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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00275/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un giornalista dipendente di una emittente radiotelevisiva è stato licenziato per giusta causa a seguito di una contestazione disciplinare fondata su una richiesta di rinvio a giudizio della procura penale, poi comunicata alla società datrice di lavoro ex art. 129 disp. att. c.p.p. La contestazione riguardava più episodi in cui il lavoratore, quale redattore del settore moda, avrebbe abusato della propria posizione per farsi promettere o ricevere somme di denaro da soggetti terzi in cambio dell'inserimento o della messa in onda di servizi giornalistici promozionali. Il tribunale ha rigettato l'opposizione del lavoratore; la corte d'appello ha confermato, ritenendo provati i fatti addebitati e proporzionata la sanzione espulsiva. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 5 l. n. 604/1966 per asserita inversione dell'onere della prova, sostenendo che la corte territoriale avesse ritenuto provata la giusta causa sulla base della mancata prova contraria del lavoratore; 2) violazione del CCNL giornalistico sulle prerogative del redattore ordinario, assumendo che la corte avesse erroneamente attribuito al giornalista il potere di proporre servizi con conseguente approvazione dei superiori; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per uso illegittimo delle presunzioni, reputate non gravi, precise e concordanti; 4) nullità della sentenza per mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 437 c.p.c., nonostante la richiesta di acquisire ulteriori atti e dichiarazioni del procedimento penale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri tre, osservando che la corte d'appello aveva correttamente affermato che l'onere probatorio gravava sul datore di lavoro ed era stato assolto mediante atti d'indagine penale e ulteriori prove documentali; che le censure sul CCNL e sul potere di influenza del giornalista miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove; che la critica alle presunzioni si risolveva in una diversa ricostruzione del fatto, non in una violazione dell'art. 2729 c.c.; e che l'acquisizione di ulteriori prove era stata legittimamente ritenuta superflua dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha confermato integralmente la decisione impugnata: il licenziamento disciplinare per giusta causa è rimasto valido, perché i fatti contestati sono stati ritenuti provati sulla base degli atti d'indagine penale, di verbali di assunzione di informazioni, di deposizioni testimoniali e delle giustificazioni rese dal lavoratore. La Cassazione ha escluso sia l'erronea ripartizione dell'onere della prova sia i vizi denunciati in punto di interpretazione del CCNL, di uso delle presunzioni e di omesso esercizio dei poteri istruttori. Il ricorso è stato rigettato; il lavoratore ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova si configura solo quando il giudice attribuisca l'onere a una parte diversa da quella legalmente onerata; non quando ritenga, invece, che la parte onerata abbia assolto il proprio onere all'esito della valutazione delle prove.

  • art. 5 l. 15 luglio 1966, n. 604

    L'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento grava sul datore di lavoro.

  • art. 2727 c.c.

    Le censure sulla prova per presunzioni non sono ammissibili se si risolvono in una diversa ricostruzione del fatto o in una mera alternativa inferenza probabilistica.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la vera falsa applicazione della norma, non la diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 437 c.p.c.

    L'ammissione o l'acquisizione di ulteriori prove è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, quando ritenga il processo già sufficientemente istruito.

  • art. 360 c.p.c.

    Non è consentito dedurre come violazione di legge una critica che investe in realtà la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove; il vizio di motivazione non può essere surrettiziamente trasformato in violazione di norme sostanziali.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve rispettare i requisiti di specificità e chiarezza; la redazione per assemblaggio di atti e documenti, senza adeguata esposizione autonoma delle censure, è criticata dalla Corte.

  • art. 129 disp. att. c.p.p.

    La comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio alla datrice di lavoro è stata utilizzata come uno degli elementi documentali posti a base della prova del fatto disciplinarmente rilevante.

  • artt. 362 e 370 c.p.p.

    I verbali di assunzione di informazioni raccolti in sede penale sono stati ritenuti utilizzabili come elementi di prova nel giudizio civile di impugnativa del licenziamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La soccombenza comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In materia di licenziamento disciplinare, l'onere di provare i fatti contestati e la conseguente perdita del vincolo fiduciario grava sul datore di lavoro; tale onere può essere assolto anche mediante atti di indagine raccolti in sede penale, purché il giudice civile li valuti autonomamente.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito formalmente l'onere probatorio; non basta contestare che egli abbia male valutato le prove o tratto conclusioni ritenute erronee dalla parte soccombente.
  • Le doglianze che, sotto veste di violazione di legge o di falsa applicazione del CCNL, mirano in realtà a contestare l'accertamento del fatto storico o la ricostruzione della dinamica della vicenda sono inammissibili in sede di legittimità.
  • In tema di presunzioni semplici, la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza appartiene al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo l'erronea applicazione del paradigma legale, non una diversa lettura degli indizi o una inferenza alternativa.
  • Il giudice di merito non è tenuto ad ammettere o acquisire ulteriori prove se ritiene il processo già sufficientemente istruito e le prove richieste superflue o inidonee a mutare l'esito della lite.
  • La valutazione delle prove documentali e testimoniali, compresa la scelta di quelle ritenute più attendibili o più idonee a sorreggere la decisione, è espressione tipica del giudizio di merito e non è rinnovabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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