Cassazione Civile, Ordinanza n. 20567/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato civico per compensi asseritamente dovuti dall'ente locale per attività difensive svolte in favore dell'amministrazione in procedimenti definiti con esito favorevole e spese compensate. Il Comune propose opposizione al decreto ingiuntivo e il Tribunale accolse parzialmente l'opposizione, rideterminando i compensi; il giudice di primo grado ritenne che, pur non essendo state disconosciute le attività svolte, il creditore fosse comunque onerato della prova piena della fondatezza della propria pretesa e che, in assenza di prova rigorosa delle singole attività, la domanda potesse essere accolta solo nei limiti riconosciuti dall'ente debitore. L'avvocato propose appello con più motivi, contestando: la genericità dell'opposizione del Comune; la violazione del contraddittorio, del diritto di difesa e delle regole sull'onere della prova per avere il Tribunale effettuato rilievi officiosi sulle notule nonostante l'assenza di specifiche contestazioni; la mancata pronuncia sulla pretesa illegittima decurtazione di oneri riflessi e IRAP; nonché la liquidazione delle spese di primo grado. La Corte d'appello dichiarò l'impugnazione inammissibile ritenendo, in sintesi, che l'atto di appello non contenesse censure specifiche ma solo una reiterazione di argomentazioni di merito non idonee a contrastare la decisione di primo grado. In cassazione il ricorrente denunciò, da un lato, il vizio di motivazione apparente e la violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c. per avere la Corte territoriale dichiarato cumulativamente l'inammissibilità dell'appello con motivazione apodittica e non riferita ai singoli motivi; dall'altro, la violazione dell'art. 434 c.p.c. per avere erroneamente ritenuto inammissibile l'appello, nonostante i motivi fossero specificamente articolati e autonomi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi di ricorso, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era solo apparente: pur essendo graficamente presente, non rendeva percepibile il ragionamento decisorio e non indicava in modo puntuale perché i singoli motivi di gravame dovessero reputarsi inammissibili. La Corte ha quindi rilevato che i motivi di appello, come riprodotti nel ricorso, erano specificamente formulati e che la decisione impugnata li aveva liquidati in modo generico e scollegato dal loro contenuto. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento del dovere di motivazione della decisione giudiziaria; una motivazione solo apparente integra vizio denunciabile in cassazione
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza; la motivazione deve consentire di percepire il fondamento della decisione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro di ricorso per la dedotta violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato nel corpo della motivazione per descrivere il vizio di motivazione apparente, pur nel contesto della censura prospettata
richiamato quale norma sulla specificità dei motivi di appello; la Corte d'appello non può dichiarare inammissibile l'impugnazione in modo apodittico e senza confrontarsi con i motivi concretamente dedotti
menzionato nella ricostruzione dei motivi di appello, per sostenere la genericità della contestazione del Comune nel giudizio di opposizione
evocato nella sostanza come regola sull'onere della prova in relazione alla domanda di compensi professionali e alle contestazioni del debitore
citato solo incidentalmente nella rubrica della tassonomia? null
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Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur essendo formalmente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice né le ragioni concrete della decisione, sicché non può essere integrata dall'interprete con congetture.
- Nel giudizio di appello, la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità richiede un effettivo confronto con i singoli motivi di gravame; non è sufficiente una formula apodittica che li qualifichi genericamente come reiterativi o inconferenti.
- L'appello è specifico quando individua le parti della decisione impugnata e le ragioni del dissenso rispetto a quelle statuizioni; la valutazione di inammissibilità deve misurarsi su tale contenuto e non su un generico richiamo al merito già dedotto in primo grado.
Come è indicizzato
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