Cassazione Civile, Ordinanza n. 00179/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La lite nasce dalla pretesa dell'INPS di iscrivere un ingegnere alla gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995 e di esigere i relativi contributi e sanzioni per gli anni 2005 e 2006 e per gli anni successivi. Il professionista, iscritto all'albo e a Inarcassa con versamento del solo contributo integrativo, nonché lavoratore subordinato iscritto a diversa gestione, aveva chiesto in primo grado di accertare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e l'illegittimità delle richieste contributive. La Corte d'appello aveva però riformato la decisione di primo grado, ritenendo dovuta l'iscrizione alla gestione separata perché il solo contributo integrativo versato a Inarcassa non costituisce contribuzione idonea a generare una posizione previdenziale, confermando anche le sanzioni per evasione contributiva. Nel ricorso per cassazione il professionista ha articolato nove motivi: ha contestato la corretta interpretazione dell'art. 2, comma 26, L. 335/1995 e della norma interpretativa dell'art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, sostenendo che la gestione separata avrebbe natura residuale e non potrebbe applicarsi a un professionista iscritto ad albo e tenuto a versare contributi alla cassa di categoria; ha dedotto omesso esame dell'iscrizione all'albo e dell'appartenenza a Inarcassa; ha invocato la distinzione tra liberi professionisti e lavoratori autonomi ex artt. 2229 e 2222 c.c.; ha sostenuto che il contributo integrativo a Inarcassa avrebbe natura anche previdenziale e che sarebbe vietata la duplicazione di contribuzione per la medesima attività; ha richiamato l'art. 38 Cost. e censurato il metodo interpretativo seguito dalla Corte territoriale; infine ha contestato la decorrenza della prescrizione e la qualificazione della condotta come evasione anziché omissione contributiva. L'INPS ha resistito sostenendo l'inammissibilità o infondatezza delle doglianze e difendendo la tesi già consolidata in giurisprudenza, secondo cui gli iscritti ad albo che non versino a una cassa un contributo suscettibile di dare luogo a prestazione previdenziale restano obbligati alla gestione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo limitatamente all'ottavo motivo, ritenendo errata la decorrenza della prescrizione fissata dalla sentenza impugnata dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi anziché dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi. Ha quindi affermato che il credito contributivo per gli anni 2005 e 2006 risultava prescritto, poiché le note INPS erano state notificate oltre il quinquennio decorrente dalla scadenza del versamento dovuto, considerando anche il differimento dei termini applicabile per l'anno 2006. L'ulteriore motivo relativo alla qualificazione delle sanzioni è stato dichiarato assorbito. Tutti i primi sette motivi sono stati rigettati perché la Corte ha ribadito il proprio orientamento consolidato: gli ingegneri e architetti iscritti ad altro regime obbligatorio e tenuti solo al contributo integrativo a Inarcassa devono comunque iscriversi alla gestione separata INPS, poiché il contributo integrativo ha funzione solidaristica e non previdenziale e il sistema della gestione separata opera in chiave complementare e di chiusura del sistema, non alternativamente rispetto alle casse di categoria. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia e per il consolidamento successivo dell'orientamento giurisprudenziale; nessun raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
"norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi"
La disposizione non esclude la gestione separata, ma definisce il perimetro della tutela previdenziale dei professionisti iscritti ad albo; il sistema va letto in complementarità con il comma 26.
I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo sono soggetti alla gestione separata se non effettuano un versamento contributivo idoneo a generare una correlata posizione previdenziale.
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011
È norma di interpretazione autentica e di chiusura del sistema: l'obbligo di iscrizione alla gestione separata permane per chi, pur iscritto ad albo, non versi contributi suscettibili di dar luogo a prestazione previdenziale; il riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione va letto in senso alternativo, non cumulativo.
art. 21 L. 6/1981
Preclude l'iscrizione a Inarcassa agli ingegneri e architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato.
art. 7, comma 5, Statuto Inarcassa
Conferma l'esclusione dall'iscrizione alla cassa per gli ingegneri e architetti già iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza.
art. 10 L. 6/1981
Il contributo integrativo è dovuto dagli iscritti all'albo, ma non vale di per sé a costituire una posizione previdenziale.
art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000
È richiamato in appello per qualificare come evasione contributiva la mancata dichiarazione dei redditi imponibili ai fini contributivi; sul punto il motivo è poi assorbito per effetto della prescrizione.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla mera presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il termine di prescrizione è inderogabile e va individuato secondo la disciplina legale applicabile.
La prescrizione richiede il decorso del tempo determinato dalla legge, che nel caso concreto coincide con la scadenza del versamento contributivo.
art. 18, comma 4, D.Lgs. 241/1997
I versamenti a saldo e in acconto dei contributi sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle imposte nella dichiarazione dei redditi.
art. 17, comma 1, D.P.R. 435/2001
Individua il termine di versamento del saldo; la Corte lo usa come parametro per la decorrenza della prescrizione.
art. 12, comma 5, D.Lgs. 241/1997
Consente al D.P.C.M. di modificare i termini degli adempimenti fiscali e contributivi; il differimento va considerato nel calcolo della prescrizione.
D.P.C.M. 14/6/2007
Ha differito il termine di versamento per l'anno 2006 e incide sulla decorrenza della prescrizione.
art. 38 Cost.
Non è violato dall'obbligo di copertura previdenziale e dalla complementarità tra gestione separata e cassa professionale, essendo coerente con il principio di universalità delle tutele assicurative obbligatorie.
È richiamato per distinguere il lavoratore autonomo in senso civilistico dal professionista intellettuale.
È richiamato per definire le professioni intellettuali esercitabili previa iscrizione ad albo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale di vari motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per vizi processuali e motivazionali denunciati dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma il relativo motivo è ritenuto infondato.
Massime di principio
- Per gli ingegneri e architetti iscritti ad albo che svolgano attività autonoma abituale, ma non versino alla cassa professionale un contributo idoneo a generare una posizione previdenziale, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS non è escluso dal solo pagamento del contributo integrativo alla cassa di categoria.
- Il sistema previdenziale delle casse professionali e quello della gestione separata vanno letti in termini di complementarità e non di alternatività: la gestione separata opera come norma di chiusura per assicurare la copertura previdenziale a chi, pur esercitando un'attività autonoma professionale, non risulti coperto da un versamento contributivo previdenzialmente rilevante presso l'ente di categoria.
- Il contributo integrativo dovuto alla cassa professionale ha funzione solidaristica e non è, di per sé, contributo capace di fondare una posizione previdenziale utile a escludere l'iscrizione alla gestione separata.
- L'esonero dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata richiede non la sola iscrizione all'albo o la mera appartenenza a una cassa professionale, ma l'effettivo versamento di contributi suscettibili di tradursi in una correlata prestazione previdenziale.
- In materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza legale del termine di pagamento del contributo, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; eventuali differimenti regolamentari dei termini di versamento incidono sulla decorrenza del termine prescrizionale.
- La dichiarazione dei redditi non è il fatto costitutivo del credito contributivo, ma un atto successivo che può semmai rilevare sul piano della conoscibilità o dell'interruzione della prescrizione, senza spostarne il dies a quo se il termine di pagamento è già determinato dalla legge.
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