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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24139/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2013, recuperando una maggiore IVA pari a euro 96.355,55 in relazione alle forniture di energia elettrica, assumendo che dovessero concorrere alla base imponibile IVA anche le accise e l'addizionale dovute sul prodotto. La contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva respinto il ricorso, ma la CTR aveva accolto l'appello ritenendo che l'IVA sulle accise fosse esigibile solo se le accise fossero state effettivamente traslate sul consumatore finale e rilevando che l'Ufficio non avesse provato tale circostanza. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione della disciplina unionale sulla base imponibile IVA, sostenendo che le accise debbano comunque essere computate nel corrispettivo imponibile; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., censurando il riparto dell'onere probatorio seguito dalla CTR. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato con tre censure: omessa pronuncia e/o omessa motivazione sull'eccezione di incompetenza dell'Agenzia delle Entrate a emettere l'avviso in materia di accise, nonché violazione delle norme sul riparto di competenze tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, confermando il principio secondo cui le accise sull'energia elettrica rientrano nella base imponibile IVA solo se effettivamente ribaltate sul consumatore finale e quindi entrate nel prezzo pagato da quest'ultimo. Ha ritenuto infondati i motivi dell'Ufficio, osservando che la disciplina interna e unionale consente l'inclusione degli oneri fiscali nel corrispettivo imponibile solo quando essi costituiscano realmente un elemento del prezzo del bene ceduto. Di conseguenza, poiché nel caso concreto non risultava provata la traslazione delle accise, l'IVA non poteva essere recuperata su importi non effettivamente percepiti come corrispettivo. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 78, par. 1, lett. a), direttiva 2006/112/CE

    "Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti: a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA"

    Le imposte e i prelievi, in linea di principio, rientrano nella base imponibile IVA, ma la loro inclusione deve essere letta in relazione al corrispettivo effettivamente percepito e al nesso diretto con l'operazione imponibile.

  • art. 11, parte A, par. 2, lett. a), direttiva 77/388/CEE

    Richiamata dall'Agenzia come fonte della regola sulla inclusione delle imposte nella base imponibile IVA.

  • artt. 1 e 13, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972

    La base imponibile delle cessioni di beni e prestazioni di servizi comprende il corrispettivo dovuto e gli oneri e spese inerenti, formula ampia che consente di includere anche oneri fiscali connessi come le accise.

  • art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972

    Non contiene indicazioni idonee a escludere le accise dalla base imponibile IVA, poiché non le menziona tra le esclusioni.

  • art. 56 d.lgs. n. 504 del 1995

    Richiamato dalla ricorrente per affermare che la rivalsa sulle accise è un diritto del fornitore; la Corte osserva che, proprio perché la rivalsa non è obbligatoria, l'inclusione in IVA dipende dalla concreta traslazione sul consumatore.

  • art. 16, comma 3, TUA

    Le accise entrano nel prezzo pagato dal consumatore e quindi nella base imponibile IVA solo se effettivamente traslate sul consumatore finale.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte valorizza il riparto dell'onere probatorio nel senso che spetta all'amministrazione dimostrare il presupposto fattuale che giustifica il recupero d'imposta, ossia la concreta traslazione delle accise.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per dedotta omissione di motivazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di motivazione della sentenza tributaria.

  • artt. 57, 62 e 63 d.lgs. n. 300 del 1999

    Richiamati dalla contribuente per sostenere l'incompetenza dell'Agenzia delle Entrate in materia di accise, questione rimasta assorbita.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito della memoria in prossimità dell'udienza.

Massime di principio

  • Nella base imponibile IVA possono rientrare anche imposte, tasse e prelievi gravanti sull'operazione, ma solo quando risultino effettivamente connessi al corrispettivo della cessione o prestazione e non restino meri costi non traslati.
  • Quando il tributo accessorio è dovuto dal fornitore ma la sua rivalsa verso il cliente è solo facoltativa, l'inclusione nel prezzo imponibile IVA presuppone la prova della concreta traslazione dell'onere economico sul consumatore finale.
  • Ai fini del riparto dell'onere della prova in materia di recupero d'imposta, l'amministrazione deve dimostrare il fatto costitutivo della pretesa fiscale, inclusa la circostanza fattuale che rende l'onere accessorio parte del corrispettivo imponibile.
  • La base imponibile IVA va determinata sul corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo, non su importi solo teoricamente dovuti ma non incassati come prezzo della cessione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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