Cassazione Civile, Ordinanza n. 00191/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intercorso tra un'architetta e un consorzio cooperativo, nel quale la prima aveva dedotto: a) la natura subordinata del rapporto di lavoro e l'illegittimità del licenziamento intimato nel marzo 2012; b) il diritto a compensi e al risarcimento del danno in relazione alla risoluzione anticipata dell'accordo risultante dalla lettera di incarico professionale del 15 settembre 2011; c) il diritto al pagamento di ulteriori compensi per attività di progettazione svolta dal dicembre 2007 al settembre 2011, asseritamente in forza di incarichi via via conferiti in parallelo e in aggiunta all'attività di consulenza prevista dai contratti succedutisi dal 15 settembre 2006. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva dichiarato estinta per rinuncia la domanda sulla qualificazione del rapporto e sull'impugnazione del licenziamento, aveva respinto le domande relative alla lettera di incarico del 2011 e al pagamento dei compensi di progettazione, accogliendo solo il rimborso dei canoni di noleggio auto. Con il ricorso per cassazione la professionista ha denunciato: violazione dell'art. 12 preleggi e carenza di istruttoria/motivazione sul primo profilo; violazione degli artt. 1362, 2237, 1375, 1175, 1341 c.c. e art. 115 c.p.c. per l'interpretazione dell'accordo del 15 settembre 2011 e il rigetto delle domande di compenso e risarcimento; violazione degli artt. 2222 ss. c.c., della legge n. 143/1949, degli artt. 14, 17, 24 e 33 del d.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 115 c.p.c. per il rigetto dei compensi di progettazione. In memoria è stata inoltre formalizzata rinuncia al primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso. Quanto al primo motivo, ha preso atto della rinuncia intervenuta in memoria, rilevando che la rinuncia del difensore è efficace anche senza sottoscrizione della parte o specifico mandato, trattandosi di valutazione tecnica rimessa al difensore e non di disposizione del diritto in contesa. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa interpretazione della lettera di incarico del 15 settembre 2011: la Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione logicamente inadeguata, mentre la ricorrente si era limitata a contrapporre una lettura alternativa e più favorevole. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché pretendeva una rivalutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale, impropriamente dedotta come violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo, ma il motivo è stato rinunciato e non esaminato nel merito
il vizio di violazione di legge non consente una rivalutazione del fatto o della prova; le censure che mascherano richieste di riesame del merito sono inammissibili
richiamato per contestare l'interpretazione dell'accordo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché proponeva solo una lettura alternativa del testo negoziale
richiamato nel secondo motivo in tema di rapporto d'opera intellettuale e cessazione del rapporto
richiamato come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma la censura è stata ritenuta meramente assertiva e di merito
richiamato come parametro di correttezza, senza specifica violazione dei canoni ermeneutici
richiamato nel secondo motivo, senza decisivo rilievo nel giudizio di legittimità
richiamato per contestare la valutazione probatoria, ma la censura mirava a una nuova valutazione dei fatti e delle prove
richiamato nel terzo motivo per qualificare il rapporto come prestazione d'opera, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché prospettava un diverso accertamento fattuale
legge n. 143/1949
richiamata nel terzo motivo come disciplina dei compensi professionali
richiamato nel terzo motivo con riferimento ai compensi per attività di progettazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
richiamato per la memoria in cui è stata dichiarata la rinuncia al primo motivo
Massime di principio
- La rinuncia al singolo motivo di ricorso, ove proveniente dal difensore, può essere efficace anche senza una specifica sottoscrizione della parte o un mandato speciale, quando non comporta disposizione del diritto controverso ma solo una scelta tecnica sulle modalità di impugnazione.
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inesistente, apparente o illogica, non mediante la mera proposta di una lettura alternativa più favorevole.
- Se il testo negoziale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, non è consentito in sede di legittimità dolersi del fatto che il giudice abbia scelto una delle interpretazioni possibili anziché quella preferita dalla parte ricorrente.
- Il motivo formalmente rubricato come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira a una nuova valutazione dei fatti, delle prove o della ricostruzione della vicenda storica.
- La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, ma richiede la deduzione di un effettivo travisamento del principio di disponibilità della prova o dell'utilizzazione di prove non consentite.
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