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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00189/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pilota, già in CIGS e titolare di integrazione salariale per il periodo ottobre 2008-agosto 2010, volta a ottenere il trattamento e l’integrazione da parte del Fondo speciale per il sostegno del reddito, nonostante l’omessa comunicazione preventiva all’INPS della rioccupazione presso una diversa compagnia aerea. La Corte d’appello aveva ritenuto non ostativa la mancanza di comunicazione, qualificando come neutro il periodo di addestramento previsto dal nuovo rapporto. L’INPS ricorre per cassazione deducendo violazione dell’art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988 conv. in l. n. 160/1988, con riferimento agli artt. 1-bis e 1-ter d.l. n. 247/2004 conv. in l. n. 291/2004, nonché dell’art. 2033 c.c.; sostiene che il lavoratore era stato assunto con contratto a termine e periodo di prova presso il nuovo vettore, che l’addestramento era parte di un rapporto di lavoro già in essere, remunerato e non limitato al solo mantenimento del brevetto, sicché la comunicazione preventiva era dovuta e la decadenza operava. Il resistente contesta, anche in rito, l’ammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’INPS. Ha affermato che la comunicazione preventiva della nuova attività lavorativa è necessaria anche quando l’occupazione sia temporanea o saltuaria e che, per i piloti di volo, l’esonero vale solo se l’attività presso il nuovo vettore è finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle licenze di volo preesistenti. Nel caso concreto, dal contratto e dallo svolgimento del rapporto emergeva un oggetto più ampio del solo addestramento neutro, poiché il lavoratore aveva iniziato a volare per la nuova compagnia anche su nuove tratte, sicché non ricorreva l’eccezione. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell’intero processo sono state compensate per il consolidarsi dell’orientamento solo successivamente alla proposizione della domanda.

Norme richiamate

  • art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988 conv. in l. n. 160/1988

    "Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività."

    La comunicazione della nuova attività lavorativa deve essere preventiva; l’omissione comporta decadenza dal trattamento di integrazione salariale. Per i piloti, l’esonero opera solo nel caso di attività esclusivamente finalizzata al mantenimento del brevetto.

  • artt. 1-bis e 1-ter d.l. n. 247/2004 conv. in l. n. 291/2004

    Richiamati come norme di coordinamento nel quadro del diritto al trattamento e della disciplina applicabile alla fattispecie.

  • art. 2033 c.c.

    Dedotto dall’INPS a sostegno della ripetizione di quanto eventualmente indebitamente percepito, ma la decisione si fonda soprattutto sulla decadenza dal trattamento per omessa comunicazione preventiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte qualifica la doglianza come falsa applicazione di legge per errata sussunzione del caso concreto nella fattispecie normativa.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Esclusa la riconducibilità della censura a vizio di motivazione; l’accertamento sulla finalizzazione esclusiva dell’attività al mantenimento del brevetto integra la fattispecie normativa.

Massime di principio

  • In materia di CIGS, il lavoratore decade dal trattamento se non comunica preventivamente all’INPS lo svolgimento di una nuova attività lavorativa, anche se temporanea o saltuaria.
  • Per i piloti di volo, l’esonero dall’obbligo di preventiva comunicazione opera solo quando l’attività presso il nuovo vettore sia finalizzata in via esclusiva al mantenimento delle pregresse licenze o del brevetto di volo.
  • La verifica della finalizzazione esclusiva dell’attività al mantenimento del brevetto non è un mero accertamento di fatto isolato, ma concorre a integrare la fattispecie normativa e quindi rileva in sede di falsa applicazione di legge quando il giudice di merito la ometta o la compia in modo incompleto o errato.
  • Quando il nuovo contratto di lavoro ha oggetto più ampio del solo addestramento neutro, e il lavoratore svolge attività operative ulteriori rispetto alla mera manutenzione delle abilitazioni, permane l’obbligo di preventiva comunicazione all’INPS.
  • In presenza di quadro fattuale già compiutamente accertato, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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