Cassazione Civile, Ordinanza n. 20563/2025 del 22/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti di un'università avevano ottenuto, con precedenti giudizi, il riconoscimento dell'inquadramento in categoria D con decorrenza dal 9 agosto 2000 e delle relative differenze retributive, poi eseguiti dall'ateneo nel 2009. Nel periodo intermedio essi erano rimasti esclusi dalle procedure selettive per progressioni economiche nelle qualifiche superiori, e hanno quindi agito per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance. La Corte d'appello ha però respinto la domanda ritenendo che nei precedenti giudizi fosse già stata proposta e definita una domanda risarcitoria ampia e comprensiva di tutti i danni, con conseguente giudicato preclusivo. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto, in sintesi, violazione delle norme sull'interpretazione della domanda giudiziale e sul giudicato, sostenendo che il pregiudizio originariamente dedotto fosse solo quello connesso all'eventuale mancata copertura finanziaria per l'esecuzione dell'ordine di inquadramento e non già il danno da perdita di chance oggi azionato. La Corte ha distinto però la posizione di Maurizio Vegro, per il quale la domanda risarcitoria era stata già decisa nel merito e rigettata con sentenza passata in giudicato, da quella degli altri nove ricorrenti, per i quali la precedente sentenza aveva qualificato la domanda risarcitoria come subordinata e quindi non l'aveva decisa nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Maurizio Vegro, ritenendo che sulla sua domanda risarcitoria vi fosse già una pronuncia di infondatezza passata in giudicato e che, pertanto, la successiva azione fosse preclusa. Per gli altri nove ricorrenti ha invece accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto operante il giudicato anche sulla loro domanda di risarcimento da perdita di chance. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame limitatamente a tali posizioni. Le spese tra Vegro e l'università sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità tra gli altri ricorrenti e l'università sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
richiamato tra le norme sull'interpretazione della domanda e degli atti processuali, in relazione alla qualificazione della domanda risarcitoria proposta nei giudizi precedenti
richiamato ai fini interpretativi complessivi della domanda originaria
richiamato ai fini dell'interpretazione della portata della domanda
richiamato ai fini dell'interpretazione della domanda giudiziale
richiamato per privilegiare l'interpretazione che consente utilità alla domanda, se compatibile con il testo processuale
richiamato nel contesto dell'interpretazione della domanda
richiamato tra i motivi ma non centrale nella ratio decidendi ricavabile dal testo
richiamato in relazione alle pretese economiche conseguenti all'inquadramento
richiamato per il tema della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della qualificazione della domanda
richiamato nel testo del ricorso come norma processuale invocata
richiamato con riferimento al giudicato formatosi sulle precedenti decisioni
indicata come parametro di ricorso per cassazione per violazione di legge
indicata come parametro di ricorso per omesso esame di fatto decisivo
richiamato con riferimento al dovere del giudice di segnalare d'ufficio la questione dell'abusivo frazionamento del credito
richiamato quale garanzia del contraddittorio ove il giudice rilevi d'ufficio la questione dell'abusivo frazionamento
richiamato nei motivi di ricorso, senza autonoma centralità nella decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto, solo in relazione a Maurizio Vegro, dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2017, n. 4090
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi...
richiamata per il principio sull'abusivo frazionamento del credito e sulla necessità di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata
Cass., Sez. Un., 19 marzo 2025, n. 7299
richiamata come conferma recente del principio sull'inammissibilità/improponibilità della tutela frazionata in mancanza di un apprezzabile interesse
Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315
richiamata ai fini dell'attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza abbia qualificato la domanda risarcitoria come subordinata e non l'abbia decisa nel merito, quel giudicato non preclude una successiva azione risarcitoria autonoma fondata sui medesimi fatti, se la domanda successiva riguarda un diverso pregiudizio non coperto dal primo decisum.
- Se invece la precedente decisione ha espressamente pronunciato sul risarcimento del danno rigettandolo nel merito, la successiva riproposizione della medesima pretesa è preclusa dal giudicato sostanziale.
- La portata preclusiva del giudicato va determinata mediante interpretazione del contenuto effettivo della precedente sentenza e delle conclusioni originarie, distinguendo tra domande principali, subordinate e autonome.
- In tema di diritti di credito collegati a un medesimo rapporto di durata, la proposizione di domande separate è consentita solo se il creditore dimostra un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata; altrimenti la domanda può essere dichiarata improponibile, salvo il diritto di riproporla unitariamente.
- Quando il giudice intenda rilevare d'ufficio l'abusivo frazionamento del credito, deve attivare il contraddittorio indicando la questione alle parti secondo gli artt. 183 e 101, comma 2, c.p.c.
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