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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20564/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un consorzio farmaceutico intercomunale aveva chiesto in primo grado la restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di somme corrisposte a due dipendenti a titolo di indennità tecnico-professionale prevista dall'art. 20 del CCNL per i dipendenti delle aziende farmaceutiche speciali, sostenendo che tale voce spettasse solo al personale già in servizio alla data indicata dal contratto collettivo e che, quindi, l'erogazione fosse avvenuta per errore. Le dipendenti si erano costituite e avevano proposto riconvenzionale per ottenere l'accertamento del proprio diritto alla medesima indennità anche per il periodo successivo al 2010, deducendo che il trattamento fosse stato consolidato da un uso aziendale consistente nella costante erogazione dell'indennità a tutti i dipendenti assunti dopo una certa data. Il Tribunale aveva respinto la domanda di ripetizione e accolto la riconvenzionale, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che l'art. 20 CCNL fosse chiaro nel limitare il beneficio ai dipendenti già in forza alla data prevista, che non vi fosse alcun accordo locale ai sensi dell'art. 3 CCNL e che, trattandosi di ente pubblico, la ripetizione dell'indebito fosse doverosa. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici hanno dedotto, in sintesi, la violazione degli artt. 2077 e 2078 c.c. e dell'art. 3 CCNL per non avere la Corte territoriale considerato l'uso aziendale come fonte idonea a integrare l'accordo locale; hanno inoltre censurato la motivazione sulla natura pubblica del consorzio, sostenendo che tale profilo fosse stato trattato in modo apparente e che, comunque, fosse stato introdotto tardivamente in appello; hanno infine contestato la qualificazione della ripetizione come doverosa e il termine di prescrizione ritenuto applicabile. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti di cui in motivazione, il primo e il terzo motivo: ha affermato che l'art. 3 CCNL deve essere interpretato come comprensivo anche dell'uso aziendale, poiché la reiterazione costante e generalizzata di un trattamento favorevole può integrare una fonte sociale con efficacia nei singoli rapporti individuali analoga a quella di un contratto collettivo aziendale; ha rilevato che la Corte d'appello non aveva accertato l'effettiva esistenza dell'uso aziendale, ritenendolo erroneamente irrilevante; ha inoltre osservato che la sentenza impugnata presupponeva la natura pubblica del consorzio senza affrontare il tema decisivo della sua natura economica o non economica, tema necessario per stabilire il regime dei rapporti di lavoro e la configurabilità dell'uso aziendale nell'ambito di una disciplina privatistica. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione per nuovo esame dei profili accolti e delle conseguenze sulle domande restitutorie e riconvenzionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo, il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Salerno e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame: dovrà verificare in concreto se vi sia stato un uso aziendale idoneo a integrare la clausola di salvaguardia dell'art. 3 CCNL e dovrà accertare previamente la natura del consorzio, distinguendo tra ente privato, ente pubblico economico o ente pubblico non economico, perché da tale qualificazione dipende il regime applicabile ai rapporti di lavoro e la rilevanza dell'uso aziendale. Restano quindi non definite in questa sede la fondatezza dell'azione restitutoria e la spettanza dell'indennità, essendo necessario il giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La Corte richiama l'indebito oggettivo come base della domanda restitutoria, ma afferma che la sua configurabilità dipende preliminarmente dall'eventuale esistenza di un uso aziendale idoneo a rendere dovute le somme corrisposte.

  • art. 20 CCNL per i dipendenti delle aziende farmaceutiche speciali

    È la clausola che disciplina l'indennità tecnico-professionale; la Corte d'appello l'aveva letta in senso restrittivo, mentre la Cassazione impone di verificarne l'integrazione tramite uso aziendale.

  • art. 3 CCNL 2007/2010

    Deve essere interpretato come comprensivo anche dell'uso aziendale, non solo dell'accordo locale espresso, quando questo comportamento datoriale sia effettivamente provato.

  • art. 2077 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla possibilità che fonti collettive o equiparate incidano sulla disciplina individuale del rapporto di lavoro.

  • art. 2078 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della rilevanza di discipline di miglior favore nel rapporto di lavoro.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al dedotto omesso esame della questione sulla natura pubblica dell'ente e sul thema decidendum.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la tardività in appello dell'eccezione sulla natura pubblica del consorzio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere di allegazione e prova sui presupposti della domanda e delle eccezioni.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della contestazione della tardiva introduzione di un nuovo tema di indagine in appello.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al giusto processo e al contraddittorio.

  • art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione apparente sulla natura dell'ente.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo per sostenere il termine quinquennale anziché decennale.

Massime di principio

  • Nella disciplina dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un trattamento di favore può integrare un uso aziendale, quale fonte sociale idonea a incidere sui singoli rapporti individuali con efficacia assimilabile a quella di un contratto collettivo aziendale.
  • Quando una clausola del contratto collettivo prevede trattamenti di miglior favore tramite accordi locali, il giudice deve verificare se il comportamento datoriale dedotto in causa integri un uso aziendale rilevante ai fini di tale clausola, non potendolo escludere per sola mancanza di un accordo espresso.
  • La configurabilità dell'indebito retributivo e la disciplina della ripetizione richiedono, prima ancora, l'accertamento della effettiva spettanza della somma; se la corresponsione deriva da una fonte collettiva o da un uso aziendale, viene meno il presupposto dell'indebito.
  • Per stabilire quale disciplina applichi ai rapporti di lavoro di un ente, è decisiva la qualificazione della sua natura giuridica; ove la controversia riguardi un rapporto soggetto a disciplina privatistica, può essere rilevante anche l'uso aziendale come fonte sociale del trattamento economico.
  • La motivazione che si limita a presupporre la natura pubblica di un ente senza affrontarne la qualificazione economica o non economica è insufficiente quando da tale accertamento dipendano la disciplina del rapporto e la sorte della domanda restitutoria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazioneProveInadempimento
RamiLavoroProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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