Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00184/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un dirigente bancario nel 2018, fondato sull’assunto che egli avesse inviato una e-mail dal contenuto ritenuto violativo dei suoi doveri. I giudici di merito hanno ritenuto illegittimo il recesso perché il fatto storico contestato non era stato provato. La Corte d’appello ha inoltre ritenuto tempestivo e specifico il disconoscimento della e-mail o del suo contenuto e ha condiviso il diniego del primo giudice a disporre accertamenti tecnici officiosi. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che non vi fosse stato un disconoscimento puntuale e tempestivo della e-mail; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 421 c.p.c., lamentando che il giudice avrebbe dovuto disporre una CTU informatica sulla casella di posta del dirigente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la questione dell’invio o meno della e-mail è un accertamento di fatto non rivalutabile in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Quanto al primo motivo, ha osservato che la valutazione della specificità e determinatezza del disconoscimento della scrittura privata è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile se sorretto da motivazione non meramente apparente o contraddittoria, come nel caso di specie. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che l’esercizio dei poteri istruttori officiosi ex art. 421 c.p.c. è discrezionale e non può trasformarsi in un potere di indagine sostitutivo degli oneri probatori delle parti; inoltre, i giudici di merito avevano già motivato il mancato ricorso alla CTU informatica ritenendola meramente esplorativa. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione del documento informatico/e-mail; la Corte non entra nel merito della violazione perché ritiene la censura inammissibile in quanto attinente a un accertamento di fatto.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di disconoscimento di copia/documento; la Corte ribadisce che la verifica della specificità e determinatezza del disconoscimento è questione di fatto riservata al merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per sostenere che il giudice avrebbe mal valutato il documento; la Corte non ne accoglie la doglianza perché sollecita una rivalutazione del fatto.

  • art. 421 c.p.c.

    La Corte afferma che i poteri istruttori officiosi sono discrezionali e non possono sostituire gli oneri probatori delle parti né trasformarsi in poteri esplorativi di indagine.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi dedotti, ma le censure sono dichiarate inammissibili perché dirette in realtà a contestare accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita la rivalutazione del fatto storico quando la censura mira a rimettere in discussione l’accertamento compiuto dai giudici di merito, soprattutto in presenza di doppia conforme.
  • La valutazione sulla specificità e determinatezza del disconoscimento di una scrittura privata o di un documento è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per motivazione inesistente, apparente o radicalmente contraddittoria.
  • I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c. hanno natura discrezionale e non possono essere utilizzati per supplire alle carenze probatorie della parte o per svolgere indagini meramente esplorative.
  • La richiesta di una CTU può essere correttamente respinta quando sia finalizzata esclusivamente a un’esplorazione probatoria e non a chiarire elementi già sufficientemente dedotti e controversi.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.