Cassazione Civile, Ordinanza n. 22122/2021 del 03/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di un esercente attività di servizi di saloni di barbiere e parrucchiere per l'anno 2008, con recupero a tassazione di maggior reddito imponibile ai fini IRPEF, addizionali, IRAP e IVA. L'Ufficio aveva proceduto a ricostruzione analitico-induttiva del reddito ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, valorizzando plurimi indizi: mancata coincidenza tra incassi POS e ricevute contabilizzate, scostamento tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni dell'attività, bassa redditività, caratteristiche del locale, esiguità dei redditi rispetto al tenore di vita. Il contribuente aveva contestato sia la legittimità formale degli atti, sostenendo la violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 per mancata emissione di un p.v.c. al termine della verifica, sia il merito dell'accertamento, contestando la gravità, precisione e concordanza degli indizi. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto nullità della sentenza della CTR per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo; il contribuente, con ricorso successivo convertito in incidentale, ha dedotto violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, oltre all'art. 2697 c.c., sostenendo che mancasse il verbale conclusivo idoneo a far decorrere il termine dilatorio e che l'accertamento induttivo fosse apodittico e non adeguatamente confutato.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e li ha rigettati entrambi. Ha ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia, escludendo che il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza della CTR integrasse nullità, poiché dalla motivazione emergeva con chiarezza la reale statuizione e la difformità finale era solo un errore materiale emendabile ex art. 287 c.p.c. Ha inoltre ritenuto infondato il ricorso incidentale del contribuente: sul primo motivo ha affermato che, in caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione, è sufficiente un verbale che attesti le operazioni compiute e il termine dilatorio decorre dal rilascio di copia del verbale, senza necessità di un ulteriore processo verbale di constatazione; nel caso concreto il termine era stato rispettato. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità, rilevando che la censura mirava a una rivalutazione del merito e che la CTR aveva correttamente ritenuto gravemente, precisamente e concordemente indiziata la ricostruzione analitico-induttiva del maggior reddito, mentre il contribuente non aveva fornito adeguata prova contraria. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il termine dilatorio di sessanta giorni decorre dal rilascio di copia del verbale conclusivo delle operazioni di accesso/verifica/ispezione; in caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione non è richiesto un ulteriore verbale di contestazione delle violazioni, purché sia garantito il contraddittorio.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
L'Ufficio può procedere ad accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando questa sia complessivamente inattendibile sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo non determina nullità se il contenuto decisorio resta comunque conoscibile; in caso di mera divergenza materiale la sentenza è emendabile con correzione di errore materiale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il contrasto tra motivazione e dispositivo incide effettivamente sulla idoneità del provvedimento a rendere conoscibile la statuizione giudiziale.
L'errore materiale derivante da divergenza tra motivazione e dispositivo è correggibile con il procedimento di correzione, fuori dal sistema delle impugnazioni.
In tema di accertamento induttivo, il contribuente deve fornire prova contraria idonea a superare gli elementi presuntivi posti a base della pretesa fiscale.
art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972
In materia IVA è consentita la rettifica induttiva del reddito/volume d'affari sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti in presenza di contabilità inattendibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo il regime applicabile in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo integra nullità solo quando renda oggettivamente incomprensibile la decisione; se il significato complessivo della sentenza è chiaro, la difformità finale costituisce mero errore materiale correggibile ex art. 287 c.p.c.
- Nel controllo fiscale l'adozione del verbale e la decorrenza del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 devono essere commisurate alla concreta attività svolta: anche un accesso mirato all'acquisizione di documenti richiede un verbale conclusivo, ma non necessariamente un p.v.c. contenente specifiche contestazioni.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti sostanzialmente inattendibile e la pretesa sia sorretta da un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare formalmente una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito; la censura è inammissibile se mira solo a rimettere in discussione l'apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
- A fronte di presunzioni semplici poste a base dell'accertamento fiscale, incombe sul contribuente l'onere di offrire una prova contraria specifica e idonea a confutare gli elementi valorizzati dall'Amministrazione.
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