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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00194/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di merito definito dal Tribunale di Civitavecchia e poi dalla Corte d'Appello di Roma, che ha respinto l'appello proposto dalla parte poi ricorrente per cassazione. Il ricorso in Cassazione è stato notificato a mezzo PEC il 29 ottobre 2023 avverso la sentenza di appello pubblicata il 28 marzo 2023. La Corte di cassazione non esamina il merito della lite, ma rileva d'ufficio la tardività dell'impugnazione: per i giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009 si applica il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c.; il termine decorre secondo il criterio civilistico ex nominatione dierum e, nel caso di notifica via PEC, è tempestivo solo se la ricevuta di accettazione è generata entro le ore 23:59:59 dell'ultimo giorno utile. Poiché il termine scadeva il 28 settembre 2023 e la notifica è avvenuta il 29 ottobre 2023 alle 9:56, il ricorso è stato ritenuto tardivo. La ricorrente non ha formulato osservazioni idonee a superare tale rilievo, né con l'istanza di decisione né con memoria.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., calcolato secondo il criterio della computazione civile; precisa che, trattandosi di controversia di lavoro, non opera la sospensione feriale dei termini. Non provvede sulle spese, perché l'intimato non ha svolto difese. In applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c., condanna inoltre la ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende e dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Per i giudizi soggetti al termine lungo, l'impugnazione deve essere proposta entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza non notificata; il termine è perentorio e la sua scadenza rende tardivo il ricorso.

  • art. 155, secondo comma, c.p.c.

    Per i termini a mesi si applica la computazione civile, con scadenza allo spirare del giorno corrispondente del mese finale.

  • art. 2963, quarto comma, c.c.

    Concorre a fondare il criterio di computazione civile dei termini mensili o annuali, con riferimento al giorno corrispondente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione accelerata può condurre alla declaratoria di inammissibilità quando il ricorso sia manifestamente tardivo; se la decisione segue la proposta, si applica la disciplina sanzionatoria richiamata dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Disciplina il procedimento in camera di consiglio instaurato a seguito di istanza della parte per la decisione dopo proposta di definizione accelerata.

  • art. 3 L. n. 742/1969

    La sospensione feriale dei termini non si applica alle controversie di lavoro richiamate nel provvedimento.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta accelerata, la Corte applica la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende prevista dalla disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. si applica la computazione civile: il termine a mesi scade nel giorno corrispondente a quello iniziale, all'ultimo istante utile.
  • Quando l'impugnazione è notificata via PEC, la tempestività va verificata con riferimento alla generazione della ricevuta di accettazione entro le ore 23:59:59 dell'ultimo giorno utile.
  • Nelle controversie di lavoro non opera la sospensione feriale dei termini, sicché il termine per impugnare decorre e scade senza interruzioni per il periodo feriale.
  • La tardività della notificazione del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio.
  • Se il ricorso è definito in conformità alla proposta di definizione accelerata, può trovare applicazione la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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Come è indicizzato

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