberamente trasferibile.
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