Sentenza del 05/10/2016 n. 19894 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'avviso di accertamento riguardava maggiori ricavi ai fini IVA e IRPEF per il 2000, determinati applicando i parametri. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo del 70% il valore dell'accertamento. Il contribuente aveva appellato chiedendo l'annullamento; l'Ufficio si era costituito senza proporre appello incidentale. La CTR Calabria, pur affermando la legittimità dell'accertamento e la genericità delle contestazioni del contribuente, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la decisione di primo grado. In Cassazione C.N.R. ha dedotto: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e divieto di reformatio in peius, poiché l'Ufficio, privo di appello incidentale, non poteva ottenere una decisione più favorevole di quella di primo grado; 2) violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 sulla motivazione dell'avviso; 3) erronea applicazione dei parametri e violazione delle norme sull'accertamento e degli artt. 2697 e 2729 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: in mancanza di appello incidentale dell'Ufficio, la CTR non poteva peggiorare la posizione del contribuente rispetto alla sentenza di primo grado, che aveva ridotto del 70% l'accertamento. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, senza quindi decidere nel merito le contestazioni sulla motivazione dell'avviso e sull'applicazione dei parametri. Ha cassato la sentenza della CTR Calabria e rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, per il riesame e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta il 12 settembre 2016 e depositata il 5 ottobre 2016.
Norme richiamate
I poteri del giudice di appello vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e non può, quindi, dare luogo alla reformatio in peius in danno dell'appellante decidendo così, non solo ultra petitum, ma anche in senso più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non avesse deciso il giudice di prima istanza.
Il giudice d'appello è vincolato ai limiti delle impugnazioni proposte: non può attribuire a una parte non appellante incidentale un risultato migliore di quello riconosciuto in primo grado, né peggiorare la posizione dell'appellante.
Artt. 324, 333 e 334 c.p.c., richiamati dall'art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992
La Corte li menziona tra le disposizioni dedotte dal ricorrente, ma il principio applicato è quello per cui l'estensione del giudizio d'appello dipende dalle impugnazioni delle parti e l'assenza di appello incidentale impedisce la reformatio in peius.
Art. 54 del D.Lgs. n. 546/1992
È richiamato nel motivo accolto in relazione all'appello tributario e ai limiti entro i quali il giudice può riformare la decisione impugnata; la pronuncia non ne offre un'interpretazione autonoma.
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
La disposizione era invocata dal contribuente per contestare la motivazione dell'avviso di accertamento, ma la relativa questione è rimasta assorbita e non è stata decisa.
Art. 3, commi da 181 a 189, della L. n. 549/1995
La disposizione era invocata contro l'applicazione dei parametri, ma la questione è rimasta assorbita e la Corte non ne ha esaminato il merito.
Art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973
Era richiamato nella contestazione dell'applicazione dei parametri e dell'accertamento dei redditi; il relativo motivo è stato assorbito.
Art. 54 del D.P.R. n. 633/1972
Era richiamato nella contestazione dell'accertamento IVA e dell'uso dei parametri; la Corte non ha deciso la questione, dichiarandola assorbita.
Erano invocati in relazione all'onere della prova e all'uso delle presunzioni nell'accertamento, ma il motivo relativo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Se una sentenza di primo grado accoglie solo in parte la domanda e la parte parzialmente vittoriosa non propone appello incidentale, il giudice d'appello non può riconoscerle più di quanto ottenuto in primo grado.
- La reformatio in peius è preclusa: l'appello della parte soccombente non consente, da solo, di peggiorare ulteriormente la sua posizione a vantaggio della controparte non appellante incidentale.
- Quando la cassazione accoglie una censura processuale che impone il rinvio, le ulteriori questioni di merito possono essere dichiarate assorbite e restare da esaminare nel giudizio di rinvio.
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