Cassazione Civile, Ordinanza n. 20568/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente assunto nel 1987 e inquadrato in categoria D, profilo "tecnico specializzato", sosteneva che, dopo la chiusura del laboratorio di radiologia in cui era addetto, fosse stato assegnato a un laboratorio di analisi e tossicologia svolgendo dal 1 gennaio 2009 mansioni superiori, corrispondenti alla categoria B - quadri professionali, profilo "professional" del CCNL 16/04/2003 e successivi rinnovi. Chiedeva quindi l'accertamento del diritto al superiore inquadramento e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. In appello, la società aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado e il rigetto delle domande; il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 434 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione della disciplina contrattuale collettiva e errata comparazione tra mansioni svolte e declaratoria del profilo rivendicato; 3) censura dell'accertamento in fatto delle attività svolte, con richiamo al CCNL 16/04/2003. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. attiene alle domande di merito e non alle eccezioni di rito; ha dichiarato inammissibili/improcedibili anche il secondo e il terzo, osservando che il CCNL non era stato prodotto, che ai fini dell'inquadramento rilevano le mansioni effettivamente svolte e non il mero possesso di titoli o abilitazioni, e che le ulteriori doglianze miravano in realtà a contestare un apprezzamento di merito adeguatamente motivato, non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, perché il vizio ex art. 112 c.p.c. rileva solo per domande di merito e non per eccezioni processuali. Ha dichiarato inammissibili e/o improcedibili i motivi sul superiore inquadramento, evidenziando la mancata produzione del CCNL di riferimento e ribadendo che l'inquadramento dipende dalle mansioni concretamente svolte, non dal solo possesso di titoli di studio o abilitazioni. Ha inoltre affermato che la censura sostanzialmente mirava a un nuovo esame del merito e che i vizi di motivazione meramente insufficiente o contraddittoria non sono più deducibili nel testo vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo a domande di merito e non rispetto a eccezioni pregiudiziali di rito.
art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
È il parametro corretto per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia, nei limiti sopra indicati.
art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più deducibili insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
La censura per violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito.
La doglianza non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle attività lavorative accertate in fatto.
La mancata produzione del CCNL di riferimento rende improcedibili le censure che ne presuppongono il contenuto.
Ai fini dell'inquadramento professionale rilevano le mansioni concretamente svolte; il titolo di studio o le abilitazioni possono essere solo requisiti necessari ma non sufficienti.
art. 21 CCNL 16/04/2003
Richiamato dal ricorrente come disciplina dell'inquadramento, ma la Corte ribadisce che la sua applicazione va verificata sulle mansioni effettivamente svolte; il testo non è stato però prodotto integralmente in giudizio.
Ha inciso sulla formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., espungendo i vizi di motivazione insufficiente o contraddittoria.
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la riformulazione del vizio di motivazione.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1 quater
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è denunciabile solo quando la sentenza non si sia espressa su una domanda di merito; non è invece configurabile rispetto a eccezioni di rito o questioni processuali.
- Ai fini dell'inquadramento superiore del lavoratore, il criterio decisivo è costituito dalle mansioni effettivamente e concretamente svolte, non dal mero possesso di titoli di studio, qualifiche o abilitazioni, che possono semmai integrare un requisito ma non sostituiscono l'accertamento delle attività espletate.
- Le censure di legittimità che si limitino a contestare la valutazione delle prove e l'accertamento di fatto compiuti dal giudice di merito sono inammissibili quando si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente più di denunciare semplicemente motivazione insufficiente o contraddittoria.
- Quando una censura si fonda sul contenuto di un contratto collettivo, il testo del CCNL deve essere specificamente prodotto e portato a conoscenza della Corte, altrimenti la doglianza che ne presuppone il contenuto è improcedibile.
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