Cassazione Civile, Ordinanza n. 28530/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa contro una società debitrice ed alla quale avevano partecipato vari creditori intervenuti, la debitrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di aggiudicazione di uno dei lotti immobiliari in favore di un soggetto che aveva partecipato alla gara. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale. In cassazione la società opponente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., sostenendo che l’opposizione agli atti esecutivi sarebbe esperibile anche per irregolarità sostanziali, inopportunità o incongruità dell’atto, e che nel caso vi sarebbero state anomalie della gara tali da incidere sul regolare svolgimento dell’asta; 2) violazione dell’art. 586 c.p.c., affermando che la vendita avrebbe dovuto essere sospesa perché il prezzo era notevolmente inferiore a quello giusto, richiamando un documento ritenuto decisivo; 3) violazione dell’art. 295 c.p.c., lamentando la mancata sospensione del giudizio civile in attesa dell’esito di un procedimento penale relativo a condotte asseritamente illecite nella procedura di vendita; 4) violazione dell’art. 96 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 24 Cost., contestando la condanna per lite temeraria inflitta dal giudice di merito. La Corte ha esaminato anche un profilo preliminare di inammissibilità del controricorso di una società subentrata, per difetto di produzione della procura speciale del soggetto che aveva conferito il mandato difensivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la costituzione di una controricorrente per difetto di produzione della procura speciale necessaria a verificare il potere rappresentativo del soggetto che aveva sottoscritto il mandato. Nel merito ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: il primo perché non coglieva la ratio decidendi del provvedimento impugnato e perché le doglianze sulle irregolarità della gara erano generiche e comunque non idonee a dimostrare un’illegittimità dell’aggiudicazione; il secondo perché l’art. 586 c.p.c. opera dopo l’aggiudicazione e il versamento del prezzo, quindi non può fondare una contestazione diretta del provvedimento di aggiudicazione, oltre a risultare comunque privo di specificità; il terzo perché mancava specificità nella deduzione della pretesa pregiudizialità e, comunque, non esiste nel sistema una sospensione necessaria del giudizio civile in attesa del procedimento penale. È stato invece ritenuto infondato il quarto motivo: la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stata ritenuta correttamente motivata dal giudice di merito, in presenza di un’opposizione qualificata come generica e pretestuosa, e di una prosecuzione della lite nonostante l’evidente infondatezza delle censure. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese nei confronti del solo controricorrente regolarmente costituito e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta per contestare vizi dell’atto esecutivo, ma le doglianze devono essere specifiche e idonee a individuare un’effettiva illegittimità dell’atto impugnato.
Norma richiamata insieme all’art. 617 c.p.c. nel delineare il rimedio oppositivo, senza che nel caso concreto risultassero integrati i relativi presupposti.
La sospensione della vendita per prezzo notevolmente inferiore a quello giusto presuppone l’avvenuto versamento del prezzo e opera dopo l’aggiudicazione; non può quindi essere invocata per contestare direttamente il provvedimento di aggiudicazione.
Non sussiste sospensione necessaria del giudizio civile in attesa del procedimento penale per fatti relativi alla procedura esecutiva, essendo il rapporto tra processo civile e penale improntato ad autonomia e separazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le censure in cassazione devono essere specifiche e indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, pena l’inammissibilità del motivo.
Quando una parte si costituisce a mezzo di procuratore, è indispensabile la produzione della procura per verificare il potere rappresentativo; la mancanza rende inammissibile il ricorso o il controricorso.
Richiamato solo per la difesa personale di un avvocato costituito in giudizio.
È richiamato per il conferimento del mandato difensivo in cassazione, ma la validità di tale mandato dipende dalla previa dimostrazione del potere rappresentativo del soggetto che lo conferisce.
I doveri di lealtà e probità processuale costituiscono parametro per valutare l’abuso dello strumento processuale ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La condanna può essere pronunciata quando la parte abbia abusato del processo con mala fede o colpa grave, ad esempio proponendo e coltivando un’opposizione generica e pretestuosa nonostante l’evidente infondatezza delle censure.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla lite temeraria, ma la Corte non ravvisa violazioni rilevanti rispetto alla motivazione del giudice di merito.
art. 24 Cost.
Il diritto di agire e difendersi in giudizio non esclude la sanzionabilità dell’uso abusivo degli strumenti processuali.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il rigetto del ricorso comporta i presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità le censure devono confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; un motivo che la ignori è inammissibile.
- L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. richiede la deduzione specifica di vizi dell’atto o della procedura, non essendo sufficiente la mera affermazione di incongruità o inopportunità dell’esito della vendita.
- La doglianza sulla vendita a prezzo notevolmente inferiore a quello giusto non può essere utilizzata per contestare l’aggiudicazione quando la norma invocata opera in una fase successiva e presuppone il versamento del prezzo.
- In cassazione i motivi che denunciano vizi della procedura o erronea valutazione di documenti devono indicare con precisione gli atti, i documenti e il decisivo apporto probatorio, altrimenti sono inammissibili.
- Non esiste una regola generale di sospensione del giudizio civile per la pendenza di un processo penale sui medesimi fatti, attesa l’autonomia dei due giudizi.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. è giustificata quando la parte coltivi una lite manifestamente infondata o pretestuosa, integrando un abuso del processo.
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