Cassazione Civile, Ordinanza n. 17463/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini finanziarie per l'anno d'imposta 2007, relativo a IRPEF, IRAP e IVA. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la decisione era stata riformata in appello dalla CTR. In cassazione la parte ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava la violazione delle norme sulle indagini bancarie e sull'accertamento tributario, sostenendo che alcuni prelevamenti dai conti correnti avrebbero dovuto essere considerati riferibili al pagamento in contanti delle retribuzioni dei dipendenti, specie nel settore edile; con il secondo lamentava, sempre sotto veste di violazione di legge, il difetto di motivazione della sentenza d'appello. Il ricorso era proposto anche nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre che dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva e processuale, poiché nei giudizi introdotti dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate la legittimazione spetta esclusivamente a quest'ultima. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze di fatto, non consentita in cassazione; il secondo è stato parimenti inammissibile perché deduceva un vizio di motivazione secondo il vecchio paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile alla sentenza impugnata, soggetta al nuovo testo che consente il sindacato solo sull'omesso esame di un fatto decisivo e nei limiti del minimo costituzionale della motivazione. È stata quindi liquidata a favore dell'Agenzia delle Entrate la spesa del giudizio e dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base normativa dell'accertamento mediante indagini bancarie; la censura proposta non è stata esaminata nel merito perché mirava a una rivalutazione fattuale
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in tema di accertamento; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare la valutazione del fatto
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma sulle indagini finanziarie ai fini IVA; non è stata oggetto di esame sostanziale per inammissibilità del motivo
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel medesimo contesto dell'accertamento IVA e delle indagini finanziarie
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato dalla ricorrente per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure erano in realtà dirette al merito o alla motivazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel testo vigente dopo la riforma del 2012, consente solo la censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non ammette più il sindacato sul semplice difetto o insufficienza di motivazione
richiamato quale fonte della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012
richiamato per l'interpretazione della riforma del vizio di motivazione secondo i canoni ermeneutici generali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Cass. Sez. U, n. 3116/2006
richiamata a sostegno del principio di successione a titolo particolare dell'Agenzia delle Entrate nei rapporti strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria
Cass. Sez. U, n. 3118/2006
richiamata insieme a Cass. Sez. U, n. 3116/2006 sul difetto di legittimazione del Ministero nei giudizi successivi al 1 gennaio 2001
Cass., n. 7378/2020
richiamata per affermare che il Ministero non è contraddittore necessario nel giudizio di merito
Cass. Sez. U, n. 8053/2014
richiamata per definire il nuovo perimetro del controllo di legittimità sulla motivazione, ridotto al minimo costituzionale
Massime di principio
- Nei giudizi tributari introdotti dopo l'operatività dell'Agenzia delle Entrate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è privo di legittimazione passiva e processuale; il ricorso proposto anche contro di esso è inammissibile.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie; il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
- Per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, il vizio motivazionale denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non sono più deducibili il semplice difetto, l'insufficienza o l'inadeguatezza della motivazione.
- Il sindacato della Corte sulla motivazione è oggi limitato al "minimo costituzionale": rilevano solo mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
- In presenza di ricorso dichiarato inammissibile, la parte soccombente può essere gravata delle spese di lite e, se ricorrono i presupposti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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