Cassazione Civile, Ordinanza n. 20588/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente amministrativo di un’azienda sanitaria aveva svolto, per anni, funzioni di responsabile dell’ufficio affari legali ed era stato poi incaricato, in via interinale, della direzione della relativa struttura complessa fino al rientro del titolare o all’espletamento della procedura di conferimento. Successivamente, con un ordine di servizio, l’amministrazione aveva revocato le precedenti delibere e lo aveva destinato ad attività amministrative presso l’ufficio legale, affidando ad altro professionista il contenzioso e le funzioni di patrocinio. Il lavoratore sosteneva che tale scelta integrasse demansionamento e dequalificazione professionale, con danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre alla perdita delle differenze retributive e dell’indennità di direzione. Nei motivi di ricorso per cassazione contestava: 1) l’asserita erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; 2) la ritenuta insussistenza della nullità della sentenza di primo grado per omessa lettura del dispositivo; 3) l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della memoria di costituzione dell’ente; 4) l’omesso esame della natura di struttura complessa dell’ufficio; 5) la qualificazione dell’incarico come mera sostituzione e non come incarico dirigenziale formalmente conferito, con conseguente esclusione della durata triennale e della stabilità dell’incarico; 6) l’esclusione del demansionamento, del mobbing e della responsabilità datoriale ex artt. 2103 e 2087 c.c., nonché della correlata tutela risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi rivolti contro passaggi della sentenza d’appello che non costituivano autonoma ratio decidendi, inammissibile il motivo sull’omesso esame del fatto storico per il limite della doppia conforme e infondate o inammissibili le censure sulla nullità della sentenza di primo grado, sull’omessa pronuncia e sulla violazione delle norme sul conferimento e sulla revoca degli incarichi dirigenziali sanitari. Ha condiviso l’impostazione dei giudici di merito secondo cui l’incarico era una sostituzione temporanea non formalizzata all’esito della procedura selettiva, remunerata con l’indennità sostitutiva prevista, senza diritto alla prosecuzione o alla formalizzazione; inoltre ha escluso che la revoca dell’incarico temporaneo integrasse demansionamento, poiché il parametro di confronto era il profilo professionale di assunzione e non l’incarico provvisorio, e ha confermato l’assenza di prova di mobbing o di responsabilità ex art. 2087 c.c. Condanna del ricorrente alle spese e menzione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la specificità dei motivi di appello, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza d'appello non aveva effettivamente dichiarato inammissibile l'appello.
richiamato dal ricorrente per la specificità dell'appello nel rito del lavoro; non decisivo perché l'appello è stato esaminato nel merito.
invocato nel primo motivo, senza che la censura colpisse la reale ratio decidendi.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza di primo grado; la Corte ha escluso la nullità perché il deposito contestuale integrale equivaleva alla lettura.
ritenuto soddisfatto dal deposito immediato e integrale della sentenza con motivazione contestuale.
richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata respinta.
art. 24 Cost.
richiamato in relazione alla pretesa nullità della memoria avversaria, senza esito favorevole per il ricorrente.
richiamato per l’asserita omessa pronuncia; la Corte ha escluso che il vizio possa configurarsi per questioni processuali.
invocato per la nullità della memoria di costituzione; non decisivo ai fini della decisione.
richiamato nel terzo motivo in tema di costituzione nel giudizio di appello nel rito del lavoro.
richiamato unitamente alla legge di conversione per aspetti telematici/formali della memoria di costituzione.
legge di conversione richiamata dal ricorrente senza incidenza sulla decisione.
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo senza rilievo decisivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di deduzione della violazione di legge nei motivi primo, secondo, quinto e sesto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma evocata per denunciare nullità processuali e omessa pronuncia; la Corte ha distinto tra questioni di merito e questioni processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
motivo dichiarato inammissibile per la doppia conforme e per la mancata indicazione delle diverse basi fattuali delle decisioni di merito.
in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se non si indicano e non si dimostrano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
invocato per sostenere la durata triennale dell'incarico dirigenziale; la Corte ha negato l'applicabilità al caso perché mancava un incarico formalmente attribuito.
art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992
richiamato dal ricorrente per la disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria; ritenuto non decisivo nella fattispecie concreta di mera sostituzione.
art. 28 CCNL dirigenza sanitaria
richiamato insieme all'art. 29 CCNL per sostenere la stabilità dell'incarico; la Corte ha escluso che riguardasse una sostituzione temporanea non formalizzata.
art. 29 CCNL dirigenza sanitaria
richiamato dal ricorrente nel quinto motivo; non applicato alla sostituzione temporanea esaminata.
richiamato nel sesto motivo per la responsabilità contrattuale del datore di lavoro; la Corte ha escluso l'inadempimento, non essendo provato il demansionamento.
non applicabile alla mera sostituzione/incarico temporaneo non coincidente con il profilo di assunzione; il confronto va fatto con le mansioni proprie dell'inquadramento originario.
richiamato per il danno non patrimoniale; rigettato per mancanza dei presupposti fattuali e probatori.
la Corte ha ribadito che, anche in assenza di mobbing, il lavoratore deve provare danno e nesso causale; nel caso concreto tale prova non è stata fornita.
onere probatorio a carico del lavoratore per dimostrare il preteso demansionamento, il danno e il nesso causale; non assolto nel caso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'argomentazione della sentenza d'appello che non integra una vera ratio decidendi ma si presenti come rilievo incidentale o ultroneo non è autonomamente censurabile in cassazione se la decisione è fondata su una diversa e decisiva ragione di merito.
- Nel rito del lavoro, la sentenza depositata con motivazione contestuale e in forma integrale soddisfa il requisito della lettura in udienza, sicché non è nulla per la sola mancata lettura formale del dispositivo quando il deposito è immediato e completo.
- Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a questioni meramente processuali o a eccezioni di rito; per tali censure occorre una corretta deduzione del vizio processuale e la dimostrazione della concreta incidenza sulla decisione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e confrontate le diverse basi fattuali poste a fondamento delle due decisioni di merito.
- Nella dirigenza sanitaria, la sostituzione temporanea in un incarico vacante, non formalizzata all'esito della procedura selettiva e retribuita con la prevista indennità sostitutiva, non attribuisce un diritto alla prosecuzione dell'incarico né alla sua stabilizzazione fuori dalle procedure previste.
- La revoca di un incarico temporaneo di responsabilità non integra demansionamento se il dipendente resta adibito alle mansioni coerenti con il proprio profilo di inquadramento; la comparazione va fatta rispetto alle mansioni originarie, non rispetto all'incarico provvisorio cessato.
- Per la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e per il risarcimento del danno da dequalificazione o mobbing, il lavoratore deve provare il danno allegato e il nesso causale con l'ambiente o con la condotta datoriale, ferma restando la prova liberatoria a carico del datore solo una volta allegato e provato il pregiudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20559/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20562/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20563/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20564/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20567/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20568/2025 del 22/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →