Cassazione Civile, Ordinanza n. 31671/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuto annullamento della cartella ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, per debito residuo inferiore a 1.000 euro e carico affidato nel periodo previsto dalla norma, e ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per l'intervenuto sopravvenuto intervento legislativo.
Esito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento collegata a una cartella e al relativo ruolo, deducendo vizi di notifica sia dell'intimazione sia della cartella, nonché difetti formali degli atti. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo la cartella regolarmente notificata e quindi tardiva l'impugnazione. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 39 d.lgs. n. 112/1999 e 2697 c.c. per avere la CTR addossato alla contribuente l'onere di chiamare in causa l'ente impositore e per non avere considerato che l'omessa notifica di un atto presupposto comporta nullità dell'atto consequenziale; (2) violazione dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 per non avere ordinato la produzione degli originali, a fronte della contestazione della difformità delle copie prodotte; (3) violazione degli artt. 39 d.lgs. n. 112/1999 e 2697 c.c. per avere ritenuto sufficiente, quale prova della notifica della cartella, documentazione fotostatica disconosciuta e priva di attestazione di conformità; (4) violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c. per avere attribuito valore probatorio all'estratto di ruolo ai fini della prova della notifica della cartella; (5) violazione degli artt. 18 d.P.R. n. 445/2000, 2697 c.c., 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973 per la mancanza, sui documenti prodotti, delle attestazioni e formalità di conformità richieste. Successivamente la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rappresentando che la cartella, di importo inferiore a 1.000 euro e riferita a carico affidato entro il 31 dicembre 2010, era stata annullata per effetto dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018.
Norme richiamate
Richiamato dai motivi di ricorso in tema di onere di chiamata dell'ente impositore e di regime delle notifiche degli atti della riscossione.
Richiamato per contestare la distribuzione dell'onere della prova circa la notifica degli atti e la produzione documentale.
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per sostenere che, a fronte della contestazione delle copie prodotte, il giudice avrebbe dovuto ordinare l'esibizione degli originali.
Richiamato per contestare l'idoneità dell'estratto di ruolo e della documentazione prodotta a provare la notifica della cartella.
Richiamato in relazione alle formalità di notifica degli atti tributari.
Richiamato per la necessità di attestazioni di conformità e sottoscrizioni sui documenti prodotti in copia.
art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018
debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro ... sono automaticamente annullati
La Corte ne prende atto come sopravvenienza normativa che comporta l'annullamento automatico del carico e la cessazione della materia del contendere.
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata nel testo.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, interviene una previsione normativa di annullamento automatico del carico oggetto di controversia, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, venendo meno l'interesse alla decisione sul merito.
- Ai fini della cessazione della materia del contendere è decisivo che il debito residuo rientri nei limiti quantitativi e temporali fissati dalla norma sopravvenuta e che l'annullamento risulti effettivamente intervenuto.
- In presenza di sopravvenuta definizione normativa della pretesa, le spese di lite possono essere integralmente compensate per giusti motivi, specie quando l'estinzione dipenda da un intervento legislativo successivo alla instaurazione del giudizio.
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