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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00172/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una società a un proprio dipendente, nell'ambito del rito ex L. n. 92 del 2012. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto legittimo il recesso valorizzando più addebiti: mancata comunicazione e giustificazione dell'assenza nei giorni 18, 19 e 20 marzo 2020; abbandono del posto di lavoro il 23 marzo 2020; utilizzo di un certificato medico ritenuto falso; grave offesa a un collega; e recidiva per precedenti sanzioni disciplinari. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza accertato la falsità del certificato medico senza ammettere la prova testimoniale richiesta dalla parte onerata; (2) violazione degli artt. 365, 115 e 420, comma 5, c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale sulla genuinità del certificato; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la riferibilità soggettiva al lavoratore della falsità del certificato o almeno la sua consapevolezza; (4) violazione dell'art. 39 del CCNL gomma-plastica industria e dei principi sulla giustificazione dell'assenza; (5) violazione degli artt. 53 e 54 del CCNL e dell'art. 2119 c.c. per l'erroneo rilievo attribuito alla recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: i primi due perché la mancata ammissione della prova non era stata dedotta nei ristretti limiti del vizio motivazionale/censurabile in cassazione e comunque non era indicato un fatto decisivo omesso; il terzo perché il fatto prospettato non aveva decisività autonoma, essendo la decisione fondata su più condotte ciascuna idonea a integrare la giusta causa; il quarto perché non era stato assolto l'onere di specificare e produrre integralmente il CCNL ed inoltre la censura in realtà mirava a contestare valutazioni di merito; il quinto perché la doglianza colpiva una motivazione resa ad abundantiam e, in ogni caso, la sentenza impugnata si reggeva già su una ratio autonoma. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso del lavoratore contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la legittimità del licenziamento disciplinare. Ha quindi lasciato ferma la decisione di merito favorevole alla società datrice di lavoro, condannando il ricorrente alle spese di lite e dando atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente o mancante non è utilizzabile per contestare una decisione che ha effettivamente fondato il convincimento su elementi istruttori acquisiti.

  • art. 2697 c.c.

    L'assenza di una prova richiesta non comporta di per sé violazione dell'onere probatorio se il giudice decide sulla base del materiale già acquisito e non come mera conseguenza dell'inadempimento dell'onere della prova.

  • art. 365 c.p.c.

    La censura processuale è inammissibile se non è correttamente costruita nei limiti del vizio dedotto e con adeguata specificazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione del principio di disponibilità della prova non può essere affermata in via generica contro una valutazione di merito della rilevanza delle prove.

  • art. 420, comma 5, c.p.c.

    La mancata ammissione della prova è censurabile solo nei rigorosi limiti del vizio processuale o motivazionale consentiti in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro per dedurre la violazione del diritto alla prova solo quando il giudice neghi l'ingresso a mezzi istruttori per ragioni processuali insussistenti o preclusive erronee.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, con esito diverso della lite come prognosi di certezza e non di mera possibilità.

  • art. 6 CEDU

    Non consente di superare i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di ammissibilità e rilevanza delle prove compiute dal giudice nazionale.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto alla prova è strumento del diritto di difesa, ma la sua lesione è censurabile solo quando il giudice applichi preclusioni o inammissibilità inesistenti.

  • art. 111 Cost.

    Il giusto processo impone che la mancata ammissione della prova sia sindacabile solo se si traduce in un concreto vulnus processuale o motivazionale.

  • art. 39 CCNL per il settore gomma-plastica industria

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la giustificazione dell'assenza, ma la censura è inammissibile perché non viene correttamente veicolata la violazione della disciplina collettiva e non risulta adeguatamente prodotto il testo contrattuale.

  • artt. 53 e 54 CCNL per il settore gomma-plastica industria

    Il loro richiamo è stato ritenuto inidoneo a scalfire la decisione, anche perché il motivo investiva solo una delle più condotte contestate e la sentenza poggiava su autonome rationes.

  • art. 2119 c.c.

    La censura sulla giusta causa è inammissibile quando colpisce solo un argomento ad abundantiam e non la ratio decisiva che sorregge autonomamente il licenziamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 372 c.p.c.

    Non sono producibili in cassazione documenti non ammissibili secondo tale norma; il documento irritualmente allegato non è stato considerato.

Massime di principio

  • La mancata ammissione di una prova testimoniale o documentale è censurabile in cassazione solo se la prova non ammessa è idonea a ribaltare con certezza la decisione e la doglianza si traduce in un vero vizio processuale o motivazionale nei limiti dell'art. 360 c.p.c.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, discusso e realmente decisivo, cioè tale da determinare con certezza un esito diverso della lite; non basta prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Quando il licenziamento per giusta causa si fonda su più addebiti, ciascuno autonomamente idoneo a giustificarlo, il lavoratore non può ottenere l'annullamento del recesso limitandosi a contestare uno solo dei fatti contestati.
  • La censura relativa alla violazione di un contratto collettivo richiede la puntuale indicazione e produzione del testo contrattuale rilevante; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Le argomentazioni svolte ad abundantiam dal giudice di merito non sono idonee, da sole, a fondare l'accoglimento del ricorso se la decisione è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente.
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Come è indicizzato

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SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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